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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.10.2002 52.2002.283

11. Oktober 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·4,925 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00283  

Lugano 11 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 luglio 2002 delle

__________ __________ entrambe rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 28 giugno 2002 con cui il Consorzio depurazione acque _______ e dintorni ha deliberato al consorzio __________, __________, __________ e __________ le opere da capomastro relative alla vasca d’emergenza per l’ottimizzazione e l’ampliamento dell’impianto depurazione acque di _______;

viste le risposte:

-    19 luglio 2002 dell'ULSA;

-    31 luglio 2002 del consorzio __________ - __________ - __________ - __________;

-    21 agosto 2002 del consorzio Depurazione acque _______ e dintorni;

preso atto della replica 23 settembre 2002 e delle dupliche:

-    27 settembre 2002 dell'ULSA;

-    4 ottobre 2002 del consorzio Depurazione acque _______ e dintorni;

-    4 ottobre 2002 del consorzio __________ - __________ - __________ - __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il __________ il Consorzio depurazione acque _______ e dintorni (CDAM) ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP, per l’aggiudicazione delle opere da capomastro relative alla vasca d’emergenza prevista nel quadro dell’ottimizzazione e dell’ampliamento dell’impianto depurazione acque (IDA) di _______ (FU n. __________ pag. __________).

Il bando di concorso stabiliva che le opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenuto conto dei seguenti criteri d’aggiudicazione e fattori di ponderazione:

- prezzo                                           50%

- qualità d’organizzazione                30%

- termini di realizzazione                 20%

Ribaditi questi parametri (pos. R 193.100), il capitolato d’appalto (modulo descrittivo) precisava che i concorrenti avrebbero dovuto allegare i seguenti documenti (pos. R 193.110):

·       aspetto economico

          7) modulo d’offerta debitamente compilato e firmato

·         qualità d’organizzazione

          8) almeno 3 referenze dell’impresa comprendenti un elenco di opere pubbliche già eseguite o in esecuzione analoghe all’oggetto in concorso, (indicando) il responsabile dell’impresa (nominativo), il committente, l’importo della commessa e l’anno dell’esecuzione;

          9) certificato d’assicurazione della SUVA che certifichi la classe, il grado di rischio ed il tasso di premio netto in vigore;

·         termini di realizzazione

          10) programma di lavoro generale contenente le principali tappe esecutive ed il cammino critico

                                  B.   In tempo utile sono pervenute alla stazione appaltante le seguenti offerte:

·          Consorzio __________ / __________ /

       __________ / __________                              fr.    928'009.65

·          Consorzio __________ / __________             fr.    947'306.35

·          __________                                                     fr. 1'141'830.20

Scartata l’offerta della __________, che aveva partecipato in ritardo al sopralluogo tecnico obbligatorio, il consulente del CDAM ha allestito la seguente griglia di valutazione:

a. prezzo

     nota 6 : offerta più bassa (Pmin)

     nota 4 : 120% Pmin

     ambito per la valutazione 120%

     nel caso in cui in quest’ambito vi fossero 3 o meno offerte la nota 4 è assegnata all’offerta più alta con interpolazione lineare proporzionale al prezzo

b. qualità d’organizzazione

     Questo criterio è stato anzitutto suddiviso in due sottocriteri, con i seguenti fattori di ponderazione:

esperienza dell’impresa (80%)

prevenzione infortuni (20%)

In relazione al sottocriterio dell’esperienza dell'impresa, il consulente ha deciso di assegnare 6 punti al concorrente che avesse fornito un elenco di 3 opere pubbliche (A,B,C), eseguite o in corso, analoghe a quelle in oggetto, con i nomi dei responsabili (1), i committenti (2), gli importi delle commesse (3) e l’anno d’esecuzione (4).

Le note sono state graduate secondo il seguente schema:

     A                                                                              3.2

     A + a1                                                                      3.4

     A + a1 +  a2                                                             3.6

     A + a1 +  a2 + a3                                                    3.8

     A + a1 +  a2 + a3 + a4                                            4.0

     A + a1 +  a2 + a3 + a4 + B                                     4.2

     A + a1 +  a2 + a3 + a4 + B + b1 + ....                     4.4

     ..... omissis ....

     A + a1 +…+ B + b1 + …+ C + c1 + c2 + ...           6.0

Per il sottocriterio della prevenzione degli infortuni il consulente ha invece stabilito la seguente scala delle note:

·         nota 4: tasso del 5.18 % dei premi pagati dall’impresa all’AIP

·         nota 6: tasso più basso

·         altre note: interpolate in proporzione lineare

c. termini di realizzazione

·         nota 6: minor tempo dimostrato

·         nota 1: doppio del minor tempo dimostrato

·         altre note: interpolate linearmente

In base alla suddetta griglia, il committente ha attribuito alle offerte le seguenti note:

(A) Prezzo

concorrente

prezzo (- IVA)

%

nota

Consorzio ________

fr. 862'462.50

100.00

6.00

Consorzio ________

fr. 876'348.20

101.61

4.00

(B) Qualità d’organizzazione

           (B1) Esperienza dell’impresa

Consorzio __________

__________ (25%) __________ (25%) __________ (25%) __________ (25%)

3.2 + 0.2 x 3 = 3.8 x 0.25 = 0.95 3.2 + 0.2 x 3 = 4.6 x 0.25 = 1.15 3.2 + 0.2 x 3 = 5.4 x 0.25 = 1.35 3.2 + 0.2 x 3 = 4.6 x 0.25 = 1.15

Totale

                                         = 4.60

Consorzio __________

__________ (55%) __________ (45%)

3.2 + 0.2 x   3 = 3.8 x 0.55 = 2.09 3.2 + 0.2 x 11 = 5.4 x 0.45 = 2.43

Totale

                                           = 4.52

           (B2) Prevenzione infortuni

Consorzio __________

Premio

nota

__________ (25%) __________ (25%) __________ (25%) __________ (25%)

8.17 6.79 6.21 3.91

x 0.25 = 2.0425 x 0.25 = 1.6975 x 0.25 = 1.5525 x 0.25 = 0.9775

totale

           = 6.270

6.00 - (6.27 - 2.53) : : 1.325 = 3.177

Consorzio __________

__________ (55%) __________ (45%)

6.79 2.53

x 0.55 = 3.7345 x 0.45 = 1.1385

totale

           = 4.870

6.00 - (4.87 - 2.53) : : 1.325 = 4.234

           nota 6: premio         2.53 (__________)

              nota 4: premio         5.18

              Δ ( 6 - 4 ) :              2.65

              1 punto: 2.65 : 2 = 1.325

(C) Termini di realizzazione

Concorrente

mesi

nota

calcolo

Consorzio __________

7

6.000

Consorzio __________

8

5.143

6.00 x (14 - 8) : (14 - 7)

Dalle predette valutazioni parziali, è scaturita la seguente graduatoria:

criteri sotto criteri ponderazioni

Consorzio __________

Consorzio __________

sotto criteri

criteri

sotto criteri

criteri

nota

punti

Nota

punti

nota

punti

nota

punti

A

50

6.000

300.0

4.000

200.0

B1

80

4.60

368.0

4.52

361.0

B2

20

3.18

63.6

4.23

84.6

B

100

30

431.6

129.5

445.6

133.7

C

20

6.000

120.0

5.143

102.9

Totale

549.5

436.6

Fondandosi su questa classifica, il 28 giugno 2002 la delegazione del CDAM ha aggiudicato la commessa al consorzio __________.

                                  C.   Contro questa risoluzione il consorzio __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.

A mente dell’insorgente, la delibera sarebbe lesiva del divieto d’arbitrio e dei principi della buona fede, della parità di trattamento fra i concorrenti, della proporzionalità e della trasparenza.

Eccepita la carenza di motivazione del provvedimento, il consorzio __________ rimprovera anzitutto al CDAM di aver attribuito al prezzo della sua offerta una nota eccessivamente bassa (4.00) per rapporto a quella assegnata al consorzio __________ (6.00) ed alla differenza percentuale tra le due offerte (1.61%), applicando un metodo di ponderazione che non è stato preannunciato.

L’insorgente contesta poi che l’esperienza delle imprese sia stata valutata soltanto in base alla completezza della documentazione prodotta, senza tenere minimamente conto dell’importanza effettiva delle opere indicate come referenza. Il committente avrebbe inoltre omesso di apprezzare il certificato di qualità ISO prodotto dalla consorziata __________.

Dal profilo del sottocriterio relativo alla prevenzione degli infortuni, il ricorrente sollecita il richiamo dal ministero pubblico degli incarti relativi agli incidenti sul lavoro verificatisi sui cantieri delle ditte __________ e __________.

Il consorzio __________ stigmatizza infine l’imprecisione del criterio dei termini di realizzazione, contestando la penalizzazione subita a dipendenza della maggior durata prevista per l'esecuzione dei lavori ed eccependo che il consorzio __________ li avrebbe già iniziati.

D.    All’accoglimento dell’impugnativa si oppone il CDAM, che contesta in dettaglio le tesi dell’insorgente, negando in particolare di aver già iniziato a realizzare le opere messe a concorso.

Ad identica conclusione perviene il consorzio __________, contestando a sua volta partitamente le tesi del ricorrente con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi.

                                  E.   Con la replica il consorzio __________ ribadisce che alcuni dei lavori messi a concorso sarebbero già stati eseguiti dall'impresa __________. L'insorgente conferma e sviluppa inoltre ulteriormente le tesi addotte con il ricorso, producendo un calcolo in base al quale otterrebbe un punteggio leggermente superiore a quello del consorzio concorrente.

Delle osservazioni inoltrate in duplica dal CDAM e dal consorzio __________ si dirà per quanto necessario nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 2 CIAP e 4 DLACIAP. In quanto partecipante al concorso, il consorzio __________ è legittimato a ricorrere. L'impugnativa, tempestiva, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). Le numerose ed in parte generiche prove di cui l’insorgente sollecita l’assunzione (perizia, testi, interrogatorio formale, sopralluogo, ispezione UR) non appaiono invero suscettibili di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio. Per la natura stessa della procedura di concorso, il giudizio deve di principio fondarsi sugli atti di gara, ossia sulle offerte inoltrate dai concorrenti sulla base del capitolato ed elaborate dal committente. In quest’ordine di idee, va respinta la richiesta del ricorrente di richiamare dal Ministero pubblico gli atti di procedimenti penali aperti a carico di responsabili delle ditte __________ e __________ in seguito ad incidenti sul lavoro. La valutazione del sottocriterio prevenzione infortuni deve fondarsi esclusivamente sul tasso applicato dall'assicurazione infortuni professionali per calcolare i premi, come indicato dal capitolato d'appalto. Ammettere il contrario, significherebbe introdurre parametri di giudizio che non sono stati preventivamente annunciati. Parimenti, non si giustifica l'esperimento di un sopralluogo. Le offerte vanno esaminate in base al capitolato. La rilevanza di eventuali divergenze tra le opere messe a concorso e quelle che devono essere effettivamente realizzate verrà semmai esaminata più avanti.

                                   2.   Da respingere sono le eccezioni di carenza di motivazione sollevate dal ricorrente nei confronti della decisione d'aggiudicazione. La motivazione, risultante dalle tabelle di valutazione messe a disposizione dal committente, non ha invero impedito al ricorrente di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa.

Un eventuale difetto sarebbe comunque sanato dalle motivazioni supplementari, addotte dal CDAM in sede di risposta al ricorso, che il consorzio __________ ha potuto compiutamente contestare con la replica (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 PAmm, n. 2 lett. c e rimandi).

                                   3.   Giusta il § 28 cpv. 1 DirCIAP, la commessa è aggiudicata all'offerente che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa. Il giudizio tiene conto del rapporto prezzo prestazione. In quest'ambito, oltre al prezzo, possono in particolar modo essere tenuti in considerazione i seguenti criteri: qualità, termini, economicità, costi di gestione, servizio clientela, ecologia, conformità allo scopo, valore tecnico, estetica, creatività e l'infrastruttura.

I criteri di aggiudicazione, precisa il § 14 cpv. 1 lett. i DirCIAP, devono essere indicati nei documenti del concorso, in ordine d'importanza.

L'esigenza di fissare i criteri di aggiudicazione in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati preventivamente già in sede di pubblicazione del bando, al fine di predeterminare, in ossequio al suddetto principio, il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione di questi parametri viene infatti, se non esclusa, quantomeno limitata la libertà del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo schemi elaborati a posteriori al fine di giustificare una determinata scelta.

In quest'ambito, non basta che i criteri di aggiudicazione vengano prestabiliti già al momento dell'apertura del concorso, ma occorre che sia preventivamente fissato anche il loro "ordine d'importanza". Al pari della preventiva indicazione dei criteri di aggiudicazione, anche la predeterminazione del loro ordine d'importanza serve infatti a circoscrivere la libertà del committente di attribuire a tali criteri un peso fissato a posteriori allo scopo di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 100 seg. consid. 3c).

Nell'ambito della preventiva definizione dei criteri d'aggiudicazione il committente deve di principio indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Lasciando al committente la più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri d'aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte può altrimenti essere disatteso il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai fattori di ponderazione intende salvaguardare.

La mancata preventiva indicazione del metodo che il committente intende applicare per valutare le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione, non comporta necessariamente l'annullamento della delibera. L'annullamento si giustifica tuttavia quando non si può escludere che il metodo di valutazione, definito a posteriori, sia stato adottato in funzione di giustificare una determinata scelta.

                                   4.   4.1. Nel caso concreto, gli atti del concorso stabilivano i criteri d'aggiudicazione e fissavano i relativi fattori di ponderazione. Non stabilivano inoltre i fattori di ponderazione dei sottocriteri (esperienza dell'impresa e prevenzione degli infortuni), in cui era suddiviso il criterio relativo alla qualità d'organizzazione del concorrente. I documenti di gara non precisavano inoltre i metodi che il committente intendeva applicare per determinare le note da attribuire alle offerte in base ai singoli criteri d’aggiudicazione. La griglia di valutazione è stata allestita soltanto dopo l’apertura delle offerte.

Nell'ambito della valutazione del prezzo, il consulente del CDAM ha stabilito che avrebbe assegnato, come logico, la nota 6 al prezzo più basso (Pmin). La nota 4 è invece stata abbinata ad un prezzo virtuale pari al 120% del prezzo minimo (4 = 120% Pmin). In pratica, il committente ha quindi allestito una scala delle note in cui ogni punto corrisponde ad una variazione del 10% del prezzo minimo (5 = 110% Pmin; 3 = 130% Pmin; ... 0 = 160% Pmin).

Per impedire che differenze di prezzo superiori al 20% potessero essere compensate dalle note conseguite in base agli altri criteri, il committente ha tuttavia limitato l’ambito di valutazione al 120%. Ha quindi escluso - implicitamente - offerte con prezzi superiori a questo limite. Ai fini del presente giudizio non occorre indagare sulla legittimità - quantomeno dubbia, siccome non preannunciata dagli atti di gara di quest'ultima riserva, perché l’offerta della __________ (132.4%), che sarebbe stata esclusa dall'aggiudicazione, è stata comunque estromessa per altri motivi.

In base ad una scala delle note, in cui la nota massima (6) è assegnata al prezzo più basso (Pmin) e la nota 4 ad un prezzo del 20% superiore (4 = 120% Pmin), l’offerta dal consorzio ricorrente, dell’1.61% superiore a quella del consorzio __________, avrebbe ottenuto la nota 5.839. La nota sarebbe stata ancora più favorevole (5.90) se il CDAM avesse applicato il metodo, in uso nei cantoni romandi (Guide romand pour l'adjudication des marchés publics, 1999, pag. 14), che prevede di assegnare al prezzo della singola offerta una nota (Nx) ottenuta moltiplicando la nota massima (Nmax ) per il risultato del rapporto fra il prezzo più basso e il prezzo dell'offerta da valutare (Px), secondo la formula:

                                 Pmin

          Nx = Nmax ∙ 

                                 Px

4.2. In deroga alla scala delle note risultante dal rapporto 6 = Pmin ; 4 = 120% Pmin, il committente ha tuttavia stabilito che qualora fossero state inoltrate soltanto tre o meno offerte, la nota 6 sarebbe stata assegnata all’offerta più bassa, mentre a quella più alta sarebbe stata attribuita la nota 4 con interpolazione lineare proporzionale al prezzo per l’offerta intermedia.

Quest’eccezione costituisce in sostanza una variante del metodo di quotazione del prezzo appena illustrato, dal quale si distingue perché la scala delle note, oltre che dal prezzo dell’offerta più bassa (6 = Pmin), è determinata dal prezzo della seconda o della terza offerta (4 = P2 oppure P3), indipendentemente dall’entità della differenza che le separa.

Tale variante non è soltanto discutibile, siccome non preannunciata, ma va censurata, poiché non opera quelle distinzioni, che - già per inderogabili esigenze di coerenza verso i metodi di valutazione applicati agli altri criteri d’aggiudicazione - si rendono necessarie al fine di tenere adeguatamente conto dell’entità della differenza di prezzo. Non appare invero ragionevolmente sostenibile assegnare comunque la nota 4 al prezzo dell’offerta più alta, prescindendo da qualsiasi valutazione della differenza di prezzo, ed attribuire invece 0.2 punti ad ogni documento prodotto ai fini della valutazione del sottocriterio dell’esperienza dell’impresa (B1). Né si giustifica graduare minuziosamente la valutazione dell’offerta in base al sottocriterio relativo alla prevenzione degli infortuni (B2), rinunciando nel contempo a considerare l’importanza della differenza di prezzo.

Tenuto conto che al prezzo è attribuito un fattore di ponderazione del 50%, il metodo stabilito dal CDAM a posteriori compromette in larga misura, se non irrimediabilmente, le possibilità di recuperare lo scarto che rimangono alle offerte più alte in base agli altri criteri. Il metodo in questione va quindi disatteso sia perché non è stato preannunciato come condizione di gara, sia perché lesivo del principio di proporzionalità.

Da questo limitato profilo, il ricorso appare fondato.

                                   5.   Resta tuttavia da verificare se il difetto appena rilevato implichi necessariamente l’annullamento della delibera o se la decisione possa essere invece confermata, come chiedono il CDAM ed il consorzio __________, in considerazione del vantaggio che deve essere comunque riconosciuto all’offerta di quest'ultimo, valutata in base agli altri criteri d’aggiudicazione. Non si può invero ignorare che l’offerta del consorzio resistente si è collocata al primo posto per rapporto al prezzo (A), ai sottocriteri relativi all’esperienza dell’impresa (B1) ed ai termini di realizzazione (C), giungendo alle spalle di quella del ricorrente soltanto per rapporto al sottocriterio rifertito alla prevenzione degli infortuni (B2).

Per rispondere a questo interrogativo occorre anzitutto verificare in che misura l’offerta del ricorrente possa recuperare lo svantaggio applicando un metodo di valutazione del prezzo meno penalizzante di quello adottato dal committente. Prima di stabilire se l'apparente vantaggio conseguito dall'offerta del consorzio __________ in base ai criteri A, B1 e C sia sufficiente per compensare lo svantaggio dovuto al criterio B2, occorre, in altri termini, rivedere, sulla base del metodo di valutazione più favorevole al ricorrente, il punteggio che deve essere assegnato al prezzo delle offerte. Qualora, applicando tale metodo, l'offerta del consorzio __________ superasse quella del consorzio __________, la delibera andrebbe annullata. Diversamente, occorrerebbe invece ancora entrare nel merito delle critiche sollevate dal ricorrente nei confronti dei criteri B1, B2 e C.

5.1. Il metodo di valutazione del prezzo più favorevole al ricorrente è sicuramente quello in uso nei cantoni romandi, di cui si è detto sopra. In base a tale metodo, al prezzo dell'offerta inoltrata dal consorzio __________ va assegnata la nota 5.904, pari a punti 295.2 su un punteggio massimo di 300, corrispondente alla nota 6.

Con questa correzione, riguardante unicamente il criterio d'aggiudicazione relativo al prezzo (A), la classifica finale risulta modificata come segue:

criteri sotto criteri ponderazioni

Consorzio __________

Consorzio __________

sotto criteri

criteri

sotto criteri

criteri

Nota

punti

Nota

punti

nota

punti

nota

punti

A

50%

6.000

300.0

5.904

295.2

B1

80

4.60

368.0

4.52

361.0

B2

20

3.18

63.6

4.23

84.6

B

100

30%

431.6

129.5

445.6

133.7

C

20%

6.000

120.0

5.143

102.9

Rango / totale punti

549.5

531.8

Anche applicando il metodo di valutazione del prezzo più favorevole al ricorrente, l'offerta del consorzio __________ continuerebbe pertanto a classificarsi al primo posto. Il vantaggio conseguito dall'offerta del consorzio __________ in base al sottocriterio B2 non è in grado di compensare lo svantaggio derivante dall'applicazione dei criteri A e C, rispettivamente del sottocriterio B1. Per stabilire se la delibera possa essere confermata occorre quindi ancora esaminare le critiche sollevate dal consorzio ricorrente in relazione ai criteri d'aggiudicazione B1, B2 e C.

Insostenibile è in effetti la fantasiosa valutazione prodotta dal ricorrente con la replica.

criteri sotto criteri ponderazioni

Consorzio __________

Consorzio __________

sotto criteri

Criteri

sotto criteri

criteri

Nota

punti

%

punti

nota

punti

%

punti

A

500

100.00

252.00

101.61

248.0

B1

80

4.60

368.0

4.52

361.0

B2

20

3.18

63.6

4.23

84.6

B

100

300

431.6

103.24

147.60

445.6

100.00

152.40

C

200

100.00

100.00

100.00

100.00

totale punti

499.60

500.40

A torto reputa il ricorrente, che ad ogni criterio debba corrispondere un punteggio globale pari al valore dei fattori di ponderazione, moltiplicati per 10 (prezzo: 500; qualità: 300; termini: 200), che andrebbe suddiviso fra i concorrenti proporzionalmente alle differenze percentuali riscontrabili fra le singole offerte.

L'assurdità di questo stravagante metodo di valutazione è dimostrata già dal fatto che il ricorrente s'è visto costretto ad invertire i risultati ottenuti in base al calcolo, al fine di evitare che le offerte migliori conseguissero un punteggio inferiore a quello ottenuto dall'altro concorrente.

Partendo dal presupposto che per il prezzo occorresse distribuire fra i due consorzi 500 punti, il ricorrente ha in pratica assegnato un coefficiente del 100% al prezzo più basso (__________). Al prezzo della sua offerta ha invece assegnato un coefficiente proporzionalmente superiore (101.61%): Sommate queste percentuali (100 + 101.61 = 201.61) e ragguagliato l'importo ottenuto al totale dei punti (500) da distribuire, il ricorrente ha poi calcolato, in base ad una semplice proporzione, il punteggio (248.00) da assegnare all'offerta più bassa (100%), rispettivamente quello (252) spettante all'offerta più alta (101.61%). Per rendere logico il risultato ottenuto ha semplicemente invertito i ruoli: 252 punti al prezzo dell'offerta __________ e 248 al prezzo della propria.

Analoghe considerazioni valgono per il criterio B qualità d'organizzazione. Prendendo in considerazione le valutazioni operate dal committente (consorzio __________: 431.6 punti; consorzio __________: 445.6 punti), il ricorrente ha calcolato la differenza di punteggio (14 punti), stabilendo, correttamente, che il punteggio assegnato alla sua offerta è del 3.24% superiore. Ha quindi attribuito a quest’offerta il valore 100% ed all'offerta del resistente il valore 103.24.%. Sommate le percentuali delle due offerte e ragguagliato il totale ottenuto (203.24%) ai punti (300), che a suo avviso andrebbero distribuiti fra i concorrenti per questo criterio, il ricorrente ha poi stabilito - in base ad un semplice calcolo proporzionale - che ad ogni punto percentuale corrispondono 1.476 punti. Accertato che ad un'offerta (100%) andavano 147.6 punti, mentre i rimanenti 152.40 punti spettavano all'altra, anche in questo caso il ricorrente è stato costretto ad invertire i risultati onde evitare che la sua offerta (100%) conseguisse un punteggio inferiore a quello del consorzio concorrente.

Per il criterio C termini di realizzazione, l'insorgente, bontà sua, ha rinunciato a ripetere l'operazione, limitandosi, senza fornire particolari spiegazioni, a suddividere il punteggio complessivo (200 punti) in parti uguali fra i concorrenti.

5.2. Accertato che l’applicazione del metodo di valutazione del prezzo più favorevole al ricorrente non consente comunque alla sua offerta di recuperare lo svantaggio cumulato in base ai criteri A, B1 e C, per stabilire se la delibera impugnata possa comunque essere confermata, occorre, come detto, ancora esaminare le censure sollevate da quest'ultimo con riferimento alla valutazione operata dal CDAM in base ai sottocriteri B1, B2 ed al criterio C.

5.2.1. Nella misura in cui il ricorrente rimprovera al committente di non aver tenuto conto del certificato di qualità ISO 9001, prodotto dalla consorziata __________, nell’ambito della valutazione del sottocriterio relativo all’esperienza dell’im-presa (B1), la contestazione è infondata. Questo certificato costituisce certamente un valido indice di qualità. Non prevedendo tuttavia il capitolato di assegnargli un ruolo particolare nell'ambito della valutazione del sottocriterio in discussione, il certificato in questione non può tuttavia essere preso in considerazione alla stregua di un titolo preferenziale. Ammettere il contrario costituirebbe una palese disattenzione delle prescrizioni di gara.

5.2.2. Inaccoglibili, per i motivi già esposti in precedenza, sono pure i rimproveri che il ricorrente muove nei confronti del CDAM per non aver preso in considerazione, nell'ambito del giudizio sulla sicurezza (B2), anche gli incidenti sul lavoro occorsi a due ditte del consorzio resistente o gli importi esposti dalle offerte al capitolo controlli di qualità (pos. 291). Il capitolato indicava chiaramente che l'aspetto relativo alla prevenzione degli infortuni sarebbe stato valutato in base ai "certificati d’assicurazione della SUVA", attestanti "la classe, il grado di rischio ed il tasso di premio netto in vigore" dell'assicurazione per infortuni professionali (AIP). Anche in questo caso, introdurre altri elementi di valutazione avrebbe costituito una chiara violazione delle regole della gara.

5.2.3. Invano contesta poi il ricorrente la valutazione assegnata alla sua offerta dal profilo dei termini di realizzazione. Questo criterio (C) era sufficientemente esplicitato dalla richiesta, rivolta ai concorrenti, di allegare all'offerta un "programma di lavoro generale contente le principali tappe esecutive ed il cammino critico" e dalla successiva posizione 311.410 del capitolato indicante che "il programma prevede una durata dell'intervento di circa 8 mesi".

In base a queste due prescrizioni di gara il committente poteva senz’altro procedere ad una valutazione dei tempi di realizzazione previsti dai programmi allegati alle offerte. Nel fatto che si sia limitato ad apprezzare la durata dei lavori, senza valutare il contenuto dei programmi, non è ravvisabile alcuna violazione del diritto. Non prevedendo il capitolato una simile valutazione, non si può rimproverare al CDAM di essere incorso in una violazione del diritto per difetto d’apprezzamento (Ermessensunterschreitung). Considerato che il ricorrente non solleva particolari critiche nei confronti del metodo di calcolo applicato dal CDAM per valutare i diversi tempi previsti dai concorrenti per la realizzazione dell’opera messa a concorso, sostanzialmente immune da violazioni del diritto appare di conseguenza anche la decisione di assegnare al programma dei lavori prodotto dal consorzio __________ una nota (5.143) leggermente inferiore a quella attribuita al programma presentato dal resistente (6.000).

5.2.4. Va invece accolta la censura sollevata dal ricorrente con riferimento al fatto che nell'ambito della valutazione del sottocriterio B1, relativo all'esperienza dell'impresa, il CDAM ha tenuto unicamente conto della completezza delle indicazioni fornite dai concorrenti a titolo di referenze, senza apprezzarne il valore effettivo.

Il capitolato si limitava invero a chiedere ai concorrenti di indicare "almeno 3 referenze dell’impresa comprendenti un elenco di opere pubbliche già eseguite o in esecuzione analoghe all’oggetto in concorso, (indicando) il responsabile dell’impre-sa (nominativo), il committente, l’importo della commessa e l’anno dell’esecuzione". I partecipanti potevano tuttavia ragionevolmente attendersi che le referenze sarebbero state apprezzate dal profilo del loro valore intrinseco.

Il committente non solo ha omesso di valutarle da questo profilo, limitandosi a ponderare la completezza della documentazione prodotta, ma ha anche attribuito al sottocriterio B1, così considerato, un peso (80%) quattro volte superiore a quello assegnato al sottocriterio complementare (B2) relativo alla prevenzione degli infortuni (20%).

Ora, non è dimostrabile che questi fattori di ponderazione, non preannunciati dagli atti di gara, siano stati scelti a posteriori allo scopo di rendere più consistente il leggero vantaggio (7 punti), conseguito dal consorzio __________ in base al sottocriterio B1, rendendo nel contempo meno pesante lo svantaggio (21 punti), conseguito in base al sottocriterio B2. È tuttavia certo che questi fattori di ponderazione non riflettono il peso che può essere oggettivamente attribuito al parametro relativo all'esperienza dell'impresa, inteso come l’ha concepito il CDAM, in rapporto al parametro riguardante la prevenzione degli infortuni. Non si può invero ragionevolmente sostenere che un aspetto meramente formale, qual è quello relativo alla completezza delle indicazioni fornite a titolo di referenze, incida sulla valutazione dell'organizzazione dell'impresa quattro volte di più di un aspetto sostanziale, qual è quello riguardante la sicurezza sui cantieri. Ben più adeguato appare semmai il rapporto inverso, in cui al sottocriterio dell'esperienza dell'impresa (B1), considerato sotto il profilo della semplice completezza dei documenti indicanti le referenze, viene attribuito un peso (20%) quattro volte inferiore a quello (80%) assegnato al sottocriterio B2, relativo alla prevenzione degli infortuni.

Invertendo i fattori di ponderazione dei sottocriteri B1 e B2, la classifica viene tuttavia sovvertita come segue:

criteri sotto criteri ponderazioni

__________

__________

sotto criteri

criteri

sotto criteri

criteri

nota

punti

Nota

punti

nota

punti

nota

punti

A

50

6.00

300.00

5.904

295.20

B1

20

4.60

92.0

4.52

90.4

B2

80

3.18

254.4

4.23

338.4

B

100

30

346.4

103.92

428.8

128.64

C

20

6.00

120.00

5.143

102.90

Totale

523.92

526.74

L’offerta del ricorrente viene quindi ad occupare il primo posto della graduatoria.

5.3. Non potendosi escludere che i fattori di ponderazione dei sottocriteri B1 e B2 siano stati fissati a posteriori, unitamente all'insostenibile metodo di valutazione del prezzo, al precipuo scopo di giustificare la scelta di affidare i lavori al consorzio __________, le censure sollevate dall'insorgente in relazione al principio della trasparenza sancito dall'art. 1 cpv. 2 lett. c CIAP appaiono dunque fondate.

                                   6.   Resterebbero da esaminare le contestazioni che il ricorrente solleva con riferimento al fatto che alcune delle opere messe a concorso sarebbero già state eseguite. La questione può tuttavia restare indecisa, perché già per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto, annullando la delibera impugnata. Non essendo date le premesse per decidere nel merito, gli atti vanno rinviati alla delegazione del CDAM affinché renda una nuova decisione  (art. 18 cpv. 1 CIAP).

                                   7.   La tassa di giustizia e le ripetibili, commisurate al dispendio lavorativo occasionato dall’impugnativa ed ai valori in discussione, sono poste in parti uguali a carico del CDAM e del consorzio resistente.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 15 CIAP; 4 DLACIAP; § 28 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§   Di conseguenza:

1.1.   la decisione 28 giugno 2002 con cui il Consorzio depurazione acque _______ e dintorni ha deliberato al consorzio __________, __________, __________ e __________ le opere da capomastro relative alla vasca d’emergenza per l’ottimizzazione e l’ampliamento dell’impianto depurazione acque di _______ è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al Consorzio depurazione acque _______ e dintorni per nuova decisione.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 3'000.- è suddivisa in parti uguali fra il CDAM ed il consorzio resistente, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 3'000.- al ricorrente a titolo di ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2002.283 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.10.2002 52.2002.283 — Swissrulings