Incarto n. 52.2002.00035-00044
Lugano 10 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 25 gennaio 2002 della __________ patr. da: avv. __________ b) 31 gennaio 2002 di __________ patr da: avv. __________
contro
la decisione 14 gennaio 2002 del municipio di __________, che ha aggiudicato allo Studio __________ la revisione del PR comunale;
viste le risposte:
- 7 febbraio 2002 dello Studio __________;
- 18 febbraio 2002 dell'arch. __________;
- 14 marzo 2002 del municipio di __________;
al ricorso sub a);
- 7 febbraio 2002 dello Studio __________;
- 18 febbraio 2002 della __________;
- 14 marzo 2002 del municipio di __________;
al ricorso sub b);
preso atto delle repliche 28 marzo 2002 della __________ e 23 aprile 2002 di __________, nonché delle dupliche:
- 23 aprile 2002 dello Studio __________;
- 2 maggio 2002 del municipio di __________;
- 3 maggio 2002 dell'arch. __________;
alla replica della __________;
- 26 aprile 2002 della __________;
- 2 maggio 2002 del municipio di __________;
alla replica di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 agosto 2001 il municipio di __________ ha invitato gli studi __________, __________, __________ e __________ operanti nel ramo della pianificazione ad allestire un'offerta per la revisione del piano regolatore comunale. Il bando di concorso, retto dalla LCPubb, precisava che la commessa sarebbe stata aggiudicata nell'ambito di una procedura ad invito all'offerta più vantaggiosa, determinata in base ai seguenti criteri:
1. qualità 40% (affidabilità - esperienza sul territorio del Luganese, in particolare sul comparto del __________ - esperienza con Piani regolatori di Comuni comparabili e/o studi a livello regionale quali PTL, PTA, ecc.);
2. prezzo 40%;
3. adeguatezza prestazioni 20% (attrezzature - struttura Studio - collaboratori).
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva anche che il concorrente doveva essere iscritto "nell'albo dei tecnici qualificati per l'allestimento dei piani previsti dall'art. 4 LALPT e quelli degli art. 8 LALPT e 3 seguenti RLALPT".
B. Nel termine prestabilito sono pervenute al committente le seguenti offerte:
1. __________ fr. 121'986.--
2. __________ fr. 140'000.--
3. __________ fr. 155'095.75
Esperita una prima verifica formale, il 16 ottobre 2001 il municipio ha chiesto ed ottenuto da tutti i concorrenti la prova dell'avvenuto pagamento degli oneri sociali ed assicurativi giusta l'art. 5 LCPubb e 30 RLCPubb
Dopo aver corretto in fr. 128'499.15 l'offerta dell'arch. __________, il committente ha stilato una graduatoria a punti in seno alla quale, previa suddivisione del criterio "qualità" nei sottocriteri "esperienza" ed "affidabilità", ha valutato ogni singolo criterio sulla scorta di una classifica allestita assegnando la nota tre al concorrente giunto primo, due al secondo e uno al terzo. Ne è risultata la seguente tabella:
Studio
Offerta IVA inclusa
Qualità Esperienza 20 %
Affidabilità 20%
Prezzo 40%
Adeguatezza prestazioni 20%
Punteggio finale
________
Fr. 128'499.15
0.2
0.2
1.2
0.2
1.8
________
Fr. 140'000.-
0.4
0.4
0.8
0.4
2.0
________
Fr. 155'095.75
0.6
0.6
0.4
0.6
2.2
Con decisione 14 gennaio 2002 il municipio di __________ ha quindi deliberato il mandato al consorzio __________ - __________.
C. Contro la predetta aggiudicazione, la __________ e __________ sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitando la concessione dell'effetto sospensivo alla loro impugnativa e l'annullamento della decisione impugnata.
a) La __________, autrice del vigente PR di __________, ha chiesto l'annullamento della delibera siccome illegale, fondata su un abuso e un eccesso del potere di apprezzamento, nonché frutto di un accertamento errato e incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti. La ricorrente ha sottolineato innanzi tutto che al prezzo è stato assegnato un punteggio da 1 a 3 senza alcuna gradazione, tant'è che quello da lei offerto risulta inferiore alla media tra il primo ed il terzo, ma la valutazione non ne tiene conto. Essa ha inoltre contestato il punteggio (2) assegnatole alla voce adeguatezza delle prestazioni e qualità, rispettivamente esperienza e affidabilità. Le sue attrezzature, allega, sono all'avanguardia. La struttura dello studio e i suoi collaboratori sono di prim'ordine; di certo non possono essere considerati inferiori a quelli del consorzio aggiudicatario, che ha ricevuto 3 punti ad ogni criterio di valutazione, prezzo escluso. Lo stesso dicasi per l'esperienza e l'affidabilità della società, che ha allestito decine di PR in Ticino e nei Grigioni ed è stata insignita di numerosi riconoscimenti. Attribuendole un punteggio più modesto di quello conferito ai concorrenti __________, il municipio avrebbe quindi esercitato il suo apprezzamento in totale spregio dei principi generali del diritto.
b) Il ricorrente __________ ha sollecitato in via principale una delibera a suo favore e, subordinatamente, il rinvio degli atti al municipio per nuova decisione. L'insorgente ha contestato in particolare il punteggio (1) riconosciutogli in tema di esperienza e di affidabilità, ricordando di essersi occupato della pianificazione di comuni come __________ e __________, che presentano non poche analogie - dal profilo architettonico e paesaggistico - con __________. Lo studio __________ è d'altronde attivo da anni nel __________ ed è conosciuto per serietà e competenza.
L'insorgente ha inoltre revocato in dubbio la legittimità del consorzio vincente, atteso che solo l'ing. __________ è riconosciuto quale tecnico qualificato ai sensi dell'art. 5 LALPT e 3 RLALPT.
Per finire, ha ricordato di aver esposto il prezzo migliore, mentre il municipio ha aggiudicato la commessa all'offerta più elevata, senza che questa decisione fosse sostenuta da un'evidente predominanza del consorzio __________ negli altri criteri di valutazione.
D. All'accoglimento di entrambe le impugnative si è opposto il municipio, il quale ha avversato partitamente le tesi degli insorgenti con argomentazioni che saranno riprese ove occorresse - nel seguito.
Il consorzio __________ si è rimesso invece al giudizio del Tribunale, mentre i due ricorrenti hanno omesso di pronunciarsi circa la sorte da riservare al gravame presentato dall'altro concorrente.
E. In sede di replica e di duplica le parti hanno sviluppato le proprie tesi, riconfermandosi essenzialmente nelle rispettive, contrapposte posizioni.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv.1 LCPubb. Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti, che contestano l'aggiudicazione pronunciata dal committente in esito ad un concorso al quale hanno partecipato.
I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine e possono essere evasi con un'unica pronunzia (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Il municipio ha infatti prodotto tutta la documentazione concernente il concorso.
2. 2.1. A norma dell'art. 10 cpv. 1 LCPubb, nella procedura ad invito il committente decide quali offerenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato. A differenza della procedura libera (art. 8 LCPubb), nella procedura ad invito il novero dei partecipanti alla gara è stabilito dal committente, che nella scelta dispone di un ampio margine discrezionale. Basta che estenda l'invito ad almeno tre potenziali concorrenti (art. 10 cpv. 3 LCPubb).
2.2. Giusta l'art. 20 cpv. 2 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente le prove d'idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione. La norma, di portata generale, non si applica soltanto nell'ambito delle procedure libere o in quello delle procedure selettive, ma in tutti i tipi di procedura. Quindi anche in quella ad invito (cfr. per la LAPub, Galli/Lehmann/ /Rechsteiner, Das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz, n. 386). L'invito a partecipare ad un concorso, rivolto dal committente ad un potenziale offerente, non dispensa pertanto quest'ultimo dall'obbligo di dimostrare di soddisfare i requisiti di idoneità indicati nel bando o nella relativa documentazione.
2.3. L'art. 23 cpv. 1 LCPubb ammette in linea di massima il consorzio tra offerenti. Il committente, soggiunge la norma, può tuttavia limitarlo o escluderlo (cpv. 2). Ogni consorziato deve comunque rispettare i requisiti fissati dalla legge (cpv. 3). Ogni consorziato deve pertanto soddisfare anche le condizioni di idoneità stabilite dal bando di concorso.
Di per sé, l'art. 23 cpv. 1 LCPubb non esclude l'ipotesi del consorzio tra concorrenti nell'ambito di una procedura ad invito. È tuttavia dubbio che i concorrenti invitati personalmente e singolarmente a partecipare ad una procedura di aggiudicazione di una commessa pubblica possano inoltrare un'offerta in comune (Gauch/Stöckli, Thèses sur le nouveau droit des marchés pubblics, N. 18.3). La procedura ad invito presuppone infatti che vi sia identità tra invitato ed offerente. Condizione, questa, che non è soddisfatta se l'offerta è inoltrata da un consorzio formato da due o più invitati.
Da escludere, in ogni caso, sono le offerte presentate da consorzi formati da concorrenti invitati e concorrenti che non hanno ricevuto alcun invito. Non essendo stati invitati, non rispettano infatti i requisiti fissati dalla legge per conseguire individualmente l'aggiudicazione (art. 23 cpv. 3 LCPubb). Non possono quindi conseguirla nemmeno consorziandosi a concorrenti invitati.
3. 3.1. Oltre alle due ditte qui ricorrenti, nell'evenienza concreta, il municipio di __________ ha invitato a partecipare alla gara la ditta __________, iscritta a RC dal 6 settembre 2000, e la ditta __________. Lo studio d'ingegneria __________, ditta individuale iscritta a RC dal 4 gennaio 2000, non è stato invitato.
L'offerta in contestazione è stata inoltrata da un consorzio formato dallo studio d'ingegneria e pianificazione __________ e dallo studio __________ (cfr. allegato all'offerta pag. 3, nonché l'intestazione degli allegati inoltrati). La ditta __________ non compare come consorziata. Compare soltanto nell'ambito di un organigramma allegato all'offerta come ditta subalterna allo studio dell'ing. __________ e con funzioni non meglio precisate.
Stante questa configurazione del consorzio, si deve escludere che l'offerta possa entrare in considerazione ai fini dell'aggiu-dicazione. In quanto presentata da un consorzio comprendente una ditta che non è stata invitata, l'offerta andava estromessa dalla gara. Indipendentemente dalla questione relativa all'ammissibilità del consorzio fra invitati nell'ambito di una procedura fondata sull'art. 10 LCPubb.
Già da questo profilo, i ricorsi vanno pertanto accolti.
3.2. Il punto 3 delle condizioni del concorso esigeva che il concorrente fosse iscritto nell'albo dei tecnici qualificati giusta gli art. 8 LALPT e 3 ss. RLALPT. Trattasi con ogni evidenza di un requisito di idoneità fissato dal committente in virtù degli art. 20 e 22 lett. a LCPubb.
La __________, costituitasi in consorzio con lo studio dell'ing. __________, non soddisfa questo requisito. Nessuno dei suoi collaboratori è infatti iscritto all'albo in questione. Il fatto che si sia consorziata ad un concorrente che risponde a quest'esigenza non giova alla sua causa, poiché in caso di consorzio, ogni membro deve soddisfare i requisiti fissati dalla legge. In particolare, quelli di idoneità stabiliti dalle prescrizioni di gara. A maggior ragione si giustifica questa conclusione ove si consideri che l'offerta del consorzio resistente non indica minimamente come vengano suddivisi i compiti fra i suoi componenti, per cui non si può nemmeno escludere che la __________ svolga un ruolo preponderante.
Anche da questo profilo, la delibera censurata presta quindi il fianco a critiche insormontabili.
4. In esito alle considerazioni che precedono i ricorsi vanno quindi accolti, annullando la delibera impugnata. Non essendo date le premesse dell'art. 41 cpv. 1 seconda frase LCPubb, gli atti vanno rinviati al municipio per nuova decisione.
La tassa di giudizio e le ripetibili sono a carico del comune di __________, che ha resistito autonomamente ad entrambe le impugnative (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 10, 20, 22, 23, 25, 32, 36 LCPubb; 31, 33 RLCPubb; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono accolti.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 14 gennaio 2002 del municipio di __________, che delibera al consorzio __________ la revisione del PR comunale, è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al municipio per nuova decisione.
2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del comune di __________, che verserà a ciascun ricorrente identico importo per titolo di ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario