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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.292

20. Dezember 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,611 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.292  

Lugano 20 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  26 luglio 2002 di

__________, patr. da: avv. __________,  

contro  

la decisione 9 luglio 2002 del Consiglio di Stato, no. 3484, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 maggio 2002 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore;

vista la risposta 20 agosto 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Per una miglior comprensione dei fatti va premesso che il 14.3.1998, in territorio di __________, __________, classe 1959, è stato all'origine di un drammatico incidente nel quale sono perite sei persone. A seguito di tale evento, l'11.6.1998 la Sezione della circolazione del Canton Turgovia gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a scopo di ammonimento per la durata di quattro mesi. Successivamente, con decisione 13 aprile 2000, no. 954, la Sezione della circolazione di Camorino ha revocato all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato, imponendogli nel contempo di sottoporsi ad una perizia specialistica presso Ingrado centro di cura dell'alcolismo, ritenuto che dal certificato medico 23 marzo 2000 del dr. __________ erano emersi importanti e seri indizi sulla sospetta dedizione al bere dell'interessato che, associata alla contemporanea presenza di una grave coronaropatia, avrebbe potuto renderlo inidoneo alla guida sicura di veicoli a motore. Sulla scorta del rapporto peritale 17 maggio 2000 di Ingrado, con decisione 2 giugno 2000, no. 1447, la Sezione della circolazione ha restituito all'insorgente la licenza di condurre con la condizione di presentare ogni tre mesi un certificato medico attestante la sua idoneità a condurre veicoli a motore. Non avendo ossequiato la prima condizione trimestrale, il 16 novembre 2000 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, precisando che l'eventuale riesame sarebbe stato concesso solo sulla base della richiesta documentazione medica.

                                  B.   Esaminati i certificati medici 3 e 10 agosto 2001 del dr. __________, rispettivamente del Medico cantonale, dr. __________, l'Autorità di prime cure ha ordinato al ricorrente di sottoporsi ad una perizia presso il Servizio di medicina del traffico dell'Università di Zurigo. Preso atto delle risultanze peritali 19 dicembre 2001 e delle osservazioni 25 aprile 2002 dell'insorgente e considerato che il

                                         1. agosto 2001, in territorio di __________, quest'ultimo si era posto alla guida dell'autovettura "Mercedes", targata __________, malgrado fosse oggetto di revoca della licenza a tempo indeterminato, con decisione 17 maggio 2002 la Sezione della circolazione gli ha nuovamente revocato la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, statuendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del mese di febbraio 2003 e condizionando, così come suggerito dal perito, la riammissione alla guida alle seguenti condizioni:

-   presentazione di un rapporto di Ingrado Centro di cura dell'alcolismo ed un certificato internistico attestanti, dopo un periodo di controllo iniziale di almeno 8 mesi, la mantenuta astinenza e stabile affrancazione dal consumo di bevande alcoliche;

-   presentazione di un certificato medico psichiatrico attestante la presa a carico psicoterapica per la cura dei disturbi della personalità e la ritrovata idoneità psicologica alla guida di veicoli a motore e la compatibilità della cura farmacologica assunta, con la guida di veicoli a motore;

-   presentazione di un certificato medico cardiologico attestante la stabile presa a carico dell'interessato e l'idoneità dal profilo cardiologico alla guida di veicoli a motore;

-   superamento di un esame psico-tecnico.

                                  C.   Con giudizio 9 luglio 2002, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. In sostanza, il Governo, ritenendo esaustivo ed attendibile il rapporto peritale, ha giudicato legittima e giustificata la misura amministrativa decisa dall'Autorità di prime cure. Ha inoltre respinto la richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

                                  D.   Conto la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando, in via principale, la restituzione incondizionata della licenza di condurre veicoli a motore e, in via subordinata, alle condizioni esposte nei considerandi del ricorso e sulle quali si ritornerà, per quanto indispensabile, in seguito. In sostanza, il ricorrente contesta le conclusioni peritali e le condizioni di riammissione alla guida. Considera eccessivo il termine di riesame impostogli e afferma che la decisione impugnata sarebbe pure incompleta, in quanto l'Esecutivo cantonale non avrebbe esaminato determinate censure da lui addotte. In particolare, ritiene arbitraria l'acquisizione agli atti di una perizia redatta in lingua tedesca e l'imposizione (non motivata) di far capo al Centro Ingrado che, seppur competente, "non è certamente l'unica possibilità di eseguire la serie di controlli imposti da __________ ". Chiede infine di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Delle sue ulteriori argomentazioni si dirà, per quanto indispensabile, nei considerandi successivi.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                         1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).

                                   2.   L'insorgente si duole anzitutto di una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost. e 6 CEDU), in quanto l'Esecutivo cantonale non si è espresso dettagliatamente su tutte le argomentazioni da lui sollevate, rendendo perciò una decisione carente nella motivazione. La censura è infondata.

                                         2.1. L'obbligo di motivare le decisioni giusta le norme sopracitate impone all'autorità decidente di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone dunque l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per il giudizio (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 26).

2.2. In effetti, nel giudizio impugnato il Consiglio di Stato non ha preso posizione puntualmente su determinate censure sollevate dall'insorgente. Nondimeno, benché la motivazione addotta dal Governo sia in parte succinta, risulta sufficiente per comprendere i motivi della reiezione del gravame. Non vi sono dubbi che il ricorrente ha potuto rendersi pienamente conto della portata del giudizio; ne fa fede l'impugnativa introdotta in questa sede. Appare pertanto inconsistente la lamentela avanzata dall'insorgente.

                                   3.   Il ricorrente censura poi il fatto che la perizia allestita dall'Istituto di medicina legale dell'Università di __________, divisione per la medicina del traffico, è stata prodotta in lingua tedesca, senza traduzione fedefacente. A torto.

In effetti, se da un lato è corretto ritenere che gli atti processuali, i documenti e le perizie devono, di principio, essere prodotti in lingua italiana (v. in tal senso art. 8 PAmm), dall'altro è altrettanto vero che l'insorgente, comunque di madre lingua tedesca, è sicuramente malvenuto a lamentarsi solo ora del fatto che la perizia non è stata redatta in lingua italiana: la buona fede processuale gli avrebbe infatti imposto di richiedere un'eventuale traduzione, al più tardi, entro il termine di venti giorni assegnatogli dalla Sezione della circolazione per presentare osservazioni scritte prima dell'emanazione della decisione finale (v. scritto 24 aprile 2002 della Sezione della circolazione).

                                   4.   4.1. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c-d LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida (lett. c), rispettivamente se il conducente, visto il suo comportamento precedente, non dà garanzia di osservare le prescrizioni e di aver riguardo per i terzi. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40). Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente revocare, la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a, pag. 152).

                                         4.2. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti.

                                   5.   Le autorità inferiori hanno fondato la loro decisione sulle risultanze della perizia 19 dicembre 2001 dell'Istituto di medicina legale dell'Università di __________, divisione per la medicina del traffico. Secondo il ricorrente i risultati della perizia sarebbero però inattendibili. A torto.

5.1. Anzitutto, è bene rilevare che, come correttamente indicato dal Governo, l'Istituto di medicina del traffico di __________ è una struttura legittimata ed appropriata a determinare l'idoneità alla guida di veicoli a motore ai sensi degli art. 7 e 9 OAC. Autore di numerose perizie recepite senza obiezioni da parte dell'autorità e dei diretti interessati, non sussistono validi motivi per metterne in dubbio le capacità professionali.

5.2. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la predetta perizia appare a questo tribunale attendibile, oggettiva e fondata. Inoltre, le conclusioni cui è giunto il Servizio di medicina del traffico dell'Università di __________ sono avvalorate dal referto peritale eseguito dalla psicologa del traffico, dr. __________, la quale ritiene che il ricorrente sia inidoneo alla guida per sospette problematiche alcolcorrelate e per questioni caratteriali, segnatamente forte tendenza a reazioni affrettate e sbagliate, comprensione lacunosa dei comportamenti errati ed incapacità a mutare il proprio atteggiamento. A conclusione del proprio referto la perita propone di restituire la licenza di condurre a __________ non prima di un anno e, in particolare, solo dopo che egli si sarà sottoposto a sedute di psicoterapia, durante le quali vengano discusse le problematiche relative alla sua personalità ed al consumo alcolico. Alle medesime conclusioni è giunto, sostanzialmente, anche l'Istituto di medicina legale dell'Università di __________, il quale ha riscontrato nell'insorgente una chiara inclinazione a sottovalutare il problema legato al consumo alcolico. Tale circostanza, associata all'uso quotidiano di tranquillanti e all'importante coronaropatia di cui soffre, hanno indotto l'Istituto a negargli l'idoneità alla guida. Questo tribunale ritiene dunque che le conclusioni a cui sono giunti i periti interpellati sono convincenti, credibili e basate su elementi di fatto concreti.

Va infine rilevato che le istanze inferiori hanno pronunciato la revoca di sicurezza sia per sospetti problemi alcolcorrelati (art. 14 cpv. 2 lett. c), sia per inidoneità caratteriale (art. 14 cpv. 2 lett. d) dell'interessato. Gli assunti ricorsuali tesi, in particolare, a negare l'esistenza di un problema legato all'alcol, quand'anche fossero esatti, non sarebbero comunque decisivi ai fini di un'eventuale riammissione alla guida del ricorrente, in quanto, al di là dell'eventuale inesistenza dei problemi alcolcorrelati, la sua effettiva idoneità alla guida di veicoli a motore andrebbe ancora valutata attraverso l'esame psico-tecnico e la presentazione di un certificato medico psichiatrico e cardiologico.

                                         5.3. I precedenti del ricorrente confortano la convinzione di questo tribunale circa l'affidabilità della perizia summenzionata. Nell'ambito di una seria analisi della personalità di un conducente che suscita dubbi in merito alla sua attitudine alla guida, è infatti normale che si tenga conto dei precedenti trascorsi. In concreto, è incontestato che in passato il ricorrente si è reso autore di significative violazioni alle norme sulla circolazione stradale. Addirittura, il 1. agosto 2001 l'insorgente si è messo alla guida di un'autovettura, malgrado fosse oggetto di revoca della licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, ciò che comprova, perlomeno, l'esistenza di un problema caratteriale di fondo, che le misure precedentemente prese nei suoi confronti non hanno contribuito a risolvere.

5.4. Da quanto esposto discende che il referto è chiaro e sorretto da una motivazione coerente. Inoltre, dalla documentazione agli atti non emergono motivi stringenti per scostarsi dalle conclusioni peritali. In simili circostanze non si può rimproverare all'Esecutivo di aver aderito alle conclusioni peritali. Le condizioni menzionate ai combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c-d LCStr, sono dunque adempiute, per cui il provvedimento di revoca a tempo indeterminato adottato dalla Sezione della circolazione, come pure le condizioni poste per la riammissione alla guida, che appaiono adeguatamente rapportate alle particolarità del caso, si rivela giustificato.

                                   6.   Va pure respinta la richiesta del ricorrente di poter rivolgersi al proprio medico curante per l'allestimento di un rapporto attestante la mantenuta astinenza e stabile affrancazione dal consumo di bevande alcoliche, in quanto il centro di cura dell'alcolismo Ingrado, oltre a disporre di un consultorio ubicato nelle immediate vicinanze del domicilio del ricorrente, ha alle proprie dipendenze pure uno psicologo della circolazione SPC, circostanza questa che, di per sé, rende più attendibile ogni e qualsiasi conclusione che si dovesse trarre in merito alla prima condizione posta dalla Sezione della circolazione per un'eventuale riammissione alla guida dell'insorgente. Resta riservata al ricorrente la facoltà conferitagli dall'art. 32 PAmm di ricusare a tempo debito l'esperto e/o l'Istituto incaricato, qualora ritenesse che esistano motivi sufficienti per procedere in tal senso.

                                         Infine, per quanto concerne la richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio basti rilevare che il caso in esame non verte assolutamente su una questione di principio, che il potere cognitivo di questo tribunale è in ogni modo limitato (v. quanto esposto sub. 1.2) e che comunque, a fronte degli innumerevoli problemi evidenziati nei referti peritali, le conclusioni ricorsuali apparivano ad ogni persona ragionevole sprovviste del requisito della probabilità di esito favorevole (art. 30 vPAmm).

                                   7.   Visto quanto precede, il ricorso va respinto. La tassa di giustizia, comunque ridotta in considerazione della particolare situazione personale del ricorrente, e le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost.; 14, 16, 17 LCStr; 10 LALCStr.; 3, 18, 28, 30, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario