Incarto n. 52.2002.00062
Lugano 8 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2002 di
__________ rappr. dal __________
contro
la risoluzione 22 gennaio 2002 (n. 297) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 novembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, in materia di esonero dall'imposta di circolazione per veicoli a motore;
vista la risposta 20 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 2 luglio 2001 __________ ha chiesto alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni di essere esonerata dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore, a causa della sua infermità (sclerosi multipla) agli arti inferiori e delle sue modeste condizioni finanziarie;
che con decisione 6 agosto 2001 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda di esonero per mancanza del requisito medico;
che il dipartimento ha rilevato, sulla scorta del preavviso negativo del medico cantonale e dei certificati medici prodotti, che l'infermità della ricorrente non è tale da renderle indispensabile l'uso di un mezzo di locomozione per i normali spostamenti;
che la decisione, cresciuta in giudicato, è stata resa sulla base dell'art. 6 lett. c della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e dell'art. 4 del relativo regolamento di applicazione;
che il 29 ottobre 2001 __________ ha nuovamente chiesto alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni di essere esonerata dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore, sempre per gli stessi motivi addotti nell'istanza del 2 luglio precedente, producendo altra documentazione;
che con decisione 8 novembre 2001 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda ancora per la mancanza del requisito medico;
che con giudizio 22 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;
che, in sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la ricorrente non adempisse i requisiti di infermità ai sensi della normativa in materia di imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore, per i motivi addotti dal dipartimento;
che la decisione indicava la facoltà di ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo Tribunale;
che contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'esonero dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore;
che la ricorrente ritiene la nozione di infermità data dall'autorità eccessivamente restrittiva, sostenendo di non poter fare a meno dell'automobile per spostarsi;
che l'insorgente chiede inoltre di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;
considerato, in diritto
che giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);
che la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204 consid. 3);
che le risoluzioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);
che, in concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale amministrativo la decisione con cui il Dipartimento delle istituzioni determina l'esonero dall'imposta di circolazione in applicazione dell'art. 6 lett. c della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e del relativo regolamento;
che il Consiglio di Stato doveva pertanto dichiarare definitiva la propria decisione;
che le conseguenze di un'errata indicazione delle vie ricorsuali non possono in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);
che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza materiale di questo tribunale;
che anche se fosse data la competenza di questo Tribunale, l'impugnativa andrebbe in ogni caso respinta nel merito in quanto verte su una domanda di riesame inoltrata dopo poco più di due mesi dalla precedente decisione negativa e le condizioni di salute dell'insorgente sono rimaste sostanzialmente stabili;
che la pedissequa domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta in quanto il gravame non presentava possibilità di esito favorevole sin dall'inizio;
che, considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 28, 43, 55, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario