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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.05.2003 52.2003.136

30. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,157 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.136  

Lugano 30 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 aprile 2003 di

__________  

contro  

la decisione 1. aprile 2003 del Consiglio di Stato (n. 1467), che delibera alla __________ la realizzazione di pareti in vetrocemento e lucernari nella scuola __________ di __________;

viste le risposte:

-    29 aprile 2003 dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA);

-      5 maggio 2003 della __________;

-    15 maggio 2003 della Sezione della Logistica;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 6 novembre 2002 il Dipartimento delle Finanze e Economia ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la realizzazione di pareti in vetrocemento e lucernari nella scuola __________ di __________.

                                         Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta prevedeva fra l’altro alla pos. 324.421 la fornitura di una parete divisoria in vetromattoni di mm 190 x 190 x 100, del tipo __________, le cui caratteristiche erano definite dalla pos. 311.140. I concorrenti dovevano allegare la documentazione attestante le caratteristiche del materiale.

                                         Il 12 dicembre 2002, i progettisti hanno comunicato ai concorrenti che si erano annunciati, che "la parete deve essere eseguita tassativamente F 60 certificata", invitandoli ad allegare all'offerta "una dichiarazione o certificato ufficiale che garantisca il sistema offerto quale parete F 60".

                                  B.   Al concorso hanno partecipato soltanto le due ditte qui comparenti.

                                         La ditta __________ ha presentato un'offerta di fr. 89'846.00, che alla pos. 324.421 prevede l'impiego di vetromattoni marca Solaris, tipo 1960 F Sahara Vollsicht.

                                         L'offerta di fr. 68'192.00, inoltrata dalla __________, prevede invece l'impiego di vetromattoni tipo Vetroarredo 1910 C 60. All'offerta è allegato un rapporto di prova (n. 157537/2337RF del 05.02.02), allestito dall'Istituto __________ per conto della __________ di __________, attestante che i vetromattoni 1910 C 60 190 x 190 x 100 sono classificati REI 60.

                                         Interpellato dai progettisti, lo studio d'ingegneria __________ ha confermato che la classifica REI 60 secondo le normative europee equivale alla classifica F 60.

                                  C.   Valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, il committente ha assegnato 85.00 punti all'offerta della __________ e 77.00 a quella della ditta __________.

                                         Con decisione 1° aprile 2003 il Consiglio di Stato ha deliberato la commessa alla __________.

                                  D.   Contro questa risoluzione la ditta __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

                                         In sostanza, l'insorgente afferma che i vetromattoni 1910 C 60 proposti dalla __________ non dispongono della certificazione F60 tassativamente richiesta dal committente. L'unico prodotto omologato F 60 in Svizzera è la mattonella Solaris che ha proposto con la sua offerta. La certificazione dell'Istituto __________ non sarebbe conforme alle prescrizioni del capitolato e non sarebbe stata allegata all’offerta.

                                  E.   Il ricorso è avversato dalla Sezione della Logistica e dalla __________, che contestano le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l’art. 26 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo (cpv. 1). Il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2). La disposizione si ispira all'art. 19 cpv. 3 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1), che impone al committente di escludere "dalla procedura ulteriore le offerte con lacune formali rilevanti". Il capitolato d’appalto, precisa l’art. 31 RLCPubb, deve essere compilato dal concorrente in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta.

                                         Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall’aggiudicazione (STA 3.3.03 in re LC SA; V. Malfanti, Principali novità introdotte dalla LCPubb, RDAT I 2001, pag. 452, nonché, in relazione all'art. 19 cpv. 3 LAPub; Galli / Lehmann / Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 407). Una diversa conclusione, che permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe contraria al principio della parità di trattamento.

                                         2.2. In concreto, l’offerta della resistente era munita della documentazione, richiesta dal capitolato, attestante che il materiale proposto è classificato REI 60. Contrariamente a quanto pretende l’insorgente, le certificazioni menzionate in narrativa non sono state prodotte soltanto in un secondo tempo, dopo l’apertura delle offerte.

                                         2.3. L’esigenza, specificata dai progettisti del committente durante la fase d’offerta, secondo cui "la parete deve essere eseguita tassativamente F 60 certificata", comprovata da "una dichiarazione o certificato ufficiale che garantisca il sistema offerto quale parete F 60", si presta apparentemente ad una duplice interpretazione.

                                         Secondo il ricorrente, sarebbero ammessi soltanto materiali muniti della certificazione svizzera VKS, che li classifica in base ad una scala (F) graduata in funzione dei minuti di resistenza al fuoco. A mente del committente sarebbero invece proponibili anche materiali muniti di una certificazione europea, che li classifica secondo una scala REI, equivalente a quella svizzera, pure graduata in funzione dei minuti di resistenza al fuoco (R), al fumo (E) e al calore (I).

                                         La tesi del committente, conforme agli impegni assunti dalla Svizzera mediante gli accordi bilaterali con l’UE, merita di essere accreditata.

                                         Il requisito secondo cui "la parete deve essere eseguita tassativamente F 60 certificata", che il committente ha posto soltanto dopo l'apertura del concorso, era essenzialmente volto a stabilire un determinato livello di resistenza al fuoco. A tale scopo, gli architetti del committente hanno fatto riferimento alla classificazione svizzera dei materiali secondo la resistenza al fuoco. L’esigenza, integrata dall'obbligo di allegare all’offerta "una dichiarazione o certificato ufficiale che garantisca il sistema offerto quale parete F 60", non aveva altro scopo all'infuori di quello di stabilire le caratteristiche qualitative minime del materiale offerto, che i concorrenti erano tenuti a documentare. Non mirava ad escludere la possibilità di comprovare la capacità di resistenza mediante certificazioni equivalenti.

                                         2.4. Il perito del fuoco interpellato dai progettisti ha attestato che la classificazione REI 60 equivale alla classificazione F 60. L'attestazione è avvalorata dalla certificazione, prodotta in sede di risposta dalla __________, che è stata nel frattempo eseguita presso il Laboratorium __________ di __________, riconosciuto dalla VKF secondo la norma prEN 1364-1, valida per tutta la UE.

                                         Il materiale proposto dalla __________ risponde dunque alle esigenze poste dal committente per il tramite dei suoi progettisti.

                                   3.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art.28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.

                                        3.   Intimazione a:

    __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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