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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2002 52.2002.297

6. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,118 Wörter·~11 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00297  

Lugano 6 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 31 luglio 2002 di

__________,  patr. da: avv. __________,   

Contro  

la decisione 29 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3576), che respinge l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 18 giugno 2002 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di chiudere la sala giochi "__________";

viste le risposte:

-      5 agosto 2002 dell'Ufficio di sanità;

-      6 agosto 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a. Il 28 aprile 1992, il municipio di __________ ha rilasciato al ricorrente __________ una licenza edilizia per aprire un bar ed una sala giochi al primo piano di un capannone situato nella zona artigianale - commerciale di __________. La licenza, assistita dall'autorizzazione cantonale a costruire n. 77583, non è stata subordinata a particolari condizioni d'esercizio. In particolare non sono stati fissati gli orari di apertura e di chiusura. Essa stabiliva unicamente che doveva essere rispettata l'OIF e che nel caso in cui le future immissioni foniche avessero creato disturbo o molestia al vicinato sarebbero state inasprite le limitazioni delle emissioni. Era comunque implicito che avrebbero fatto stato gli orari di chiusura prescritti dalla LEsPubb per i bar.

Il bar era costituito da un vasto locale (m 27 x 9.50), destinato in parte alla ristorazione vera e propria (m 8 x 9.50) ed in parte al gioco del biliardo (m 19 x 9.50). La sala giochi era invece costituita da un locale di dimensioni analoghe a quelle della sala da biliardo, dalla quale era separato da una parete divisoria dotata di una porta.

L'esercizio pubblico e la sala giochi disponevano di un atrio comune e di accessi separati. Avevano inoltre in comune i servizi igienici, costituiti da due locali situati nell'atrio: uno per gli uomini, con due WC, tre pissoir e due lavabo, l'altro per le donne con due WC e due lavabo. Servizi, che sono stati preavvisati favorevolmente dalla Sezione sanitaria del DOS (ora DSS).

b. Il 9 giugno 1993 il municipio ha rilasciato al ricorrente una nuova licenza edilizia, preavvisata favorevolmente dal Dipartimento del territorio, per ampliare l'offerta di giochi, inserendo una sala da ping-pong, una sala bar-video ed un circuito per macchine elettriche in tre locali situati sul retro del primo piano del capannone.

c. Un'ulteriore licenza edilizia è stata rilasciata il 25 gennaio 1995 per trasformare il locale occupato dal circuito per macchine elettriche in un nuovo bar.

d. Il 27 agosto 1998 il municipio ha rilasciato al ricorrente un'ennesima licenza edilizia per trasformare l'esercizio pubblico in un locale notturno. Nemmeno in questa licenza erano stabilite particolari condizioni d'esercizio riferite agli orari. Anche in questo caso era dato per scontato che facessero stato gli orari d’apertura fissati dalla LEsPubb per questo genere di ritrovi.

Nessuna osservazione particolare è stata formulata da parte dell'autorità cantonale con riferimento all'adeguatezza dei servizi igienici esistenti

Il notevole prolungamento degli orari di chiusura dell’esercizio pubblico e, di riflesso, dell'annessa sala giochi, determinato dalla trasformazione del bar in locale notturno, ha ben presto suscitato le lamentele di alcuni vicini.

                                  B.   Il 28 settembre 1998 l'Ufficio dei permessi e dei passaporti ha invitato il ricorrente a separare dall'esercizio pubblico lo spazio destinato agli apparecchi da gioco. __________ ha dato seguito alla richiesta, chiudendo il varco che collegava la sala giochi all’esercizio pubblico. I due locali sono ora accessibili soltanto attraverso i due distinti ingressi, che si aprono sull'atrio dove sono situati i servizi igienici comuni.

Comuni al locale notturno ed alla sala giochi sono rimasti gli orari d'esercizio.

                                  C.   Il 21 agosto 2001 il municipio di __________ ha emanato una decisione, denominata "autorizzazione a gestire una sala giochi presso lo stabile al mappale n. __________".

Oltre a fissare gli orari d'apertura e di chiusura dei due stabilimenti (cifra 4), questa decisione disponeva che per la sala giochi avrebbe dovuto "essere richiesta una dichiarazione di idoneità dal punto di vista igienico (sezione sanitaria del DOS)" (cifra 6).

Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, che con giudizio 16 gennaio 2002 l'ha annullata limitatamente alla prescrizione relativa agli orari d'esercizio della sala giochi (cifra 4).

Conformandosi alla cifra 6 del provvedimento anzidetto, il ricorrente ha chiesto alla Sezione sanitaria del DOS di rilasciargli la "dichiarazione di idoneità dal punto di vista igienico per la sala giochi". Il 5 marzo 2002 la predetta istanza gli ha comunicato che "fintanto che le due strutture presenti, sala giochi e locale notturno, non disporranno di propri servizi igienici (...) una certificazione di agibilità a norma dell'art. 38a LSan non potrà essere effettuata".

Preso atto di questa comunicazione, il 18 giugno 2002 il municipio ha ordinato la chiusura della sala giochi, con effetto al 15 agosto successivo.

                                  D.   Con giudizio 29 luglio 2002 il Consiglio di Stato ha confermato l’ordine di chiusura, respingendo l’impugnativa contro di esso inoltrata da __________.

Richiamata la precedente decisione del 16 gennaio 2002, il Governo ha in sostanza ritenuto che i servizi igienici esistenti fossero addirittura insufficienti a coprire il fabbisogno prescritto dall’art. 47 RLEsPubb in base alla capienza del locale notturno (180 posti). Non potrebbero quindi far fronte anche alle esigenze della sala giochi.

E.     Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento. L’insorgente rileva in sostanza che l’esercizio pubblico e la sala giochi sono attivi da un decennio, che sono separati l’uno dall’altro e che dispongono di servizi igienici comuni, situati in zona neutra. Sottolinea, in particolare, come mai prima d’ora sia stata contestata l’adeguatezza e la sufficienza di queste infrastrutture.

F.     All’accoglimento del ricorso si oppone l’Ufficio di sanità senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, che chiede la conferma dell’ordine di chiusura, ponendo in evidenza i problemi ingenerati dal fatto che gli orari d’apertura della sala giochi sono abbinati a quelli del night.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data in primo luogo dall’art. 21 LE, subordinatamente dall’art. 208 LOC.

Oggetto di contestazione è in effetti una questione di natura edilizia. La legittimazione attiva dell’insorgente, direttamente e personalmente toccato dal provvedimento censurato, è certa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalle licenze edilizie rilasciate in passato per gli stabilimenti in esame (art. 18 PAmm). La situazione dell’oggetto della contestazione è peraltro sufficientemente nota a questo tribunale.

                                   2.   Il permesso di costruzione o licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l’autorità accerta che, al momento della decisione, nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all’esecuzione di un determinato intervento rilevante dal profilo della polizia delle costruzioni (art. 1 RLE; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 1 LE, n. 627). Esso abilita il beneficiario a realizzare l’opera edilizia prevista dalla domanda di costruzione e ad utilizzarla conformemente alla destinazione indicata, previo conseguimento, se del caso, del permesso di abitabilità (art. 49 cpv. 2 LE e 12 RISA).

La licenza edilizia non conferisce al suo titolare alcun diritto di natura soggettiva. Non lo protegge, in particolare, dalle conseguenze di un successivo cambiamento del diritto materiale, che, a determinate condizioni, può anche imporre l'adeguamento delle costruzioni esistenti al nuovo diritto. La costruzione realizzata secondo la licenza accordata beneficia comunque della garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, che assicura al proprietario anche la possibilità di continuare ad utilizzarla nei limiti della destinazione fissata dal permesso rilasciato.

Un divieto di fruirne ulteriormente entra, per principio, in considerazione soltanto quando sono dati i presupposti della revoca del permesso (art. 18 LE) oppure quando nell'opera stessa o nella sua utilizzazione sono ravvisabili gli estremi di una situazione di pericolo per i beni di polizia in senso stretto.

3.Nell’evenienza concreta, il municipio ha ordinato al ricorrente di chiudere la sala giochi per mancanza della "dichiarazione di idoneità dal punto di vista igienico", che, stando alla cifra 4 dell'autorizzazione a gestire la sala giochi del 21 agosto 2001, avrebbe dovuto essere rilasciata dalla SSan del DOS (ora DSS). L’ordine si configura in sostanza come un divieto di continuare ad utilizzare una parte dell’immobile per esercitare l’attività commerciale, che il ricorrente vi ha insediato in forza delle licenze edilizie, rilasciategli dal municipio, con il benestare dell'autorità cantonale, sulla base di piani che indicavano chiaramente che gli stabilimenti avrebbero fatto capo a servizi igienici comuni.

Il municipio non pretende che siano dati gli estremi per decretare una revoca delle licenze edilizie rilasciate per i due stabilimenti, indirettamente confermate nel 1998, quando è stata autorizzata la trasformazione del bar in un locale notturno. L'autorità comunale non sostiene in particolare che siano dati gli estremi dell’art. 15 RISA, norma che permette al municipio di dichiarare inabitabili gli edifici che dal profilo dell’adeguatezza degli impianti sanitari presentano difetti talmente gravi da costituire un pericolo per la salute. Né potrebbe sostenere con successo una simile tesi, considerato che, in questi dieci anni, i servizi igienici comuni non hanno mai posto problemi di sorta e che il diritto materiale concretamente applicabile è in sostanza rimasto invariato.

Per giustificare il controverso ordine di chiusura il municipio si limita a richiamare la disposizione (cifra 6) dell'autorizzazione a gestire la sala giochi del 21 agosto 2001, in base alla quale per questo stabilimento avrebbe dovuto "essere richiesta una dichiarazione di idoneità dal punto di vista igienico (sezione sanitaria del DOS)"; dichiarazione, che l’autorità cantonale si è rifiutata di rilasciare "fintanto che le due strutture presenti, sala giochi e locale notturno, non disporranno di propri servizi igienici".

Orbene, a prescindere dalla questione a sapere se la competenza attribuita dall’art. 38a LSan al DSS sia circoscritta agli edifici cantonali e comunali di uso pubblico o collettivo (come gli art. 4 e 10 RISA sembrano lasciar intendere) o se invece si estenda anche agli edifici privati di uso pubblico o collettivo (come prevedeva l’art. 5 RISA prima che fosse abrogato), non v'è chi non veda come la disposizione in esame non sia atta a giustificare un ordine di chiusura. In effetti, essa disponeva unicamente che avrebbe dovuto essere richiesta alla Sezione sanitaria del DOS una dichiarazione di idoneità dal punto di vista igienico per la sala giochi. Non prevedeva altro. Non stabiliva né chi avrebbe dovuto chiederla, né quali conseguenze sarebbero derivate da un eventuale rifiuto dell’autorità cantonale di rilasciarla.

Facendosi carico dell'incombenza, il ricorrente ha chiesto il rilascio della dichiarazione in oggetto. La Sezione sanitaria del DSS non l'ha rilasciata. Non già perché avesse nel frattempo accertato l’inidoneità della sala giochi dal profilo igienico-sanitario. Nemmeno perché avesse revocato il riconoscimento dell’idoneità della sala giochi, sotteso all’autorizzazione cantonale a costruire rilasciata al ricorrente nel 1992 ed ai preavvisi favorevoli, formulati nell'ambito dei permessi accordati per le ulteriori modifiche degli stabilimenti. La predetta sezione si è infatti limitata ad affermare di non poter rilasciare la dichiarazione richiestagli fintanto che le due strutture non avessero avuto servizi igienici propri. Dichiarazione, questa, che non basta di certo per escludere il ricorrente dai benefici derivanti dalla garanzia costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni legittimamente acquisite in base ai permessi di costruzione rilasciatigli dal municipio a più riprese con il benestare dell'autorità cantonale.

Invano pretende il Consiglio di Stato di dedurre la legittimità del controverso provvedimento dall’art. 47f RLEsPubb. In assenza di interessi pubblici prevalenti, ampiamente dimostrata dall'inesistenza di inconvenienti derivanti dai servizi igienici, nemmeno l'eventuale disattenzione delle prescrizioni relative a queste infrastrutture basta in effetti a giustificare un provvedimento come quello in esame, che, comportando la chiusura della sala giochi, equivale, in pratica, ad una revoca delle licenze accordate (cfr. art. 18 LE).

A maggior ragione si giustifica l'annullamento della controversa ingiunzione, ove si consideri che, oltre a non essere dati i presupposti per revocare i permessi accordati, nessuna norma stabilisce la dotazione minima di servizi igienici che una sala giochi deve mettere a disposizione dei suoi utenti.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando l’ordine censurato ed il giudizio governativo che lo conferma, siccome lesivi del diritto.

Dato l’esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 18, 21 LE; 38a LSan; 4, 10, 15 RISA; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.           la decisione 29 luglio 2002 del Consiglio di Stato (n. 3576),

1.2.           la decisione 18 giugno 2002 con cui il municipio di __________ ha ordinato al ricorrente di chiudere la sala giochi "__________";

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 1'800.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.297 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2002 52.2002.297 — Swissrulings