Incarto n. 52.2002.00342
Lugano 1. ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 settembre 2002 di
__________ e __________,
contro
la decisione 27 agosto 2002, no. 4078, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 23 aprile 2002 con cui il municipio di __________ ha negato loro la licenza edilizia (in sanatoria) per la creazione di una tettoia sulla part. no. __________ RF;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 26 luglio 2001 i qui ricorrenti __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso, in sanatoria, per la realizzazione di una tettoia in legno, di ml 4x4e di ca. ml 2,20 di altezza, da destinare allo svago e al tempo libero, sulla part. no. __________ RF, dove è ubicata la loro casa d'abitazione;
che l'esecutivo comunale, accogliendo le opposizioni presentate da alcuni vicini, con decisione 23 aprile 2002, munita dell'indicazione della via e dei termini di ricorso, ha negato l'autorizzazione richiesta, per motivi che non occorre qui ricordare;
che con scritto 22 maggio 2002 gli istanti in licenza hanno informato il Consiglio di Stato di non aver presentato tempestivo gravame, in quanto hanno dovuto recarsi all'estero per una disgrazia in famiglia;
che, preso atto del suddetto scritto, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha diffidato i coniugi __________ a ripresentare l'impugnativa nelle dovute forme, assegnando a tal fine un termine di 15 giorni, ossequiato con atto 6 giugno 2002;
che con decisione 27 agosto 2002 il Governo ha dichiarato il ricorso irricevibile, siccome tardivo, ritenendo altresì insoddisfatti i presupposti per ammettere la restituzione in intero contro il lasso dei termini;
che avverso la predetta risoluzione governativa, __________ e __________ si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, illustrando i motivi che non avrebbero loro permesso di ossequiare il termine ricorsuale nella precedente sede e chiedendo una dilazione per il pagamento della tassa di giustizia;
considerato, in diritto
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può respingere con breve motivazione i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati;
che la competenza di questo Tribunale è data (art. 21 cpv. 1 LE) e la legittimazione degli insorgenti certa (art. 21 cpv. 2 LE); il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che, giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso deve essere insinuato all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata;
che il termine di ricorso, in quanto fissato dalla legge, è perentorio, ovvero improrogabile (art. 11 PAmm);
che, se non viene ritirato prima, un invio raccomandato è considerato validamente notificato il settimo giorno di giacenza presso l'ufficio postale, dopo il tentativo di intimazione infruttuoso da parte della Posta, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere di ricevere un atto da parte di un'autorità (cosiddetta "Zustellfiktion"; DTF 127 I 31, consid. 2a/aa, 119 Ib consid. 3b e rinvii; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 con rif.);
che, in concreto, la decisione municipale di diniego della licenza edilizia è stata inviata per raccomandata il 23 aprile 2002;
che, in virtù dei principi sopra ricordati, quand'anche i ricorrenti non abbiano ritirato l'invio alla Posta, la notificazione va data per avvenuta, al più tardi, il 1° maggio 2002, indipendentemente dal fatto che questo giorno sia festivo (cfr. DTF 127 I 31, consid. 2b);
che, di conseguenza, il termine per impugnare il controverso provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato è giunto a scadenza non oltre il 16 maggio 2002;
che anche ammettendo che possa integrare gli estremi di un atto ricorsuale, lo scritto 22 maggio 2002 risulta pertanto tardivo;
che giusta l'art. 137 CPC, applicabile in forza del rinvio di cui all'art. 12 PAmm, la restituzione in intero per inosservanza di un termine è concessa se l'istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di agire, di comparire o di chiedere un rinvio: (a) perché senza sua colpa ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è avvenuta così tardi da renderne impossibile l'osservanza, rispettivamente, (b) perché l'impedimento di compiere in tempo utile l'atto processuale era dovuto ad un fatto grave, che non poteva essere evitato;
che, come diffusamente esposto dal Consiglio di Stato, la restituzione in intero contro il lasso dei termini è un rimedio volto ad evitare che un'omissione processuale, incolpevole o dovuta a negligenza scusabile, determini conseguenze eccessive, non giustificate dall'esigenza di assicurare un ordinato svolgimento del processo (cfr. Borghi/Corti, op. cit., N. 1 ad art. 12 PAmm);
che tale procedura ha carattere eccezionale ed è ammessa in misura estremamente restrittiva: ad esempio, la malattia rappresenta un impedimento scusabile quando rende impossibile anche il semplice conferimento di un mandato, mentre un eccessivo carico di lavoro non costituisce una giustificazione sufficiente (cfr. Borghi /Corti, ibidem);
che, nel caso di specie, a prescindere dal fatto che la documentazione allegata allo scritto 22 maggio 2002 non comprova in alcun modo i soggiorni in Sicilia dei qui ricorrenti né i relativi motivi, è incontestato che essi, perlomeno tra il 26 aprile e il 5 maggio 2002, hanno risieduto e lavorato in Ticino;
che, di conseguenza, almeno in questo periodo, prima della crescita in giudicato della decisione del municipio, gli insorgenti erano certamente in condizione, quantomeno, di conferire mandato a terzi per la tutela dei propri interessi, indipendentemente dagli impegni di lavoro e dalla disgrazia occorsa in famiglia;
che, pertanto, nemmeno trattandolo quale istanza di restituzione dei termini, lo scritto 22 maggio 2002 potrebbe trovare accoglimento, risultando in effetti comunque insoddisfatti i relativi presupposti;
che, da ultimo, un'eventuale rateazione della tassa di giustizia imposta dal Consiglio di Stato va richiesta, secondo la prassi, direttamente a quell'istanza;
che, in esito a quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto;
che la reiezione in limine dell'impugnativa permette di contenere
entro minimi termini l'importo della tassa di giustizia che va accollata alla parte soccombente (art. 28 PAmm) e di prescindere dall'assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 137 CPC; 3, 11, 12, 18, 28, 31, 46, 48, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 400.--, sono a carico dei ricorrenti, in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________;
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario