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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.05.2003 52.2003.115

30. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,066 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.115  

Lugano 30 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 1° aprile 2003 della ditta

__________  

contro  

la decisione 14 marzo 2003 del municipio di __________ di annullare il concorso per l’aggiudicazione delle opere da impresario costruttore relative al __________;

viste le risposte:

-    22 aprile 2003 del Dipartimento del territorio (ULSA);

-    25 aprile 2003 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 23 gennaio 2003 il municipio di __________ ha invitato 15 imprese di costruzione a presentare un’offerta per la costruzione di un __________ in località __________;

                                         che il capitolato d'appalto e modulo d'offerta riservava, fra l'altro, al committente la facoltà di annullare il concorso quando, dopo il controllo formale delle offerte, la prima in graduatoria avesse superato del 10% il preventivo aggiornato (pos. 121.100);

                                         che nel termine fissato sono pervenute al committente le seguenti offerte:

- __________                                                     fr. 276'287.80

- __________                                                     fr. 357'731.60

- __________                                                     fr. 362’486.80

- __________                                                     fr. 368'038.15

- __________                                                     fr. 385'126.25

                                         che, valutate le offerte in base ai criteri d’aggiudicazione prestabiliti, l'ing. __________, progettista del committente, ha proposto di aggiudicare la commessa alla __________, miglior offerente, scartando la ditta __________, siccome non rispondente ai requisiti di idoneità fissati dall’art. 27 RLCPubb;

                                         che con decisione 14 marzo 2003 il municipio ha annullato il concorso; considerata l’enorme divergenza di costi tra l’offerta presentata dalla ditta migliore offerente lato costi e quelle delle altre ditte concorrenti;

                                         che l'autorità comunale ha ritenuto impossibile disporre di elementi atti a decidere sulla base del principio della concorrenzialità tra le ditte offerenti, soggiungendo di nutrire ragionevoli dubbi sull’esistenza di accordi in violazione della legge sui cartelli;

                                         che contro la predetta decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

                                         che l’insorgente contesta in sostanza che siano dati i presupposti di legge per interrompere la gara;

                                         che all’accoglimento del ricorso si oppone il municipio, ribadendo quanto addotto con la decisione impugnata e rilevando che la ricorrente avrebbe esercitato pressioni sulla ditta __________, ditta locale seria ed affidabile, per indurla a ritirare l’offerta;

                                         che nessuna delle altre ditte partecipanti al concorso ha presentato osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; la legittimazione attiva dell'insorgente è certa; il ricorso, tempestivamente proposto contro una decisione impugnabile (art. 37 lett. d), è dunque ricevibile in ordine;

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che giusta l'art. 34 LCPubb, "in presenza di importanti motivi, il committente non è tenuto ad aggiudicare la commessa sulla base delle offerte ricevute" (cpv. 1); esso può indire una nuova gara, rinunciare totalmente o parzialmente alle prestazioni, escluso ogni obbligo di risarcimento" (cpv. 2);

                                         che la norma limita la libertà del committente di prescindere da un'aggiudicazione, permettendogli di interrompere la gara soltanto nel caso in cui sussistano motivi talmente gravi da far apparire una delibera ragionevolmente inesigibile; con questa norma, volta a circoscrivere il potere d’apprezzamento di cui dispone il committente in ordine all’aggiudicazione, si è inteso sottolineare gli obblighi che il principio della buona fede determina nell'ambito dei rapporti precontrattuali (Galli/Lehmann/Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 453 seg.);

                                         che l'art. 34 LCPubb non precisa i motivi che possono legittimare un'interruzione della procedura; nel solco di quanto dispone il § 32 DirCIAP, l'art. 44 RLCPubb specifica tuttavia che il committente può indire una nuova procedura di aggiudicazione o rinunciare totalmente o parzialmente alla commessa, (a) quando nessuna delle offerte presentate soddisfa ai criteri ed alle esigenze tecniche fissate nei documenti di gara, (b) quando si può contare su offerte più convenienti a seguito del mutamento delle condizioni tecniche-quadro o al venire meno del principio della concorrenza, oppure (c) quando il progetto viene modificato in modo sostanziale; l'elenco dei motivi non è esaustivo;

                                         che suscettibili di giustificare una rinuncia all’aggiudicazione sono tutte quelle circostanze che, valutate dal profilo degli scopi perseguiti dalla LCPubb (art. 1), permettono di considerare un'interruzione della procedura compatibile con gli obblighi che l'apertura del concorso ingenera in capo al committente (RDAT 2001-II n. 41 pag. 169 seg.); semplici differenze di prezzo, contenute entro limiti ragionevoli, non giustificano di principio la ripetizione della procedura (RDAT 2001-II n. 41; STA 3.6.2002 in re C. SA); né giustificano una rinuncia all'aggiudicazione i motivi che il committente poteva prevedere al momento dell'apertura del concorso;

                                         che l'interruzione della gara al fine di ripeterla va ammessa con cautela, poiché l'apertura delle offerte porta a conoscenza dei partecipanti una serie di fatti che possono alterare il gioco della concorrenza nella nuova procedura;

                                         che, nell’evenienza concreta, dall’offerta particolarmente bassa inoltrata dalla ditta __________, inidonea a conseguire l’aggiudicazione, non si può trarre alcuna conclusione circa l’attendibilità delle offerte delle altre concorrenti;

                                         che, considerato il preventivo dei costi valutati dal progettista (fr. 357'216.55), si potrebbe semmai essere indotti a ritenere che l’offerta della ditta __________ sia sotto costo;

                                         che le offerte delle altre concorrenti, oltre ad essere in linea con il preventivo dei costi allestito dal progettista, sono soltanto leggermente superiori al credito per le opere da impresario costruttore stanziato dal consiglio comunale l’anno scorso (fr. 335'000.-);

                                         che l'offerta della ricorrente (fr. 357'731.60), risultata la migliore in base alla valutazione esperita in conformità dei criteri d'aggiudicazione, supera di soli fr. 515.05 il preventivo aggiornato dell'ing. __________ (fr. 357'216.55); la differenza (+ 0.14 %) è quindi ben distante da quella stabilita dalle condizioni del capitolato d'appalto (+ 10%) quale limite oltre il quale il municipio si riservava la facoltà di annullare la gara;

                                         che le asserite, ma non documentate, pressioni che la ricorrente avrebbe esercitato sulla ditta __________, per indurla a ritirare l’offerta, non permettono di trarre alcuna conclusione circa l’esistenza di un accordo tra le altre concorrenti;

                                         che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata, siccome palesemente lesiva del diritto;

                                         che la tassa di giustizia è posta a carico del comune secondo soccombenza (art.28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§   Di conseguenza, la decisione 14 maggio 2003 del municipio di __________ è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del comune di __________.

                                    3.   Intimazione a:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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