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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.05.2003 52.2002.460

27. Mai 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,614 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.460  

Lugano 27 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 11 novembre 2002 di

__________, patrocinato da: avv. __________  

contro  

la decisione 22 ottobre 2002 (n. 5040) del Consiglio di Stato che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 22 luglio 2002 con cui il municipio di __________ gli ha negato il permesso di sostituire il tetto piano dello stabile che sorge sulla part. n. __________ RFD con un tetto a falde;

viste le risposte:

-    20 novembre 2002 del Consiglio di Stato;

-          9 dicembre 2002 del municipio di __________;

assunte le prove;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il ricorrente __________ è proprietario di uno stabile di appartamenti (part. n. __________ RFD, zona R2), situato ad __________, in località __________, su un terreno pianeggiante. L’immobile, strutturato su quattro livelli, di cui tre abitabili ed uno adibito ad autorimessa, è dotato di un tetto piano ed è alto m 11.35 alla gronda, misurati a partire dalla strada comunale.

                                         Il 30 aprile 2002, il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di sostituire il tetto piano con uno a falde, che raggiunge l'altezza di m 13.85 al colmo. La domanda, preavvisata favorevolmente dall’autorità cantonale, non ha suscitato opposizioni.

                                  B.   Con decisione 22 luglio 2002 il municipio ha negato la licenza edilizia, ritenendo che il tetto a falde avrebbe aggravato il contrasto esistente fra l’altezza dello stabile e quella ammessa dall’art. 33 NAPR a quel momento in vigore (m 7.50 alla gronda; 9.50 al colmo). L'autorità comunale ha ritenuto che anche la pendenza prevista per il tetto non fosse conforme alle NAPR. Ha aggiunto che comunque anche il nuovo art. 37 NAPR in fase di adozione (m. 7,50 alla gronda; nessuna indicazione di altezza al colmo) non avrebbe consentito il rilascio del permesso.

                                  C.   Con giudizio 22 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dal ricorrente. In sostanza, il Governo ha condiviso l’assunto dell’autorità comunale, ritenendo che la trasformazione non potesse essere autorizzata in quanto sostanziale ai sensi dell'art. 39 RLE. Vista l’inapplicabilità di questa disposizione, l’Esecutivo cantonale ha ritenuto inutile chinarsi sulla questione della compatibilità del progetto con il diritto in fase d’adozione.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata. Secondo l’insorgente, la posa del tetto a falde, necessaria per eliminare le infiltrazioni d’acqua, lascerebbe immutata l’altezza dello stabile e non comporterebbe alcuna lesione degli interessi dei vicini e di qualsivoglia interesse pubblico. Sottolinea che le nuove NAPR hanno abbandonato il criterio della misurazione dell’altezza degli edifici al colmo.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, ed il municipio, che contesta succintamente le tesi dell’insorgente, confermandosi nelle tesi addotte in prima istanza.

                                  F.   Il 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR. Analogamente interpellato, il municipio ha ribadito che l'intervento si pone in contrasto anche con il nuovo PR.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio governativo impugnato (43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle fotografie e dai piani prodotti dal municipio in prima istanza. Il sopralluogo richiesto dal ricorrente non appare atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Per gli stessi motivi, il rifiuto del Consiglio di Stato di esperire una visita in luogo non integra gli estremi di una violazione del diritto di essere sentito. La valutazione anticipata negativa, espressa dal Governo in merito alla concludenza della prova richiesta, regge alla critica dell'insorgente.

                                   2.   2.1. Secondo l'art. 39 RLE, edifici e impianti esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca posteriore possono essere riparati e mantenuti, esclusi i lavori di trasformazione sostanziali; trasformazioni più importanti possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini.

                                         Riallacciandosi alla garanzia costituzionale della proprietà intesa come tutela delle situazioni acquisite, la norma permette di conservare le costruzioni realizzate in base ad ordinamenti edilizi meno restrittivi di quelli entrati successivamente in vigore. Di per sé la norma ammette unicamente interventi volti a conservare la sostanza edilizia esistente. Interventi più incisivi sono per principio esclusi. Trasformazioni di un certo rilievo, eccedenti la semplice manutenzione, possono tuttavia essere autorizzate se il contrasto con il nuovo diritto non pregiudica in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini. Esclusi in ogni caso sono gli interventi che aggravano i momenti di contrasto con il diritto vigente.

                                         2.2. Giusta l’art. 33 vNAPR di __________, nella zona R2, i fabbricati non potevano avere più di due piani, con altezza massima alla gronda di ml. 7.50 e al colmo di ml. 9.50. (…) Il tetto, a falde, doveva avere una pendenza compresa tra il 30 e il 40%. Erano ammessi tetti piani.

                                         Lo stabile del ricorrente, realizzato prima dell'entrata in vigore del vecchio PR, è strutturato su quattro piani ed è alto m 11.35 alla gronda. Si tratta quindi di una costruzione esistente in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva.

                                         La domanda di costruzione inoltrata dal ricorrente prevede di posare un tetto a falde dotato di un colmo, che raggiunge l'altezza di m 13.85.

                                         Il municipio, con la decisione in oggetto, ha negato la licenza, ritenendo che l'intervento comportasse un ulteriore sorpasso dell'altezza massima consentita. La decisione, confermata dal Consiglio di Stato, non presta il fianco a critiche. Non si può invero negare che la posa del tetto avrebbe introdotto un nuovo momento di contrasto con il PR a quel momento in vigore. Al contrasto con l'altezza massima prescritta per la gronda, si sarebbe infatti aggiunto il contrasto con l'altezza massima fissata per il colmo dei tetti a falde.

                                         Giustamente, le precedenti istanze hanno ritenuto che l'intervento eccedesse i limiti delle trasformazioni importanti, ma non sostanziali, ammesse dall'art. 39 RLE.

                                   3.   3.1. Per costante prassi e giurisprudenza, il Tribunale cantonale amministrativo statuisce in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata adottata. Il diritto entrato in vigore dopo la decisione dell’istanza inferiore può tuttavia essere applicato quando appaia giustificato da motivi d’economia processuale. Se l’unica ragione che ostava al rilascio di un permesso di costruzione viene meno nelle more del procedimento ricorsuale davanti a questo tribunale, sarebbe infatti contrario ai principi elementari dell’economia processuale costringere le parti a ripetere l'intera procedura. In questo caso, si evade il ricorso nel senso dei considerandi, applicando il nuovo diritto e rinviando gli atti all’autorità competente per il rilascio del permesso edilizio (M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 61 PAmm, n. 3 con riferimenti).

                                         3.2. Per i combinati art. 37 e 14 cifra 1 e 2 nNAPR, entrati in vigore dopo l’inoltro del ricorso in esame, nella zona R2 l’altezza massima degli edifici è rimasta invariata a m. 7.50. Questo parametro è ora misurato conformemente all'art. 40 cpv. 1 LE, ossia dal terreno sistemato a valle al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto. Il nuovo PR ha rinunciato a fissare l’altezza massima del colmo dei tetti, accontentandosi di limitare la pendenza massima (40%) delle falde.

                                         3.3. Dal profilo del nuovo diritto, è innegabile che la posa di un tetto a falde non comporta più l'introduzione di un nuovo momento di contrasto con il diritto applicabile. La difformità rimane circoscritta al superamento dell'altezza massima consentita al filo di gronda.

                                         Sempre da questo profilo, non aggravando il contrasto con il diritto ora vigente, si può dunque ora ammettere che l'intervento in discussione non travalichi i limiti di una trasformazione importante, ma non sostanziale ai sensi dell'art. 39 RLE. L'identità della costruzione, valutata tenendo anche conto dei momenti di contrasto con l'ordinamento edilizio applicabile, non viene alterata in misura intollerabile.

                                         A torto reputa il municipio che la posa del tetto a falde disattenda l'art. 6 NAPR, che impone di inserire gli edifici in modo opportuno nel paesaggio. Non si può invero ragionevolmente sostenere che l'intervento peggiori in misura percettibile l'inserimento dell'immobile nel contesto urbanistico.

                                         Dal profilo del nuovo diritto sono dunque date le premesse per rilasciare la licenza richiesta.

                                         Contraria all'economia processuale è la richiesta del municipio di ripetere l'intera procedura di rilascio del permesso. La domanda è infatti già stata pubblicata. Ai vicini è quindi stata data facoltà di opporvisi. All'autorità comunale è stata d'altro canto data occasione di pronunciarsi sull'applicazione del nuovo diritto. La ripetizione della procedura si tradurrebbe pertanto in uno sterile esercizio di burocrazia.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque evaso ai sensi dei considerandi, rinviando gli atti al municipio affinché rilasci la licenza richiesta.

                                         Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 e 40 LE; 39 RLE; 33 vNAPR; 14 e 37 nNAPR; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è evaso come ai considerandi.

§.  Di conseguenza, gli atti sono rinviati al municipio di __________, affinché rilasci la licenza richiesta.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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