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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.2002 52.2002.60

5. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·864 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00060  

Lugano 5 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 febbraio 2002 della

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 25 gennaio 2002 (no. 3) del Dipartimento delle istituzioni che accoglieva il ricorso di __________ contro la fattura emessa a suo carico dalla __________ per l'installazione del contatore dell'acqua potabile;

viste le risposte:

-    18 febbraio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

-    18 febbraio 2002 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                            in fatto

che la __________ (in seguito __________), ente di diritto pubblico ufficialmente riconosciuto, provvede, all'interno delle zone edificabili del comune di __________ e con diritto di privativa, alla captazione e fornitura dell'acqua potabile per uso domestico e industriale (art. 1 del regolamento concernente la fornitura di acqua potabile della __________);

che nel corso del mese di settembre 2000 la ditta __________, così incaricata dalla __________, ha posato un contatore per l'acqua potabile nella casa di __________, fatturandogli poi l'importo di fr. 371,80 per l'installazione dello stesso;

che __________ ha rifiutato il pagamento della fattura, sostenendo che la spesa doveva essere assunta dalla __________;

che con scritto 22 giugno 2001 la __________, sostenendo che a norma di regolamento la spesa di installazione era a carico del proprietario, ha assegnato a __________ un termine di 10 giorni per saldare la fattura;

che contro tale decisione __________ ha inoltrato ricorso al Servizio dei ricorsi del Consiglio di stato, sostenendo che la pretesa della __________ era priva di base legale;

che con decisione 25 gennaio 2002 il Dipartimento delle istituzioni ha accolto il ricorso, ritenendo che non vi fosse una base legale sufficiente per imporre al ricorrente il pagamento delle spese oggetto di contestazione;

che contro la predetta decisione si è aggravata la __________, chiedendone l'annullamento: a mente della ricorrente il regolamento, segnatamente il suo art. 13, sarebbe base legale sufficiente, essendo previsto che l'installazione privata, che inizia dall'allacciamento alla condotta principale, è a carico dell'abbonato;

che il Dipartimento delle istituzioni e __________ hanno entrambi postulato la reiezione dell'impugnativa;

considerato                    in diritto

che, giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;

                                         che per l'art. 40 LSMP, le contestazioni tra utente e azienda municipalizzata sono decise in via di reclamo dal Dipartimento delle istituzioni, contro la cui decisione è dato ricorso al Tribunale amministrativo;

                                         che, giusta l'art. 39 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria), ogni edificio adibito ad abitazione dev'essere allacciato a spese del proprietario a una rete di distribuzione dell'acqua potabile;

che alla presente vertenza è applicabile il regolamento concernente la fornitura di acqua potabile della __________ del 12.12.1999 (in seguito Regolamento), approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione 3 marzo 2000;

                                         che, come prescrive l'art. 9 del Regolamento, "l'esecuzione dell'allacciamento è eseguita da un idraulico di fiducia della __________ " e "le spese di allacciamento sono a totale carico dell'utente";

                                         che l'art. 13 del regolamento precisa che "l'installazione privata ha inizio dall'allacciamento alla condotta principale, ed è attuata a cura e spese dell'abbonato", ritenuto che "deve essere eseguita da un idraulico diplomato, conformemente alle prescrizioni stabilite dalla __________ …";

che pertanto materiale e lavoro sono integralmente a carico del proprietario dello stabile, fatta eccezione per il contatore che, in virtù dell'art. 22 del Regolamento "è fornito e posato dalla __________ che ne rimane proprietaria. Essa ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni";

che la circostanza secondo cui, nel caso concreto, la __________ abbia fatto eseguire la posa del contatore, sostituendosi in quest'incombenza al proprietario in virtù di quanto disposto dal regolamento, non basta per trasformare il rapporto creditorio che sorge tra le parti in un rapporto di diritto pubblico;

che di conseguenza la __________ non può, per recuperare le spese di installazione del contatore, adottare una decisione fondata sul diritto pubblico, vincolante per il privato giusta l'art. 1 PAmm e quindi impugnabile, ma deve procedere all'incasso seguendo la via giudiziaria ordinaria, vale a dire quella civile (RDAT I-1997 no 46 e rif.; Ratti, Il Comune, vol. I, pag. 149);

che, in virtù di quanto precede, la __________ non poteva adottare una decisione, vincolante per il resistente e quindi da questi impugnabile, in merito al suo obbligo di pagare la fattura relativa alla posa del contatore dell'acqua potabile;

che, stante quanto precede, il Dipartimento delle istituzioni avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare irricevibile il ricorso, senza entrare nel merito dello scritto 22 giugno 2001 della __________ che, non potendo essere considerato decisione vincolante soggetta ad impugnativa, neppure poteva essere annullato;

che pertanto, anche se per motivi diversi da quelli invocati dalla ricorrente, la decisione impugnata va annullata;

che visto l'esito non si giustifica di prelevare una tassa di giudizio (art. 28 PAmm) né di assegnare ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 40, 39 LSan, 3, 28 PAmm;

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         Di conseguenza la risoluzione 25 gennaio 2002, n. 3, del Dipartimento delle istituzioni é annullata.

                                   2.   Non si prelevano tasse né spese, non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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