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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 16.09.2003 52.2003.110

16. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,474 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2003.110  

Lugano 16 settembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Matteo Cassina

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 31 marzo 2003 di

__________ già rappr. da __________  

contro  

la risoluzione 11 marzo 2003 (n. 1103) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 29 novembre 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    14 aprile 2003 del Dipartimento delle istituzioni;

-    29 aprile 2003 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il cittadino cingalese di etnia tamil __________ (1959) è entrato in Svizzera il 15 ottobre 1990, depositando una domanda d'asilo. Privo di documenti di legittimazione, l'insorgente si identificava sotto il nome di __________, nato il 10 giugno 1960.

                                         Il 18 ottobre 1999 la cittadina cingalese __________ (1970), coniugata con un connazionale e titolare di un permesso per richiedenti l'asilo, ha dato alla luce il figlio __________, che il ricorrente sostiene essere suo figlio. Madre e figlio sono andati a vivere con l'insorgente.

                                         Con decisione 3 novembre 2000, l'Ufficio federale dei rifugiati ha respinto la domanda d'asilo dell'insorgente, ammettendolo tuttavia provvisoriamente in Svizzera in base al decreto 1° marzo 2000 del Consiglio federale relativo all'Azione umanitaria 2000 per i casi di rigore personale grave, in quanto l'istanza era stata depositata prima del 31 dicembre 1992.

                                  B.   Il 19 giugno 2001 __________, identificandosi sempre sotto il nominativo di __________, ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il rilascio di un permesso di dimora annuale fuori contingente ai sensi dell'art. 13 lett. f OLS (casi personali particolarmente rigorosi o per motivi di politica generale).

                                         Preavvisata favorevolmente dal Dipartimento delle istituzioni il 19 aprile 2002, l'istanza è stata trasmessa all'allora Ufficio federale degli stranieri (ora dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'immigrazione; IMES), che l'ha approvata il 21 maggio successivo dopo aver indicato che la posizione di __________ doveva essere trattata con la madre, beneficiaria di un permesso per richiedenti l'asilo.

                                         Il 20 giugno 2002, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha infine rilasciato a __________ un permesso di dimora valido fino al 21 maggio 2003. A seguito del rilascio dell'autorizzazione di soggiorno, il 23 agosto 2002 l'Ufficio federale dei rifugiati ha decretato la fine della sua ammissione provvisoria in Svizzera.

                                  C.   a) Il 12 novembre 2002, il ricorrente ha chiesto al dipartimento di rettificare le proprie generalità. Egli ha prodotto il suo certificato originale di nascita in inglese del 21 maggio 2001 con traduzione autentica in lingua italiana, da cui è risultato che egli si chiama in realtà __________, nato il 25 giugno 1959.

                                         b) Il 29 novembre 2002 il dipartimento ha revocato il permesso di dimora a __________, rimproverandogli di averlo ottenuto fornendo false indicazioni.

                                         Gli ha quindi ordinato di lasciare il territorio cantonale entro il 31 gennaio 2003.

                                         La decisione è stata resa sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. a LDDS.

                                  D.   Con giudizio 11 marzo 2003 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da ____________________.

                                         Secondo il Governo, il ricorrente aveva fornito delle false generalità che gli avevano permesso di prolungare la procedura d'asilo, di beneficiare in seguito dell'ammissione provvisoria in Svizzera e di ottenere infine il rilascio di un permesso di dimora.

                                         A titolo abbondanziale, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che l'interessato aveva a carico 12 attestati per carenza beni per complessivi fr. 23'634.95 ed era oggetto di diverse procedure esecutive.

                                  E.   Contro la predetta pronunzia, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

                                         Riassunti i fatti salienti, egli non contesta di aver fornito false indicazioni alle diverse autorità, che tuttavia minimizza. Riconosce che il nome, il cognome e la data di nascita non corrispondono alla realtà, ma ritiene che questi dati non siano determinanti per revocargli l'autorizzazione di soggiorno.

                                         Adduce che la lunga durata della procedura d'asilo era stata determinata dal sovraccarico di lavoro che gravava l'Ufficio federale dei rifugiati e rileva come la successiva decisione di ammissione provvisoria fosse stata adottata senza che egli ne fosse stato preliminarmente informato o sentito.

                                         Secondo il ricorrente, sarebbe in ogni caso contrario al principio della proporzionalità negargli il permesso, in quanto egli è ben integrato nel tessuto sociale e professionale elvetico, dove vive da 13 anni e dove non ha mai dato adito a lagnanze di sorta. Asserisce di voler sposare la propria compagna non appena essa avrà ottenuto il divorzio dal marito e di avere già proceduto alle formalità necessarie per riconoscere la paternità di __________.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  G.   Il 21 maggio 2003 il ricorrente ha precisato che il debito di fr. 23'634.95 a suo carico rimproveratogli dal Consiglio di Stato concerne unicamente la copertura dei premi cassa malati presso la compagnia d'assicurazioni __________ e ha documentato di aver nel frattempo rimborsato all'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ complessivamente fr. 10'000.-.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 lett. a LALPS).

                                         1.2. In concreto, con decisione 29 novembre 2002 il dipartimento ha revocato il permesso valido sino al 21 maggio 2003, che __________ (in realtà __________) deteneva in quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, proponibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d OG).

                                         Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è scaduta nelle more della procedura ricorsuale. Dato che egli non ha un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.

                                         1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a __________ il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.

                                         1.3.1. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.

                                         1.3.2. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 127 II 60 consid. 1a, 126 II 425 consid. 1 con rinvii).

                                         Nel concreto caso, l'interessato non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto federale o di un accordo internazionale da cui potrebbe derivare un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora.

                                         Difatti, non esiste alcun trattato conchiuso tra la Svizzera e lo Sri Lanka dal quale potrebbe scaturire un diritto in tal senso.

                                         Il ricorrente non potrebbe prevalersi nemmeno della protezione della vita famigliare garantita dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) anche se invocasse il legame con la convivente __________ o con __________, che sostiene essere suo figlio, già per il fatto che essi sono al beneficio di un semplice permesso per richiedenti l'asilo.

                                         Affinché tale norma sia applicabile, occorre - in particolare - che il membro della famiglia con il quale l'interessato afferma d'intrattenere una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta, abbia il diritto di risiedere in Svizzera. In altre parole, è necessario che questa persona sia al beneficio di un permesso di domicilio o possieda la cittadinanza elvetica (DTF 118 Ib 157, consid. 1c), oppure abbia la certezza di vedersi accordato un permesso di dimora (DTF 111 Ib 163 consid. 1a), ciò che non è il caso nella presente fattispecie.

                                         1.4. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile per difetto di competenza di questo Tribunale a statuire sul gravame, senza che occorra esaminarne la tempestività.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia sono poste a carico della parte soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 28, 43, 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 400.-, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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