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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.08.2002 52.2002.51

5. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,374 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00051

Lugano 5 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 gennaio/1. febbraio 2002 di

__________  

contro  

la decisione 16 gennaio 2002 (no. 174) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 20 settembre 2001 di __________ contro la decisione del Municipio di __________ in materia di imposizione della tassa d'uso delle canalizzazioni per l'anno 2001;

viste le risposte:

-    13 febbraio 2002 del municipio di __________;

-    27 febbraio 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 13 novembre 2000 il municipio di __________, richiamato l'art. 33 cpv. 4 del regolamento comunale delle canalizzazioni (Reg can), con risoluzione municipale 341/2000 fissava la tassa d'uso delle canalizzazioni come segue:

                                         a)  l'importo inerente la tassa di consumo d'acqua potabile o industriale ammonta a fr. 0,20 al mc;

                                         b)  la percentuale applicata al valore di stima dell'elemento allacciato (valore di stima dell'intero mappale) è del 1,5 %o;

                                         c)   entrata in vigore 1. gennaio 2001.

                                  B.   In accoglimento del ricorso 29 novembre 2000 di __________, il Consiglio di Stato modificava il punto b) della predetta ordinanza, stralciando l'indicazione "valore di stima dell'intero mappale", ciò ritenuto che per elemento allacciato era da intendere la singola costruzione, non invece il fondo su cui questa sorge.

                                  C.   Il 16 agosto 2001 il municipio di __________ ha emesso nei confronti di __________ la fattura per la tassa di canalizzazione 2001, per un importo di fr. 201,60, di cui fr. 165.- calcolati sul valore di stima dell'immobile e fr. 36,60 sul consumo di acqua potabile del 2000.

Contro la predetta bolletta, il 31 agosto 2001 l'interessata ha inoltrato reclamo al municipio, il quale ha confermato la fattura con risoluzione municipale no 260/2001 del 5 settembre 2001.

                                  D.   Con ricorso 20 settembre 2001 al Consiglio di Stato, __________ ha chiesto l'annullamento della risoluzione municipale 260/2001. La tassa d'uso sarebbe arbitraria perché permetterebbe un recupero finanziario superiore alle reali spese di manutenzione e di esercizio delle canalizzazioni. Per il comune i costi, vale a dire ammortamenti e interessi, sarebbero investimenti rientranti nel conto costruzioni del PGC e quindi a carico del comune stesso. Nel calcolo delle aliquote sarebbero poi stati considerati dei costi per i quali già erano stati prelevati i contributi di costruzione mentre il conto costruzioni presenterebbe un saldo attivo sufficiente per coprire integralmente le spese d'investimento.

Con decisione 16 gennaio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. Rilevato che per il tramite della tassa d'uso possono essere finanziati anche interessi e ammortamenti degli investimenti, ha evidenziato che dai consuntivi di gestione risulta che le spese correnti hanno sempre abbondantemente superato i ricavi, salvo per due anni dove v'è stato un saldo attivo di poche migliaia di franchi. Il preventivo 2001 prevedendo spese correnti per complessivi fr. 61'000.- e ricavi correnti - derivanti dal prelievo di tasse d'uso - di fr. 50'000.- la tassa sarebbe legittima, tenuto conto dei criteri di proporzionalità e causalità.

                                  E.   Con ricorso 31 gennaio 2002 __________ postula l'annullamento della predetta decisione governativa nonché di quella del municipio di __________. A mente della ricorrente l'inserimento di interessi e ammortamenti degli investimenti nella tassa d'uso non sarebbe ammissibile, ritenuto in particolare che il tenore del regolamento comunale permettrebbe di coprire unicamente le spese di depurazione dell'IDA di __________ e quelle di manutenzione dei collettori consortili e comunali.

Inoltre la procedura di prelievo della tassa non sarebbe corretta.

Il municipio di __________ ed il Consiglio di Stato hanno entrambi postulato la reiezione del gravame.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione della ricorrente è certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa è di conseguenza ricevibile in ordine e può essere decisa sulla base della documentazione agli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 60a della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), i Cantoni provvedono affinché i costi di costruzione, esercizio, manutenzione, risanamento e sostituzione degli impianti per le acque di scarico che servono per scopi pubblici siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L’ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:

                                         a)  del tipo e della quantità di acque di scarico prodotte;

                                         b)  degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli im-                        pianti;

                                         c)  degli interessi;

                                         d)  degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risana-                             mento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro                                  adattamento alle esigenze legali o per l’ottimizzazione del

                                              loro esercizio.

In applicazione di tali precetti, l'ordinamento giuridico cantonale prescrive che il proprietario di un fondo allacciato agli impianti di evacuazione e depurazione delle acque deve pagare una tassa annua d'uso degli impianti stessi (art. 110 cpv. 1 Legge cantonale d'applicazione della LF contro l'inquinamento delle acque: LALIA). La tassa d'uso deve essere proporzionata all'intensità dell'uso degli impianti (art. 110 cpv. 2 LALIA) e deve di regola garantire la copertura integrale dei costi di esercizio, compresi adeguati accantonamenti per la manutenzione straordinaria (art. 110 cpv. 3 LALIA).

L'art. 33 del Reg can del comune di __________ prevede che l'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal comune conformemente all'art. 110 LALIA. La tassa contribuisce a coprire le spese di manutenzione e di esercizio delle canalizzazioni pubbliche e degli impianti comunali o consortili di depurazione delle acque, compresi gli accantonamenti per la manutenzione straordinaria (cpv. 2). La tassa d'uso e le modalità di incasso sono fissate per ordinanza dal municipio all'inizio dell'anno sulla base dei risultati d'esercizio previsti (cpv. 3).

                                   3.   __________ contesta che interessi e ammortamenti relativi alle opere eseguite dal comune e dal consorzio per la depurazione delle acque di cui il comune di __________ fa parte possano essere conteggiati ai fini della determinazione della tassa d'uso delle canalizzazioni.

                                         A torto: i costi d'esercizio ai sensi dell'art. 110 cpv. 3 LALIA non devono includere i soli oneri derivanti dalla gestione ordinaria del comune e del consorzio, ma possono estendersi anche al servizio degli interessi e all'ammortamento degli investimenti compiuti (RDAT II 94 no. 27). Ciò peraltro è in sintonia con il diritto federale, il già citato disposto dell'art. 60a LPAc imponendo di tener conto di tali elementi nella fissazione delle tasse.

Il fatto che il Reg can non abbia esplicitamente menzionato tali voci non porta a diversa conclusione: per i motivi testé esposti, includere interessi e ammortamenti nel concetto più ampio di spese di manutenzione e d'esercizio non costituisce violazione del diritto da parte del comune.

                                   4.   La ricorrente rileva che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 96 segg. LALIA, il comune di __________ avrebbe già prelevato i contributi di costruzione per l'esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quelli consortili.

                                         Ciò non è influente nell'ambito della presente contestazione: siffatti costi riguardano, infatti, la costruzione degli impianti e la loro riscossione e liquidazione è retta da altri parametri e regolata dagli artt. 99 - 105 LALIA.

                                   5.   La ricorrente contesta la procedura di prelievo delle tasse d'uso, argomentando che a norma di regolamento la tassa andava stabilita dal municipio sulla base dei costi dell'esercizio precedente, per i quali all'utenza non sarebbe stato presentato alcun supporto finanziario.

                                         La censura va respinta rilevando che __________ parte dal presupposto, manifestamente errato, che il comune avrebbe dovuto determinare la tassa in base ai risultati d'esercizio del 2000. Contrariamente a quanto lei assume, l'art. 33 no 3 Reg can prevede che la tassa d'uso è fissata dal municipio all'inizio dell'anno sulla base dei risultati d'esercizio previsti, vale a dire in base ai preventivi. In concreto il comune ha proceduto conformemente a tale normativa, fondandosi, per fissare la tassa, sul preventivo di spesa 2001 (vedi MM 1/2001 del 26.2.2001).

Sulla scorta di quanto prevede il ricorso dev'essere respinto. La tassa di giudizio segue la soccombenza dell'insorgente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 60a LPAc, 96-111 LALIA, 208, 209 LOC e 18, 28, 43 PAmm;

dichiara e pronuncia:                                       

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese, di fr. 600.- sono poste a carico di __________.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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