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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.12.2002 52.2002.455

6. Dezember 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,421 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.455  

Lugano 6 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 novembre 2002 della

__________ patrocinata dagli avv.ti __________  

Contro  

la decisione 22 ottobre 2002 con cui il municipio di __________ ha aggiudicato alla __________ le opere da impresario costruttore relative all'esecuzione della strada d'accesso al futuro cantiere della camera di ritenuta del materiale in località __________ a __________;

viste le risposte:

-    26 novembre 2002 del municipio di __________;

-    29 novembre 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio forestale II circondario;

preso atto che la __________ non ha presentato osservazioni,

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 24 luglio 2002 il comune di __________ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la procedura libera, per l'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore relative all'esecuzione della strada d'accesso al futuro cantiere della camera di ritenuta del materiale in località __________ a __________ (FU n. __________, pag. __________ seg.). Alla cifra 2, il bando indicava che l'intervento era suddiviso in due parti:

- la strada d'aggiramento a valle dell'abitato di __________

- l'allargamento del passaggio e di un tornante esistenti nei pressi della camera.

Alla cifra 6 il bando indicava inoltre che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d'aggiudicazione:

- prezzo (50%),

- referenze ed esperienze della ditta (40%),

- programma lavori (10%).

Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, alla posizione 2.3.2 precisava i metodi, denominati sottocriteri, che sarebbero stati applicati per valutare le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione ed ai relativi fattori di ponderazione. A differenza dei criteri riferiti al prezzo ed alle referenze, ai quali era assegnato un peso del 100%, da soppesare in base al rispettivo fattore di ponderazione, al criterio relativo al programma lavori era attribuito un peso del 50%, così specificato:

- programma completo ed attendibile 5 punti,

- programma incompleto 3 punti,

- programma inattendibile 0 punti.

Il capitolato e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di indicare, a titolo di referenza, 5 lavori analoghi (strade agricole, strade forestali) svolti negli ultimi 10 anni, specificando il nome del progetto, la data di realizzazione, l'importo dei lavori e descrivendo le prestazioni eseguite.

Per ogni criterio era prevista l'assegnazione di una nota variante da 0 a 5.

Il bando non è stato impugnato.

                                  B.   In tempo utile sono pervenute al committente le offerte di otto imprese di costruzione, fra cui quella della ricorrente (fr. 369'222.70) e quella della __________ (fr. 386'498.55), che sono risultate le più basse.

Il progettista dei lavori le ha valutate come segue:

criterio

__________

__________

nota

punti

nota

punti

Prezzo

5.00

2.50

4.86

2.43

Referenze

4.00

1.60

5.00

2.00

Programma

0.00

0.00

3.00

0.15

Totale

4.10

4.58

La nota 0 assegnata al programma della __________ è da ricondurre al fatto che il diagramma cronologico presentato prevedeva di costruire la strada d'accesso ed il tornante prima della strada d'aggiramento.

Preso atto delle valutazioni suddette il 22 ottobre 2002 il municipio ha deliberato i lavori alla __________.

                                  C.   Contro questa decisione, la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Criticata l'attribuzione di un peso del 50% prevista per la valutazione del programma, l'insorgente contesta la nota (0), che le è stata assegnata per questo criterio, sostenendo di essere incorsa in un errore di scritturazione laddove viene previsto, contro ogni logica, di costruire la strada d'accesso ed il tornante prima della strada d'aggiramento.

L'insorgente contesta inoltre la nota (4) assegnatale per le referenze, asserendo che anche la referenza D (sistemazione strada forestale __________ - __________) meriterebbe un punto.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio e l'Ufficio forstale del II circondario, contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa. Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 33 cpv. 2 RLCPubb, errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi non sono motivo d'esclusione e devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti. A differenza del § 24 cpv. 2 DirCIAP, che impone di correggere gli errori evidenti, quali errori aritmetici e d'ortografia, la legislazione cantonale sugli appalti pubblici sembra ammettere soltanto la correzione degli errori aritmetici presenti nell'elenco prezzi. In realtà, il principio di proporzionalità ed il divieto di formalismo eccessivo impongono di correggere anche gli errori evidenti di scritturazione, riconducibili a sviste manifeste (RDAT 1997 I n. 2; STA 9.9.2001 in re F.E.SA/CST SA).

2.2. In concreto, la ricorrente ha allegato all'offerta un programma lavori, che prevede di costruire la strada d'accesso ed il tornante prima della strada d'aggiramento. È evidente, che la cronologia della due fasi non è da ricondurre ad una scelta consapevole della concorrente, ma ad un errore di scritturazione. Anche un profano è in grado di rilevarlo.

Non può quindi essere condivisa la valutazione di inattendibilità (nota 0) assegnata al programma dei lavori previsto della ricorrente. Se al programma debba essere assegnata la nota 5 o la nota 3 e se il punteggio attribuito all'offerta della __________ debba, di conseguenza, essere aumentato di 0.25 o di 0.15 punti, è questione che sarà semmai esaminata più avanti.

2.3. La ricorrente censura anche il peso (50%) assegnato dal capitolato d'appalto al criterio d'aggiudicazione riferito al programma dei lavori. In effetti, non è dato di capire il motivo per cui il committente abbia attribuito a questo criterio un peso ridotto, impropriamente considerato alla stregua di un sottocriterio.

La censura non deve tuttavia essere ulteriormente esaminata, sia perché non è stata proposta nell'ambito di un ricorso contro gli atti di gara (art. 38 cpv. 3 LCPubb), sia perché, comunque, non ha comportato alcuna disparità di trattamento tra i concorrenti.

                                   3.   Il capitolato e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di indicare, a titolo di referenza, 5 lavori analoghi (strade agricole, strade forestali) svolti negli ultimi 10 anni, specificando il nome del progetto, la data di realizzazione, l'importo dei lavori e descrivendo le prestazioni eseguite.

Alla referenza contrassegnata dalla lettera D del capitolato, la __________ ha indicato di aver eseguito nel 2001 per il patriziato di __________ i seguenti lavori:

- danni alluvionali

- costruzione muratura di sostegno

- fondazione stradale

- deviazione acque

per un importo di fr. 140'000.-.

Il committente ha ritenuto che questa referenza non potesse essere presa in considerazione. Ha quindi ritenuto valide soltanto le altre quattro (A, B, C, E), attribuendo al criterio "referenze" la nota 4 (= punti 1.60).

La ricorrente contesta tale valutazione, asserendo che quei lavori sono comparabili a quelli formanti oggetto della commessa in esame. A sostegno della sua tesi produce il capitolato di quelle opere, che sono essenzialmente consistite nella riparazione dei danni alluvionali patiti dalla strada forestale __________ - __________, con il capitolato dei lavori in esame.

Le obiezioni sollevate dalla ricorrente vanno respinte.

Nella valutazione delle referenze indicate dai singoli concorrenti il committente procede secondo apprezzamento. Il Tribunale cantonale amministrativo può pertanto controllarne l'esercizio soltanto nei limiti fissati dall'art. 61 PAmm. Non può sostituirsi al committente, ma deve limitarsi a censurare le valutazioni che integrano gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso o dell'eccesso di apprezzamento.

Ora, non si può rimproverare al municipio di aver abusato del margine discrezionale, di cui disponeva nell'ambito della valutazione delle referenze, per aver ritenuto che una commessa consistente nella riparazione di danni alluvionali subiti da una strada forestale non potesse essere considerata analoga ai lavori di costruzione di un nuovo tratto di strada. La deduzione non si fonda su ragioni estranee alla materia ed è perfettamente sostenibile.

Il fatto che la valutazione proposta dalla ricorrente avrebbe potuto essere altrettanto sostenibile non permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli.

La valutazione del municipio va quindi confermata.

                                   4.   Nell'ipotesi più favorevole alla ricorrente, la correzione della nota assegnata al suo programma dei lavori può comportare un aumento di 0.25 punti del punteggio finale (da 4.10 a 4.35). Non permette di conseguenza di sovvertire la graduatoria finale, che vedrebbe sempre la __________ classificata al primo posto con 4.58 punti.

Il ricorso va quindi respinto, ponendo a carico della ricorrente una tassa di giustizia adeguatamente commisurata ai valori in discussione ed al lavoro occasionato dall'impugnativa (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 36, 37, 38 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'500.- è a carico della ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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