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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.11.2002 52.2002.376

21. November 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·874 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00376  

Lugano 21 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  5 dicembre 2000 della

__________,  patr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione 14 novembre 2000 (n. 4993) con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dagli eredi fu __________ avverso la licenza edilizia rilasciata il 31 agosto 2000 dal municipio di __________ all'insorgente per la realizzazione di una stazione di base per la telefonia mobile sul tetto dell'edificio al mapp. __________, di proprietà delle __________;

viste le risposte:

-    12 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria e acqua;

-    14 dicembre 2000 del Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione e dell'esame di impatto ambientale;

-    15 dicembre 2000 del municipio di __________;

-    20 dicembre 2000 del Consiglio di Stato;

-    21 dicembre 2000 delle __________;

-    2 gennaio 2001 della Comunione ereditaria fu __________;

vista la replica 25 gennaio 2001 e le dupliche:

-    31 gennaio 2001 del municipio di __________;

-    6 febbraio 2001 della Comunione ereditaria fu __________;

-    6 febbraio 2001 del Consiglio di Stato;

-    19 febbraio 2001 delle __________;

preso atto della sentenza 2 settembre 2002 del Tribunale federale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto ed in diritto

                                         che il 6 aprile 2000 la __________ (ora __________) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare sei antenne per la telefonia mobile ed una cabina per apparecchiature elettroniche sul tetto dell'edificio al sub. A del mappale no. __________ di proprietà delle __________; le antenne sarebbero state posate sulla sommità di un palo già esistente sul tetto dell'edificio;

che nel termine di pubblicazione la domanda è stata avversata dagli eredi fu __________, proprietari del fondo confinante sul quale sorge un'abitazione ad un piano; secondo il vigente PR tale edificio potrebbe essere sopraelevato fino ad un'altezza di m 21;

che respinta l'opposizione, il 31 agosto 2000 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza edilizia;

che il 14 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha accolto il gravame presentato dagli eredi __________ ed ha annullato la licenza edilizia; fondandosi sull'art. 3 cpv. 3 ORNI l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la verifica del carico inquinante generato dall'avversato impianto doveva essere effettuata non solo con riferimento alla situazione esistente sul fondo contermine, ma anche tenendo conto delle possibilità edificatorie concesse dal PR; il Governo ha pertanto retrocesso gli atti al dipartimento competente per il completamento degli accertamenti e la valutazione del rispetto dell'ORNI;

che il 9 maggio 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla __________ e confermato la decisione impugnata del Consiglio di Stato e il relativo rinvio degli atti all'autorità dipartimentale; ha tuttavia disposto che l'esame fosse esteso anche all'effetto globale inquinante cagionato dalle radiazioni provenienti dalle antenne previste e da quelle già collocate sul tetto dell'edificio sito alla particella n. __________;

che con sentenza 2 settembre 2002 il Tribunale federale ha accolto il ricorso di diritto amministrativo presentato dalla __________; l'Alta Corte federale ha ritenuto che l'autorità preposta al rilascio della licenza edilizia deve fondarsi sull'utilizzazione di fondi ed immobili presente al momento dell'esame della domanda; nella licenza edilizia va indicato espressamente, se del caso menzionandovi il termine, che qualora le riserve edilizie venissero utilizzate, il titolare dell'impianto dovrà adattarlo allo scopo di rispettare il valore limite; eccezioni sono ammesse in caso di edifici in rovina, progetti di ampliamento sufficientemente concreti, domande di costruzione pendenti o particelle straordinariamente sottoutilizzate;

che pertanto il Tribunale federale ha annullato la sentenza 9 maggio 2001 di questo tribunale;

che facendo proprie le motivazioni espresse dall'Alta Corte federale, questo tribunale deve limitarsi ad accogliere il ricorso 5 dicembre 2000 della __________;

che ciò non comporta il rilascio della licenza di costruzione, in quanto in ogni caso gli atti vanno ritornati al Dipartimento del territorio affinché esamini nuovamente la conformità dell'impianto litigioso con l'ORNI, considerando l'effetto globale provocato dalla somma delle radiazioni emesse dal progettato impianto e di quelle prodotte dalle antenne e parabole già montante sullo stesso traliccio, qualora queste ultime dovessero assumere una qualche rilevanza al riguardo;

che le autorità cantonali dovranno altresì esaminare se in concreto è data un'eccezione ai sensi della giurisprudenza sopracitata in considerazione della modesta utilizzazione delle possibilità edificatorie del mappale di proprietà degli eredi __________, tanto da poterlo assimilare ad una superficie priva di costruzioni;

che visto l'esito del gravame si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 PAmm); non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 12, 13, 38, 39 LPAmb; 1, 2, 3, 4, 13 ORNI; 21 LE; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 14 novembre 2002 (n. 4993) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2.   gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato per il completamento degli accertamenti e la valutazione del rispetto dell'ORNI, che dovrà comprendere pure l'esame dell'effetto globale inquinante cagionato dalle radiazioni provenienti dalle antenne previste e da quelle già collocate sul tetto dell'edificio sito alla particella n. __________.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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