Incarto n. 52.2002.64
Lugano 29 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2002 di
__________ __________ entrambi patrocinati dall'avv. __________
contro
la decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato, no. 288, che ha respinto l'impugnativa da essi presentata avverso la decisione 16 marzo 2001 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia in sanatoria per la riattazione di un rustico e la costruzione di una serra sulla part. __________ RFP;
rilevato che in occasione dell'udienza di sopralluogo 27 novembre 2002 il Dipartimento del territorio e il Municipio di __________ hanno aderito al ricorso per quanto attiene al rustico dopo aver appurato che il 12 agosto 1981 il DPC aveva rilasciato l'autorizzazione a costruire (n. 29045) per questo oggetto;
che nella medesima occasione, preso atto delle spiegazioni del giudice delegato, i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso per quanto riguarda la serra, impegnandosi a rimuovere la copertura in vetro;
ritenuto quanto sopra la decisione 22 gennaio 2002, n. 288, del Consiglio di Stato viene riformata di conseguenza;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è evaso come ai considerandi.
La decisione 22 gennaio 2002 del Consiglio di Stato, n. 288, è riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario