Incarto n. 52.2002.360
Lugano 25 novembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 17 settembre 2002 di
__________ patrocinato dall'avv. __________
contro
la decisione 27 agosto 2002 del Consiglio di Stato (n. 4048) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 16 aprile 2002 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ e __________ per l'edificazione di un'autorimessa interrata, di una torretta per un lift e di muri di sostegno sulle part. n. __________, __________ e __________ RF del Consiglio di Stato;
preso atto che il 18 novembre 2002 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;
ritenuto che i resistenti si sono avvalsi di un legale iscritto all'albo, per cui si giustifica la corresponsione di un'indennità per ripetibili;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Il ricorrente rifonderà l'importo di fr. 800.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario