Incarto n. 52.2002.432
Lugano 20 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2002 di
__________, patrocinato da: avv. __________,
Contro
la decisione 8 ottobre 2002, no. 4770, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 5 settembre 2002, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo cautelativo e preventivo a tempo indeterminato;
vista la risposta 12 novembre 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 7 ottobre 1992 __________, classe 1964, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B. Prima e dopo tale data, egli è stato oggetto dei seguenti provvedimenti amministrativi:
01.09.1979: divieto di condurre per 2 mesi per furto d'uso;
12.08.1982: rifiuto della licenza di allievo conducente a causa d'alcolismo;
10.08.1990: decisione di ammissione alla guida;
26.06.1996: revoca indeterminata per circolazione sotto l'influsso di sostanze stupefacenti;
08.01.1997: riammissione alla guida;
23.10.1997: revoca preventiva e cautelativa a tempo indeterminato; malgrado la presenza di indizi di una dipendenza dal consumo di stupefacenti il ricorrente ha omesso di sottoporsi ad un breve periodo di controllo medico;
16.02.1998: riammissione al beneficio della licenza di condurre;
16.02.1998: revoca di 2 mesi per aver circolato con un motoveicolo malgrado la vigente revoca;
18.02.1999: revoca indeterminata per infrazione alla LF sugli stupefacenti e per aver scorto tardivamente alcuni veicoli fermi a causa di un incidente ed averli tamponati;
15.06.2000: riammissione alla guida (certificato medico e rapporto di polizia);
b) Il 26 maggio 2002, alle ore 02.00, durante un controllo di polizia __________ è stato fermato per sospetta ebrietà al volante. Nel corso della perquisizione avvenuta presso gli uffici della polizia, il ricorrente è stato visto ingerire una bustina minigrip. Tale fatto è stato da lui negato. Mentre egli si è opposto al prelievo delle urine, ha acconsentito a sottoporsi ad un prelievo di sangue, il quale ha rilevato un tasso di concentrazione alcolica del 1,01-1,33 ‰ e la presenza di MDMA (ecstasy), cocaina e metadone. Preso conoscenza di tali risultanze, egli ha ammesso di aver fatto uso di cocaina la sera del 24 maggio 2002 dopo un periodo di totale astinenza da sostanze stupefacenti a contare dal maggio 2001. La licenza di condurre gli è stata immediatamente ritirata.
B. Emergendo importanti indizi di dedizione al consumo di sostanze psicoattive (alcol e sostanze stupefacenti), con decisione 5 settembre 2002 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato. Parimenti gli è stato ordinato di sottoporsi a perizia presso Ingrado Centro di cura dell'alcolismo e ad una valutazione medico-internistica. Gli è pure stato ordinato di sottoporsi ad un periodo di controllo medico attestante la sua capacità d'astinenza dal consumo di qualsiasi sostanza stupefacente sulla base di settimanali controlli dell'urina per 24 settimane consecutive e di presentare al termine del periodo di controllo un certificato medico. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo.
C. L'8 ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il gravame inoltrato dall'insorgente contro la summenzionata decisione, annullando l'obbligo di sottoporsi ad una perizia volta ad accertare una sua eventuale dedizione al bere. Considerata la modesta concentrazione alcolica rilevata, di poco superiore al minimo legale, e che la precedente revoca per problemi alcolcorrelati risale a molti anni addietro, l'Esecutivo cantonale non ha ritenuto dati i presupposti per esigere un tale esame. Per il resto, la misura amministrativa adottata è stata considerata legittima e giustificata.
D. Contro la decisione di reiezione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Sostiene che non sarebbero dati gli estremi per procedere alla revoca della licenza di condurre a titolo preventivo, ritenuto che non vi è alcuna prova di una sua dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti, rispettivamente di una sua inidoneità alla guida. I fatti del 24 maggio 2002 rappresenterebbero un evento isolato. Pone in evidenza che la decisione della Sezione della circolazione è stata presa soltanto dopo un suo sollecito e dunque ad oltre tre mesi dal ritiro della licenza. I risultati degli esami del sangue concernenti la presenza di sostanze stupefacenti non potrebbero essere utilizzati in questa sede, in quanto egli aveva acconsentito solo all'accertamento del tasso alcolico. Lamenta che le autorità non hanno atteso le conclusioni del procedimento penale prima di pronunciarsi. Sostiene infine di necessitare della licenza di condurre per motivi professionali.
E. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.
Il gravame - tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm) - è ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Le censure del ricorrente devono essere perciò esaminate sotto questi profili.
2. 2.1. La licenza di condurre può essere rilasciata soltanto se, tra l'altro, il richiedente non è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuire l'idoneità alla guida (art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr). Le licenze ed i permessi devono essere revocati se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute (art. 16 cpv. 1 1. frase LCStr).
Le revoche a scopo di sicurezza servono a proteggere la circolazione contro i conducenti non idonei. Sono ordinate se il conducente non è idoneo a condurre veicoli a motore per ragioni mediche o caratteriali, per il vizio del bere o per altre forme di tossicomania o altre incapacità (art. 30 cpv. 1 OAC). La licenza di condurre può essere revocata subito, a titolo preventivo, fino a che i motivi di esclusione siano stati appurati (art. 35 cpv. 3 OAC).
2.2. La revoca della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo rappresenta un provvedimento di sicurezza paragonabile ad una misura provvisionale, ordinata fintanto che non saranno chiariti i motivi di esclusione del permesso di condurre (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, III ed., ad art. 16 LCStr, n. 2.2. lett. e con riferimenti).
Un provvedimento di questo genere si giustifica quando dal comportamento del conducente derivano seri dubbi circa la sua attitudine alla guida, ma per svariate ragioni non possono essere chiariti i sospettati motivi d'esclusione della licenza di condurre. In questi casi le autorità devono poter intervenire cautelativamente per tutelare la sicurezza del traffico, nonché del soggetto direttamente interessato dalla misura (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, III vol., n. 1996; DTF 122 II 364 consid. 3a).
3. Nel caso in rassegna, il provvedimento di revoca della licenza a titolo cautelare e preventivo appare del tutto giustificato dalle circostanze.
3.1. Come si è già accennato, il ricorrente è stato oggetto di svariate misure amministrative in ambito di circolazione stradale. In particolare, per ben otto anni egli non è stato ammesso agli esami per il conseguimento della licenza di condurre della categoria B, in quanto non era stato ritenuto idoneo a causa di una sua dedizione al bere. Appena quattro anni dopo aver superato gli esami per l'ottenimento del permesso di condurre egli è stato oggetto di una revoca di sicurezza per aver circolato sotto l'influsso di sostanze stupefacenti. In seguito, l'alternarsi di periodi di revoca e di riammissione alla guida è stato alquanto intenso. Dall'ottobre 1997 al febbraio 1999 egli è stato oggetto di ben tre revoche, due delle quali legate al consumo di stupefacenti. Considerati i suoi precedenti e le tracce di cocaina ed ecstasy rinvenute nel sangue analizzato, il sospetto di una sua dipendenza dal consumo di sostanze stupefacenti appare certamente giustificato. Se ciò costituisce un evento isolato oppure se è data una dipendenza dal loro consumo, verrà accertato con le ulteriori analisi ordinate dalle autorità amministrative.
3.2. A torto l'insorgente ritiene che le risultanze degli esami del sangue in merito alla presenza di sostanze stupefacenti non possano essere utilizzate nel presente procedimento, in quanto ottenute senza il suo consenso. Egli ha dato il suo accordo al prelievo di sangue (cfr. verbale d'interrogatorio 26 maggio 2002, pag. 2), senza nulla eccepire al proposito e senza limitare il campo d'indagine all'accertamento del tasso alcolico. Considerato inoltre che nel corso dell'interrogatorio gli agenti si sono soffermati sia sulla sua ipotizzata dedizione al bere, sia al consumo di stupefacenti, egli poteva ben immaginare che il prelievo di sangue sarebbe stato utilizzato anche per rintracciare la presenza di queste sostanze.
3.3. Pure le ulteriori censure sollevate dal ricorrente vanno disattese. L'autorità amministrativa ha il dovere, salvo rare eccezioni, di attendere le risultanze del procedimento penale soltanto qualora sia in discussione l'adozione di una misura di ammonimento e non già di sicurezza. In quest'ultimo caso, vertendo la questione sull'idoneità dell'interessato alla guida, essa può procedere senza attendere la conclusione del procedimento penale, le cui risultanze, in concreto, appaiono ininfluenti (cfr. DTF citata dall'insorgente nel proprio ricorso 20 settembre 2002 al Consiglio di Stato, pag. 5)
Nella fattispecie mal si comprende per quale motivo siano trascorsi ben tre mesi tra il ritiro della licenza e l'adozione della decisione 5 settembre 2002. Tuttavia tale circostanza non è atta ad inficiare la validità del provvedimento adottato nei confronti del ricorrente. L'interesse alla salvaguardia della sicurezza degli utenti della strada e dell'insorgente stesso è infatti preminente.
3.4. Alla luce delle suddette considerazioni si può quindi affermare che esiste il fondato sospetto che __________ non sia idoneo alla guida a causa del consumo di sostanze stupefacenti. Le argomentazioni contenute nel gravame all'esame non consentono di mutare conclusione.
È dunque a giusta ragione che la Sezione della circolazione ha disposto il ritiro della licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo, nell'attesa che venissero esperite le necessarie indagini volte ad accertare la sua dipendenza o astinenza dal consumo di sostanze stupefacenti.
4. Il ricorrente non può appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non entra invece in considerazione nei casi di revoca a scopo di sicurezza, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità di una persona alla guida di veicoli (art. 33 OAC; M. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, p. 195).
5. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata annullata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c e16 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 1, 33 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 10 giorni dalla notifica.
4. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria