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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.12.2002 52.2002.408

9. Dezember 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·649 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.408  

Lugano 9 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  12 ottobre 2002 di

__________,  

contro  

la risoluzione 1° ottobre 2002 (n. 4674) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 luglio 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, in materia di esonero dall'imposta di circolazione per veicoli a motore;

vista la risposta 22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che l'8 luglio 2002 Franco __________ ha chiesto alla Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni di essere esonerato dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore, sostenendo di essere infermo e di vivere in modeste condizioni finanziarie;

che con decisione 23 luglio 2002 la Sezione della circolazione ha respinto la domanda di esonero perché il reddito determinante dell'interessato non superava i limiti per il diritto ai sussidi stabiliti dalla legge cantonale sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

che la decisione è stata resa sulla base dell'art. 6 lett. c della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e dell'art. 4 del relativo regolamento di applicazione;

che con giudizio 1° ottobre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________;

che, in sostanza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il ricorrente non adempisse il requisito della modesta condizione finanziaria per i motivi addotti dal dipartimento;

che la decisione indicava la facoltà di ricorrere contro la stessa nel termine di 15 giorni presso questo Tribunale;

che contro il predetto giudizio governativo, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando l'esonero dal pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore;

che il ricorrente, dopo aver indicato che beneficiava dell'esonero del tributo da una decina d'anni, sostiene di vivere attualmente con fr. 1'500.– al mese e di non poter fare a meno dell'automobile per spostarsi;

che all'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni;

considerato,                   in diritto

che giusta l'art. 3 PAmm, prima di entrare nel merito di un'istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza;

che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm);

che la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204 consid. 3);

che le risoluzioni del Consiglio di Stato sono definitive, se la legge non prevede il ricorso al Tribunale amministrativo o al Gran Consiglio (art. 55 cpv. 3 PAmm);

che, in concreto, nessuna norma di legge prevede la possibilità di impugnare sino al Tribunale amministrativo la decisione con cui il Dipartimento delle istituzioni determina l'esonero dall'imposta di circolazione in applicazione dell'art. 6 lett. c della legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore e del relativo regolamento;

che il Consiglio di Stato doveva pertanto dichiarare definitiva la propria decisione;

che l'errata indicazione delle vie ricorsuali non può in alcun caso rendere competente un'autorità che non lo sia ex lege (DTF 124 I 258);

che il ricorso è pertanto irricevibile per difetto di competenza materiale di questo Tribunale;

che anche se fosse data la competenza di questo Tribunale, l'impugnativa andrebbe in ogni caso respinta nel merito in quanto il ricorrente non è al beneficio dei sussidi della cassa malati;

che, considerata l'erronea indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio.

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 43, 55, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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