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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.02.2003 52.2002.437

18. Februar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·748 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.437  

Lugano 18 febbraio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 30 ottobre 2002 di

__________ e __________,  

Contro  

la risoluzione 15 ottobre 2002, no. 4817, del Consiglio di Stato, che diffida __________ a procedere alla rimozione del legname depositato nell'alveo del riale __________ a __________;

vista la risposta 18 novembre 2002 del Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che nel corso del mese di aprile del 2002, le competenti autorità forestali hanno accertato che sulla part. no. __________ RF di __________, di proprietà della qui ricorrente __________, è stato effettuato un taglio di alberi non autorizzato;

                                         che il legname è stato depositato, almeno in parte, nell'alveo del riale __________ e sulle sue sponde, provocando rischi di formazione di uno sbarramento e di erosione delle sponde, in caso di piena del corso d'acqua; 

che, il Consiglio di Stato, con decisione 20 agosto 2002, rimasta inimpugnata, ha ordinato alla ricorrente di rimuovere il legname depositato nell'alveo del fiume entro 15 giorni, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligata;

che, rilevata l'inadempienza dell'astretta, con risoluzione 15 ottobre 2002 il Consiglio di Stato l'ha diffidata ad adottare i provvedimenti di ripristino, con l'avvertenza che, trascorso infruttuosamente il nuovo termine quindicinale impartitole, si sarebbe proceduto all'esecuzione sostitutiva;

che contro la predetta diffida __________ e il figlio __________ si aggravano ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sostenendo, in particolare, di non poter dar seguito all'ordine di rimozione prima della primavera del corrente anno;

che all'accoglimento del gravame si oppone la Divisione dell'ambiente, in rappresentanza della Sezione forestale e del Consiglio di Stato, con argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nel seguito;

considerato,                   in diritto

                                         che, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso, l'autorità esamina d'ufficio l'adempimento dei presupposti processuali (art. 3 PAmm);

che, per principio, possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni, ovvero i provvedimenti fondati sul diritto pubblico, adottati iure imperii dall'autorità in un caso concreto per costituire, modificare o annullare diritti od obblighi oppure per constatarne l'esistenza, l'inesistenza o l'estensione (cfr. RDAT II-1994, n. 8 e 16; DTF 114 Ia 463 consid. 2; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 1 N. 4);

che non costituiscono una decisione nel senso appena citato del termine semplici avvisi, comunicazioni, informazioni, orientazioni, direttive o avvertimenti (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 35.B.II.c e rif.);

che, in particolare, dopo una decisione di base che impone un obbligo, la procedura di esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato comporta una diffida, ossia un formale avvertimento con l'assegnazione di un termine dilatorio all'obbligato per adempiere tale incombenza (cfr. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, 2a ed., n. 1002);

che, come risulta esplicitamente dall'art. 34 cpv. 5 PAmm, la diffida costituisce un atto inappellabile, in quanto non modifica la situazione giuridica dell'astretto, ma si limita a ribadire l'obbligo impostogli e le conseguenze del mancato ossequio (cfr. Borghi/Corti, op. cit., ad art. 34, n. 5d; Scolari, loc. cit.);

che, nel caso concreto, nella risoluzione impugnata sono chiaramente ravvisabili gli estremi di una diffida inappellabile, pedissequa alla decisione di ripristino 20 agosto 2002;

che, in effetti, constatata l'inadempienza dell'insorgente, il Governo le ha assegnato un nuovo termine di quindici giorni per dar seguito all'ordine impartitole, ribadendo la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a sue spese; 

che la natura definitiva del provvedimento è del resto rettamente indicata sia in epigrafe, sia nel dispositivo n. 1 della pronuncia del Consiglio di Stato; 

che, in contraddizione con tali indicazioni, il dispositivo n. 3 della risoluzione governativa segnala la facoltà di impugnare la stessa dinanzi a questo Tribunale;

che un'errata indicazione dei rimedi di diritto non può in alcun caso conferire carattere di decisione impugnabile ad un atto che oggettivamente non ne presenta le caratteristiche, essendo tale presupposto inderogabilmente stabilito dalla legge e quindi sottratto alla disposizione delle parti;

che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile per difetto di decisione ai sensi dell'art. 5 PA, senza esaminare la sussistenza degli ulteriori presupposti processuali, né entrare nel merito delle censure addotte con il gravame; 

che l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso permette comunque agli insorgenti di andare esenti dal pagamento di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti gli art. 5 PA; 3, 18, 28, 34, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                    3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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