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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.05.2003 52.2002.477

27. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·901 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.477  

Lugano 27 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 novembre 2002 di

__________ patrocinato da: avv. __________  

contro  

la decisione 12 novembre 2002 del Consiglio di Stato che ha dichiarato irricevibile l'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso la licenza edilizia 14 agosto 2002 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per riattare uno stabile situato nel nucleo del paese (part. n.__________ e __________ RF);

viste le risposte:

-    10 dicembre 2002 del Consiglio di Stato;

-    11 dicembre 2002 del municipio di __________;

-    12 dicembre 2002 della __________;

preso atto della replica 30 gennaio 2003 e delle dupliche:

-    10 febbraio 2003 del municipio di __________;

-    11 febbraio 2003 del Consiglio di Stato;

-    11 febbraio 2003 della __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 4 marzo 2002 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso per riattare uno stabile situato nel nucleo del paese (part. n. __________ e __________ RF); l'intervento consiste essenzialmente nella ristrutturazione interna dell'edificio per ricavarne tre appartamenti; per la facciata sud sono previsti l'ampliamento in verticale delle aperture esistenti e la chiusura con vetri del porticato al piano terreno;

                                         che la domanda è stata avversata dalla __________ e da __________, proprietario di una casa d'abitazione (part. n. __________ e __________) e di un terreno (mapp. n. __________) posti al di là di un agglomerato di edifici del nucleo, ad una distanza di almeno 25 m;

                                         che con risoluzione 14 agosto 2002 l'autorità comunale ha rilasciato la licenza edilizia, respingendo le opposizioni;

                                         che, considerata la distanza che separa i fondi dedotti in edificazione da quelli dell'insorgente, con decisione 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione attiva l'impugnativa presentata da __________ contro il permesso di costruzione;

                                         che contro tale giudizio l'insorgente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento; sostiene che il progetto avrebbe ripercussioni sull'intero nucleo di __________, donde la sua legittimazione attiva; delle ulteriori argomentazioni addotte, si dirà, se d'interesse, in seguito;

                                         che il gravame è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio e dalla beneficiaria della licenza, che ne chiedono il rigetto con argomenti di cui si dirà, semmai, più avanti;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;

                                         che nella misura in cui contesta il giudizio d'irricevibilità reso dal Consiglio di Stato, l'insorgente è senz'altro legittimato a ricorrere;

                                         che il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani e dalle fotografie annesse alla domanda di costruzione;

                                         che giusta l'art. 8 cpv. 1 primo periodo LE nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia; l'istante, gli opponenti, il Dipartimento ed in seconda istanza il comune sono legittimati a ricorrere (art. 21 cpv. 2 LE);

                                         che il riconoscimento della legittimazione attiva presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata cerchia di persone collegate all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso, atto a distinguere la sua situazione da quella degli altri membri della collettività: l'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato per il pregiudizio effettivo che questo gli arreca (DTF 121 II 43 seg.; 120 Ib 59, A. Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 21 LE, n. 935);

                                         che, in sostanza, il ricorrente contesta le modifiche progettate per la facciata sud e la completezza dei piani presentati dalla resistente in sede di domanda di costruzione;

                                         che, come ha giustamente assunto il Consiglio di Stato, il ricorrente non rientra nel limitato e qualificato novero di persone, la cui situazione appare connessa all'oggetto della decisione impugnata da una relazione che dal profilo della sua intensità permette di riconoscergli la qualità per agire in giudizio;

                                         che la distanza che separa i fondi delle parti non permette di distinguere invero la situazione del ricorrente da quella del resto della collettività; un consistente gruppo di edifici del nucleo nasconde lo stabile della __________ alla vista dai fondi del ricorrente;

                                         che l'asserito pregiudizio che la ristrutturazione della casa d'abitazione arrecherebbe al nucleo non si differenzia minimamente da quello di un qualsiasi altro abitante di __________;

                                         che il ricorrente non è nemmeno portatore di un interesse personale, attuale e concreto che gli consenta di dolersi del provvedimento censurato; l'interesse di cui si prevale non si distingue dall'interesse alla legalità dell'amministrazione; è quindi analogo a quello del cittadino che insorge in forza dell'actio popularis;

                                         che sulla scorta di tali considerazioni la decisione governativa impugnata, immune da violazioni del diritto, va senz'altro confermata;

                                         che la tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori in discussione, sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 28, 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 8 e 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente, che rifonderà alla __________ fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

__________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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