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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.02.2003 52.2002.502

18. Februar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,097 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.502  

Lugano 18 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 13 dicembre 2002 di

__________, __________,  

contro  

la decisione 26 novembre 2002 (n. 5678) con la quale il Consiglio di Stato - ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso 31 dicembre 2001 di __________ contro la decisione del municipio di __________ in materia di emissione dei conguagli d'imposta comunale 2001 e la mancata tempestiva evasione del suo reclamo 3/4 dicembre 2001 in materia di conguaglio d'imposta 2001; - ha dichiarato irricevibile l'istanza d'intervento 8 agosto 2002 di __________.

viste le risposte:

-    7 gennaio 2003 del municipio di __________

-    8 gennaio 2003 del Consiglio di Stato

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con risoluzione n. 1016 del 22 ottobre 2001 il municipio di __________ ha fissato al 100% il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2001;

                                         che la decisione è stata pubblicata agli albi comunali in data 23 ottobre 2001con l'avvertenza che contro la decisione municipale era data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla data d'inizio pubblicazione;

                                         che con ricorso 7 novembre 2001 __________ ha impugnato la predetta decisione;

                                         che, pendente il ricorso, il municipio ha emesso i conguagli per l'imposta comunale 2001;

                                         che, con scritto 3 dicembre 2001 al Consiglio di Stato, __________ ha censurato l'operato del municipio, che, intimando i conguagli d'imposta calcolati sulla scorta del moltiplicatore al 100%, avrebbe agito in violazione dell'effetto sospensivo del ricorso 7 novembre;

                                         che con scritto di pari data, __________ ha pure interposto reclamo al municipio contro il calcolo d'imposta;

                                         che con decisione 5 dicembre 2001 il Governo ha respinto il ricorso 7 novembre, confermando la decisione 22 ottobre 2001 con la quale l'esecutivo comunale aveva fissato il moltiplicatore d'imposta al 100%;

                                         che l'impugnativa interposta da __________ contro la predetta decisione governativa è stata respinta dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 14 marzo 2002;

                                         che con scritto 31 dicembre 2001 al Consiglio di Stato, intitolato "ricorso per denegata e ritardata giustizia", __________ ha lamentato

                                         - la mancata evasione del proprio reclamo 3 dicembre 2001 da parte del municipio e

                                         - la mancata evasione del reclamo di medesima data da parte del Consiglio di Stato,

                                         chiedendo l'annullamento dell'istruttoria condotta dal servizio ricorsi ed una nuova istruttoria tramite i servizi d'altro dipartimento;

                                         che il reclamo di __________ contro il calcolo d'imposta è stato respinto dal municipio con decisione 11 aprile 2002, decisione poi confermata dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello con sentenza 28 maggio 2002;

                                         che, con istanza d'intervento 8 agosto 2002 al Consiglio di Stato, __________ - sottolineato che indipendentemente dall'evasione del ricorso sul moltiplicatore d'imposta il Consiglio di Stato non aveva preso posizione sulla violazione dell'effetto sospensivo - ha chiesto che fosse fatto ordine al Governo di decidere in merito al ricorso 31 dicembre 2001, previo esperimento di un'eventuale nuova e idonea istruttoria, convocando preventivamente un esperimento di conciliazione;

                                         che con decisione 26 novembre 2002 il Governo ha:

                                         ritenuto privo d'oggetto il reclamo per denegata giustizia nei confronti del municipio, che ha nel frattempo emesso la propria decisione,

                                         accertato la violazione dell'effetto sospensivo del ricorso da parte del municipio,

                                         dichiarato irricevibile l'istanza d'intervento nei confronti del Governo, trasmettendola per competenza al Tribunale cantonale amministrativo;

                                         che in data 13 dicembre 2002 __________ ha impugnato la predetta decisione, chiedendo l'accoglimento del ricorso ai sensi dei considerandi e che l'istanza d'intervento 8 agosto 2002 sia dichiarata ricevibile;

                                         che dei motivi si dirà, in quanto necessario, in prosieguo d'esposizione;

                                         che, con le rispettive risposte, il municipio e il Consiglio di Stato hanno proposto la reiezione del gravame;

                                         che della replica 20 gennaio 2003 del ricorrente si dirà, in quanto necessario, più oltre, ritenuto che la medesima non è stata intimata alle controparti in quanto questo tribunale non ritiene di dover ordinare un ulteriore scambio di allegati, non essendo stati allegati fatti sostanzialmente nuovi;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva del ricorrente sono date (art. 208, 209 LOC e art. 43 e 45 PAmm); il gravame è tempestivo (art. 46 PAmm), per cui è ricevibile con riserva di quanto esposto in appresso;

                                         che, nella misura in cui concerne il ricorso per ritardata giustizia nei confronti del municipio di __________ per il preteso ritardo con cui sarebbe stato evaso il reclamo 3 dicembre 2001, l'insorgente medesimo da atto che il gravame è diventato privo d'oggetto, sicché non v'è motivo di soffermarsi ulteriormente sulla questione;

                                         che, nella misura in cui il ricorrente censura l'operato del Governo che ha respinto il gravame in punto alla mancata osservanza dell'effetto sospensivo da parte del municipio nell'ambito dell'emissione dei conguagli d'imposta, va rilevato che in questo frangente l'esecutivo ha agito quale autorità di vigilanza sui comuni, con la conseguenza che le sue decisioni sono inappellabili (art. 207 LOC);

                                         che, invero, solo chi è leso nei propri legittimi interessi - ad esclusione del comune - ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo;

                                         che, in concreto, non è dato di vedere in quale modo il ricorrente sia stato leso nei propri legittimi interessi, ritenuto che sia il moltiplicatore d'imposta per l'anno 2001, sia il calcolo d'imposta che lo concerne sono stati integralmente confermati dalle istanze di ricorso, per cui dal modo irrituale di procedere del comune non gli è comunque derivato pregiudizio alcuno;

                                         che, ad ogni buon conto, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto l'istanza accertando la violazione dell'effetto sospensivo: un ricorso su quest'argomento appare quindi privo d'interesse giuridico;

                                         che, su questo punto, il gravame si appalesa pertanto irricevibile;

                                         che l'istanza d'intervento, inviata al Consiglio di Stato in data 8 agosto 2002 con la quale __________ si duole della pretesa inattività del Consiglio medesimo - è, a ben vedere, un reclamo per denegata o ritardata giustizia;

                                         che, pertanto, giustamente il Governo ha declinato la propria competenza e trasmesso l'istanza al Tribunale cantonale amministrativo, autorità di ricorso alla quale, correttamente, andava presentata (art. 45 PAmm);

                                         che, visto quanto precede, nella misura in cui è ricevibile il ricorso dev'essere respinto;

                                         che la tassa di giustizia è a carico del ricorrente, integralmente soccombente (art. 28 PAmm);

per questi motivi,

visti gli art. 28, 43, 45, 46 PAmm e 194 segg. LOC;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 900.- è posta a carico di __________.

                                        3.   Intimazione a:

    __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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