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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 17.07.2003 52.2003.126

17. Juli 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,358 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.126  

Lugano 17 luglio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 aprile 2003 della

__________ patrocinata da: avv. __________  

contro  

la decisione 26 febbraio 2003 del Consorzio depurazione acque del __________, che ha aggiudicato alla ditta __________ di __________ i lavori di fornitura e montaggio delle apparecchiature elettromeccaniche inerenti alle opere di rinnovamento dell'__________ del __________;

viste le risposte:

-     5 maggio 2003 del Consorzio depurazione acque del __________;

-   15 maggio 2003 della ditta __________ di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 22/23 agosto 2002 il Consorzio depurazione acque del __________ (in seguito: __________) ha invitato le ditte __________ di __________ e __________ di __________ a presentare un'offerta per la fornitura e il montaggio delle apparecchiature elettromeccaniche necessarie nell'ambito dei lavori di rinnovamento dell'__________ del __________;

                                         che il capitolato di appalto e modulo di offerta indicava chiaramente che il concorso ad invito era sottoposto alla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e che il termine di ricorso era di 15 giorni (vedi CPN 131.110, 145.210 e 311.411);

                                         che entro la data prevista entrambe le ditte hanno risposto all'invito: la __________ con un'offerta di fr. 3'733'091.-, la __________ con un'offerta di fr. 3'740'051.-;

                                         che valutate le due offerte sulla scorta dei criteri di aggiudicazione fissati negli atti di gara, il progettista del committente ing. __________ ha stilato la graduatoria, ponendo al primo posto la __________ con 96.0 punti;

                                         che preso atto di tale valutazione, il 25 febbraio 2003 il __________ ha deliberato le opere alla __________; tale esito è stato comunicato ad entrambe le concorrenti il giorno seguente, mediante scritto raccomandato privo dell'indicazione dei rimedi giuridici;

                                         che il 5 marzo 2003 la __________ ha domandato al __________ l'analisi dettagliata delle offerte in esito alla quale aveva deliberato le forniture alla concorrente __________; l'ing. __________ ha spedito tutta la documentazione richiesta il 7 marzo 2003;

                                         che con lettera 12 marzo 2002 indirizzata al __________ la __________ ha commentato in chiave critica le valutazioni esperite dal progettista, chiedendo che le fossero comunicati i termini e le modalità per poter eventualmente impugnare la decisione di aggiudicazione;

                                         che in risposta, il 26 marzo seguente il __________ ha fatto sapere alla __________ che manteneva la delibera alla ditta __________; nel contempo, le ha inviato le osservazioni dell'ing. __________ alla missiva del 12 marzo e copia delle leggi cantonali regolanti le commesse pubbliche (LCPubb e RLCPubb);

                                         che mediante ricorso 11 aprile 2003 la __________ è insorta innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione 26 febbraio 2003 del __________ e sollecitando il rinvio degli atti al committente per nuova decisione, rispettivamente l'aggiudicazione diretta a suo favore;

                                         che rivendicata la tempestività del gravame stante la sospensione dei termini indotta dalla mancata indicazione dei rimedi di diritto in seno alla decisione impugnata, nel merito la ricorrente ha evidenziato che l'opera era suddivisa in due lotti, di cui soltanto il primo (parte A: rifacimento a nuovo, ottimizzazione, ampliamento-potenziamento parziali dell'attuale impianto) è stato oggetto di aggiudicazione; il progettista ha tuttavia valutato le offerte nel loro complesso, allestendo una graduatoria unica che a livello di punteggio non opera le necessarie distinzioni tra i due lotti posti a concorso;

                                         che secondo l'insorgente, la sua offerta è stata inoltre interpretata in maniera arbitraria laddove il committente ha computato nel lotto A una costosa apparecchiatura in realtà proposta per il lotto B relativo al futuro ampliamento e potenziamento completi dell'impianto; deducendo tale costo dal prezzo complessivo esposto per la parte A, l'offerta della __________ risulterebbe di gran lunga la più vantaggiosa e otterrebbe un punteggio suscettibile di modificare la graduatoria e l'esito del concorso;

                                         che l'offerta della concorrente __________ sarebbe stata d'altronde sopravalutata arbitrariamente, risultando incompleta nelle soluzioni proposte per la futura realizzazione della parte B; il committente sarebbe insomma incorso in un manifesto abuso del proprio potere di apprezzamento suscettibile di giustificare l'annullamento della delibera;

                                         che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il __________ e la __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; certa è la legittimazione attiva della ricorrente, che contesta l'aggiudicazione pronunciata dal committente in esito ad un concorso al quale ha partecipato (art. 43 PAmm);

                                         che giusta l'art. 46 PAmm il termine per adire il Tribunale cantonale amministrativo è di 15 giorni dall'intimazione della decisione che si intende impugnare; il ricorso 11 aprile 2003 con il quale l'insorgente ha attaccato la decisione di aggiudicazione 26 febbraio 2003 del __________ appare quindi manifestamente tardivo pur tenendo conto del fatto che la documentazione necessaria per poter ricorrere con cognizione di causa le è stata trasmessa solo il 7 marzo 2003;

                                         che nell'evenienza concreta occorre tuttavia esaminare se il gravame non debba essere considerato comunque ricevibile per motivi dedotti dall'omessa indicazione del termine ricorsuale in seno alla risoluzione di aggiudicazione intimata alla ricorrente;

                                         che le decisioni rese dalle autorità amministrative devono essere munite dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (cfr. art. 26 cpv. 2 PAmm e a livello federale art. 35 PA); gli art. 38 PA e 107 cpv. 3 OG prescrivono che una notificazione difettosa, segnatamente l'indicazione insufficiente o errata del rimedio giuridico, non deve comportare alcun pregiudizio per il destinatario, sempre che - specifica la giurisprudenza - questi non sia in grado di riconoscere e colmare tale lacuna dando prova di un minimo di attenzione (cfr. Grisel, Traité de droit administratif, p. 874; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 86 B II e III; DTF 126 II 506 consid. 1b, 123 II 231 consid. 8b; 121 II 72 consid. 2a, 119 IV 330 consid. 1c);

                                         che in particolare, il ricorrente che inoltra tardivamente un gravame non può invocare l'affidamento riposto in una carente o errata indicazione del rimedio giuridico se egli stesso o il suo legale potevano ovviare al difetto tramite la semplice consultazione della legge, senza procedere a particolari ricerche di dottrina e giurisprudenza; secondo il Tribunale federale, la parte che omette di procedere ad una verifica così elementare compie un errore talmente importante da annullare quello commesso dall'autorità, che non può più essere considerato come la causa naturale della tardità dell'impugnativa (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa, N. 5a ad art. 26 PAmm; DTF 127 II 198 consid. 2c, 117 Ia 297 consid. 2; RDAT I-1995 N. 44);

                                         che disattendendo agli art. 33 cpv. 2 LCPubb e 45 cpv. 2 RLCPubb, in casu la risoluzione 26 febbraio 2003 del __________ non indicava la possibilità di impugnarla davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dalla sua intimazione;

                                         che gli atti di gara, segnatamente le "prescrizioni di concorso generali" contenute nel formulario di concorso trasmesso alle ditte invitate, avvertivano tuttavia in due posizioni (131.110 e 145.210) che la commessa era sottoposta alla LCPubb e al punto 311.411 sub "termini vincolanti" specificavano addirittura che il termine di ricorso era di 15 giorni;

                                         che a fronte di tali, chiare indicazioni la ricorrente non poteva ignorare che il termine per aggravarsi contro la delibera era di 15 giorni; non poteva invero sapere a quale autorità giudiziaria indirizzare il gravame, ma questa informazione era ottenibile facilmente tramite una consultazione ordinaria del diritto applicabile alla commessa, segnalato in modo puntuale nelle prescrizioni di gara recapitatele dal committente;

                                         che la ricorrente non può quindi avvalersi con successo della sospensione dei termini invocata nell'impugnativa per giustificare il ritardo con il quale è stato inoltrato l'atto;

                                         che sulla scorta di quanto precede il gravame deve essere dichiarato irricevibile siccome tardivo;

                                         che la tassa di giudizio e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28 e 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 10, 33, 36, 37 LCPubb; 45 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giudizio di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente, con l'ulteriore obbligo di versare al __________ identico importo a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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