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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 18.06.2003 52.2002.393

18. Juni 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,665 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.393  

Lugano 18 giugno 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 9 ottobre 2002 di

__________, patr. da: avv. __________,  

Contro  

la decisione 18 settembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4402), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la risoluzione 10 aprile 2002 con cui il municipio di __________ gli ha negato il permesso di trasformare un locale adibito a laboratorio di una fabbrica (part. n. __________ RF) in un magazzino per la produzione di canapa e derivati;

viste le risposte:

-    22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

-    13 novembre 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 15 dicembre 2001, __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di installare un impianto per la coltivazione hors sol di canapa nel laboratorio in disuso di una fabbrica situata nella zona industriale (part. n. __________ RF). Stando alla descrizione fornita dalla __________, interessata a prendere in locazione lo stabile per svolgervi la nuova attività, le piantine già radicate verrebbero messe a dimora in vasche di terra di cocco ed illuminate artificialmente ad una temperatura compresa tra i 26° ed i 28° per circa 70 giorni di coltivazione. L’impianto verrebbe dotato di un sistema d’illuminazione artificiale, di un sistema d’irrigazione a circuito chiuso, capace di dosare acqua concimata ad ogni singola piantina e di due ventilatori con una portata di 2500 mc al minuto, atti a garantire il riciclo dell’aria. Il processo di coltivazione nelle vasche presuppone in particolare la sostituzione settimanale del concime e, al momento della raccolta, la pulitura delle piantine dalle foglie in eccesso.

                                  B.   Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 10 aprile 2002 il municipio ha respinto la domanda di costruzione, reputando che l’insediamento non rientrasse fra le attività ammesse nella zona industriale.

                                  C.   Con giudizio 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________.

                                         In sostanza, il Governo ha ritenuto che la produzione di canapa così come prospettata non fosse conforme alla destinazione industriale della zona descritta dall’art. 18 NAPR. A suo avviso, si tratterebbe di una semplice attività di trasformazione di prodotti, che non necessita né d’importanti infrastrutture, né di macchinari, né dell’impiego di molto personale. Considerato che la domanda di costruzione contempla unicamente il processo di coltivazione della canapa e non la produzione di derivati sul posto, l’attività non sarebbe industriale.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e sollecitando il rinvio degli atti al municipio affinché gli rilasci la licenza richiesta.

                                         Dopo aver escluso che l’attività possa essere considerata agricola, il ricorrente ritiene che la destinazione sia conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione. A suo dire, l’attività, oltre alla presenza di 4-5 persone adibite al recupero quotidiano dell’acqua in eccesso dell’impianto d’irrigazione ed al cambio settimanale della concimazione, presupporrebbe un impiego rilevante di macchinari nel processo di produzione.

                                  E.   Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

                                         Ad identica conclusione perviene il municipio, che contesta in dettaglio le tesi dell’insorgente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. La legittimazione attiva dell’insorgente è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso dall'art. 67 cpv. 2 LALPT, l'autorizzazione a costruire è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone possono essere autorizzati soltanto insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Non basta che non si pongano in contrasto con la funzione di zona, ossia che non ostacolino l'utilizzazione conforme alle finalità pianificatorie perseguite dalla zona. Per essere autorizzate le nuove costruzioni devono apparire collegate da un nesso adeguato alla funzione della zona in cui si collocano (RDAT 1994 II 105 n. 56; Ruch, Kommentar zum RPG, ad art. 22, N. 70 seg., Scolari, Commentario, II. ed. ad art. 67 LALPT n. 472).

                                         2.2. Le zone industriali sono in linea di massima riservate all’insediamento di attività volte alla produzione di beni di consumo su ampia scala, mediante processi lavorativi largamente standardizzati, destinati a trasformare materie prime in prodotti finiti, con l’impiego di macchinari ed infrastrutture tecniche. A causa delle importanti immissioni che le caratterizzano, le zone industriali sono di regola considerate inconciliabili con le zone residenziali. Possono invece coesistere con le zone commerciali, destinate alle attività mercantili e con quelle artigianali, pure riservate ad attività produttive, ma che a differenza di quelle industriali esercitano un impatto limitato sull’ambiente circostante.

                                         Caratteristica principale delle zone industriali non è tanto l’organizzazione del lavoro, quanto piuttosto la produzione di beni di consumo attraverso processi che gravano in misura rilevante sull’ambiente (A. Scolari, Commentario, IIa ed., ad art. 67 LALPT, n. 485).

                                         2.3. Giusta l'art. 18 NAPR 1996 di __________, la zona industriale, nella quale è posto lo stabilimento del ricorrente, "è destinata in principio alle attività produttive. Sono ammessi edifici, impianti e attrezzature necessari per lo svolgimento delle attività produttive industriali, depositi e magazzini, nonché uffici e servizi e commerci connessi con l’attività principale. Non sono ammesse residenze, ad esclusione di quelle di servizio".

                                         La funzione assegnata alla zona è chiaramente descritta. Si tratta di un comparto destinato ad accogliere attività produttive, che soprattutto per l’importanza delle ripercussioni indotte sull’ambiente sono considerate inconciliabili con la funzione assegnata alle altre zone. In particolare, con quella della zona, che l’art. 17 NAPR riserva "alle attività produttive di tipo artigianale e alle attività commerciali, uffici e servizi connessi con l’attività principale".

                                         2.4. Le zone agricole (art. 16 LPT) sono per principio destinate allo sfruttamento agricolo tradizionale del suolo. Edifici e impianti sono conformi alla funzione della zona agricola solo in quanto siano indispensabili per l’utilizzazione del suolo come fattore di produzione. Le opere devono cioè servire all’economia agricola, o perlomeno, facilitare lo sfruttamento agricolo del suolo (DTF 116 Ib 134; A. Scolari, op. cit., ad art. 67 LALPT, n. 489).

                                         Per principio, le coltivazioni hors sol non sono conformi alla funzione delle zone agricole, poiché non utilizzano il suolo quale fattore di produzione (DTF 120 Ib 269; RDAT 1996 I n. 57). Eccezioni sono ammesse in base all’art. 16a cpv. 2 LPT unicamente nel quadro ristretto dell’ampliamento interno di un’azienda agricola (Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, pag. 238 segg. N. 529 segg.)

                                   3.   3.1. Nelle concrete evenienze, il ricorrente intende insediare una coltivazione artificiale di canapa in un locale già destinato a laboratorio di una fabbrica situata nella zona industriale di __________. La controversa attività produttiva avrebbe luogo in vasche appositamente attrezzate, dotate di impianti di illuminazione e di irrigazione gestiti con criteri scientifici, volti ad assicurarne il massimo rendimento. Per le sue caratteristiche, l’insediamento configura, a non averne dubbio, una tipica coltivazione hors sol. Non utilizzando il suolo come fattore di produzione, l’attività non può di conseguenza essere considerata agricola. Deve pertanto essere collocata all’interno della zona edificabile.

                                         Le facilitazioni introdotte dagli art. 16a cpv. 2 e 3 LPT a favore dell’insediamento di coltivazioni hors sol nella zona agricola non permettono di giungere a diversa conclusione. Anzitutto perché la prevista attività non è destinata ad integrare quella di un'azienda agricola. In secondo luogo, perché dal fatto che il Cantone possa pianificare all'interno della zona comparti riservati alle coltivazioni hors sol non discende che simili attività non siano da considerare industriali.

                                         3.2. La coltivazione di canapa, che il ricorrente intende insediare nello stabilimento in oggetto, è anzitutto un’attività produttiva, ossia un’attività volta alla produzione di un bene di consumo. Essa si articola in più fasi, che vanno dalla messa a dimora di piantine già munite di radici e si concludono con il raccolto dei vegetali giunti ad un determinato grado di sviluppo. La successiva commercializzazione del prodotto coltivato non è che un semplice corollario dell’attività produttiva.

                                         L’attività fa capo ad infrastrutture appositamente studiate, destinate a supportare, illuminare, aerare, irrigare e concimare le piantine secondo criteri scientifici, volti a massimizzarne il rendimento, consentendo 4 o 5 raccolti all’anno. Si tratta di un impianto di produzione intensiva, che per le sue particolari caratteristiche non può che rientrare nella categoria degli impianti industriali. Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, il fatto che l’impianto richieda poca manodopera, si estenda su una superficie ridotta e non comporti l’estrazione di derivati della canapa, non permette di attribuirgli una diversa classificazione. Nemmeno le precedenti istanze propongono del resto una classificazione alternativa a quella industriale.

                                         La natura industriale dell’impianto è suffragata dall’importanza delle immissioni atmosferiche, che notoriamente derivano dalla coltivazione, soprattutto con metodi hors sol, della canapa. Esalazioni che rendono questo genere d’insediamenti incompatibile con le funzioni assegnate alle altre zone di utilizzazione.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto, annullando la decisione municipale ed il giudizio che la conferma, siccome lesivi del diritto. Gli atti vanno rinviati all’autorità comunale affinché rilasci all’insorgente la licenza richiesta.

                                         Dato l’esito, non si preleva tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece poste a carico del comune, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 22 LPT; 67 LALPT; 17, 18 NAPR di __________; 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 LPAmb; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza:

1.1.           le decisioni 10 aprile 2002 del municipio di __________ e 18 settembre 2002 del Consiglio di Stato (n. 4402) sono annullate.

1.2.           gli atti sono rinviati al municipio affinché rilasci all’insorgente la licenza richiesta.

2.Il comune di __________ verserà al ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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