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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.01.2003 52.2002.390

21. Januar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,531 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.390  

Lugano 21 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 ottobre 2002 della

__________, patrocinata dall'avv. __________,  

contro  

la decisione 18 settembre 2002 (no. 4403) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 25 aprile 2002 con cui il municipio di __________ ha rilasciato al proprio comune la licenza edilizia per posare una barriera in via alla __________;

viste le risposte:

-    22 ottobre 2002 del municipio di __________;

-    22 ottobre 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.     Via __________ di __________ è una strada comunale, che conduce a Porza, passando dalla località di __________. Secondo il piano del traffico di __________ in vigore sino alla fine del 2000, l'impianto era classificato come strada collettrice C3.

Nel corso del 2000, il municipio di __________ ha deciso di chiuderlo al traffico di transito all’altezza del confine tra i due comuni. Il 13 marzo 2000 il municipio di __________ si è dichiarato favorevole all'iniziativa.

Il 23 giugno 2000, la Divisione delle costruzioni ha autorizzato il municipio di Vezia a posare dei segnali 4.09 "strada senza uscita" ai due capi dell'arteria.

Il 15 novembre 2000 il municipio di __________ ha deciso di declassare via __________ a strada agricola.

Il 22 dicembre 2000 il Dipartimento del territorio ha approvato la relativa variante del piano del traffico, che il municipio di __________ gli aveva sottoposto secondo la procedura prevista per le modifiche di poco conto del PR. I ricorsi proposti avverso la predetta decisione dipartimentale sono stati dichiarati irricevibili dal Consiglio di Stato prima e dal Tribunale della pianificazione del territorio poi (vedi STPT 19 agosto 2002 in re __________ e 11 ottobre 2002 in re __________): la variante di PR è quindi in vigore.

                                  B.   Il 16 gennaio 2002 il comune di __________ ha chiesto al proprio municipio il permesso di posare su via __________ (mapp. __________) una barriera - costituita da due strutture metalliche tubolari disposte in parallelo a 80 cm di distanza - all'altezza del confine con __________, in modo da chiudere la strada al traffico come previsto in sede pianificatoria.

Alla domanda si sono opposti diversi cittadini di __________, __________ e __________, nonché il municipio di __________ e la __________ di Lugano, i quali hanno avversato l'opera sollevando numerose censure d'ordine formale e materiale, in particolare riguardo all'interesse pubblico ed alla proporzionalità dell'intervento.

Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 25 aprile 2002 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, rigettando nel contempo le opposizioni pervenutegli.

                                  C.   Con giudizio 18 settembre 2002 il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione, respingendo le impugnative contro di essa inoltrate dagli opponenti.

L'autorità di ricorso di prime cure ha ritenuto in sostanza che l'opera di sbarramento, soggetta alla LE, potesse essere posta al beneficio di un permesso eccezionale siccome ad ubicazione vincolata e perfettamente inserita nel contesto degli obbiettivi di protezione perseguiti dalla pianificazione locale. In quanto rilasciata sulla scorta dell'art. 24 LPT in esito ad una procedura ordinaria di licenza edilizia svoltasi correttamente, l'autorizzazione resisterebbe a tutte le critiche ricevibili sollevate dagli insorgenti.

                                  D.   Avverso la predetta pronunzia governative la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che venga annullata unitamente alla licenza edilizia 25 aprile 2002 accordata dal municipio di __________.

La ricorrente ha riproposto in pratica tutte le censure addotte senza successo innanzi alla precedente istanza. In via preliminare ha quindi invocato una lesione degli art. 6 CEDU e 30 Cost., rilevando che la decisione impugnata non emana da un tribunale indipendente ed imparziale, cosicché a livello cantonale manca un autentico doppio grado di giurisdizione.

Contestata la procedura seguita dal municipio per declassare via __________, l'insorgente ha poi sostenuto che la chiusura al traffico della strada non è sorretta da un interesse pubblico preponderante e disattende i principi costituzionali che garantiscono la libertà personale, la proprietà e la libertà economica. L'opera dedotta in licenza contrasterebbe inoltre con le norme sulla polizia del fuoco e provocherebbe un travaso di traffico verso i comuni vicini, disattendendo il principio della coordinazione tra PR e rendendo necessarie indagini di impatto ambientale. Violerebbe inoltre il principio della proporzionalità, atteso che per raggiungere lo scopo divisato basterebbe esporre un'adeguata segnaletica e farla rispettare.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione è pervenuto il municipio di __________, il quale ha avversato le tesi della ricorrente con argomenti di cui si dirà - ove occorresse - nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La controversa licenza è stata rilasciata in base alla LE. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono quindi date dagli art. 21 LE, nonché 43 e 46 PAmm.

Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere a particolari accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta gli art. 1 cpv. 3 lett. a LE e 3 cpv. 1 lett. a RLE, non soggiacciono al rilascio di una licenza edilizia secondo la LE gli edifici o impianti la cui approvazione è disciplinata nel dettaglio da leggi speciali, segnatamente dalla LStr.

La LStr - precisa il suo art. 1 cpv. 1 torna applicabile alle strade pubbliche (di proprietà del cantone, dei comuni, dei consorzi e dei patriziati; art. 2 cpv. 2 LStr) o aperte al pubblico (che possono essere usate da una cerchia indeterminata di persone; art. 2 cpv. 3 LStr). Non sono considerate tali le piste campestri, forestali e simili che servono esclusivamente all'utilizzazione agricola e forestale dei fondi (art. 2 cpv. 4 LStr).

Il permesso per la costruzione delle strade che ricadono nel campo d'applicazione della LStr è rilasciato dal Tribunale di espropriazione, che decide definitivamente (cfr. art. 22 e 33 LStr). Questa competenza non è circoscritta alla costruzione delle strade, ma si estende a tutte le opere edilizie che insistono sul campo stradale (art. 3 LStr; RDAT II-1993 N. 39). Sottostanno quindi all'approvazione da parte del Tribunale di espropriazione tanto le costruzioni che servono direttamente alla circolazione stradale, quanto le opere edilizie che pur essendo destinate ad altri scopi interferiscono con la circolazione dei veicoli e dei pedoni (STA 30 luglio 2002 in re comune di Locarno). Vanno invece esenti da permesso ai sensi della LStr i lavori di semplice manutenzione o di ripristino di opere distrutte da eventi naturali o da altre cause, ossia quei lavori prevalentemente intesi a conservare lo stato e l'uso delle strade esistenti e che non modificano in modo apprezzabile né l'opera né l'aspetto dei luoghi (cfr. messaggio 4 maggio 1982 concernente il progetto di legge sulle strade, in RVGC, sessione ordinaria autunnale 1982, vol. 4, p. 2495 ss.; RDAT II-1993 N. 39 e 41).

2.2. Nell'evenienza concreta, la posa della barriera su via alla __________ non era soggetta alla procedura di rilascio di un permesso di costruzione secondo la LE. Stante la natura, la funzione e l'ubicazione dell'opera dedotta in edificazione sul mapp. __________, essa avrebbe dovuto essere approvata dal Tribunale di espropriazione nell'ambito di un procedimento ex art. 33 LStr come quello che il comune di Vezia aveva rettamente avviato nel mese di marzo del 2001 (inc. TE no. 13/2001). In effetti, via __________ è una strada pubblica tuttora aperta al pubblico malgrado il declassamento subito in ambito pianificatorio. Al contrario di quanto supposto dal Consiglio di Stato e, verosimilmente, dal Tribunale di espropriazione (vedi verbale 21.06.2001 inc. no. 13/2001, dal quale emerge che il comune è stato indotto a ritirare l'istanza di pubblicazione del progetto definitivo), non è neppure un'opera viaria utilizzata esclusivamente a fini agricoli, tant'è che al momento è ancora sfruttata come arteria di transito e anche in futuro, qualora verrà installato lo sbarramento che la trasformerà in una via a fondo cieco, perlomeno nella parte iniziale che si diparte da via __________, fungerà da strada di servizio a beneficio delle proprietà edificate che la costeggiano. Donde l'impossibilità per il municipio di autorizzare il controverso intervento mediante il rilascio di un permesso di costruzione fondato sulla LE.

                                   3.   Ne segue che seppur per motivi completamente diversi da quelli addotti il gravame dev'essere accolto, con il conseguente annullamento della decisione governativa impugnata e della licenza edilizia 25 aprile 2002 rilasciata dal municipio di __________.

Il comune di __________ viene esentato dal pagamento della tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza (art. 31 PAmm; RDAT I-1993 N. 19).

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 21 LE; 3 RLE; 1, 2, 3, 33 LStr; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         § Di conseguenza sono annullate:

1.1.   la decisione 18 settembre 2002 (no. 4403) del Consiglio di Stato;

1.2.   la licenza edilizia 25 aprile 2002 rilasciata dal municipio al comune di Vezia per la posa di una barriera su via alla __________.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Il comune di __________ verserà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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