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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.11.2002 52.2002.271

7. November 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·754 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.271  

Lugano 7 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 giugno 2002 dell'

__________,  

contro  

la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 aprile 2002 con cui il municipio di __________ gli infligge una multa di fr. 500.- per violazione della legge edilizia;

viste le risposte:

-      9 luglio 2002 del Consiglio di Stato;

-    17 luglio 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il ricorrente arch. __________ è contitolare dell'impresa di costruzioni ____________________ di __________;

che all'inizio di quest'anno la ditta succitata è stata incaricata da __________ di ricostruire in cemento armato un muretto in sassi, alto circa un metro e posto sul confine della sua proprietà (part. __________ RF), che nel 1999 era crollato su una lunghezza di circa 20 m sul fondo sottostante;

che il 5 marzo 2002 il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori, avviati senza permesso ed interessanti un fondo situato fuori della zona edificabile;

che il 14 marzo 2002 l'autorità comunale ha posto in contravvenzione tanto il proprietario del terreno, quanto l'arch. __________, nella sua qualità d'impresario costruttore, per aver iniziato i lavori senza permesso di costruzione;

che, raccolte le giustificazioni dei prevenuti in contravvenzione, il 15 aprile 2002 il municipio ha inflitto un ammonimento al proprietario del terreno ed una multa di fr. 500.all'impresario per violazione formale della LE;

che con giudizio 18 giugno 2002 il Consiglio di Stato ha confermato la multa, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata dall'arch. __________;

che contro il predetto giudizio governativo, che si limita a constatare il perfezionamento dell'infrazione, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente ritiene che spettasse al proprietario chiedere il permesso di costruzione; la multa, aggiunge, sarebbe inoltre sproporzionata e discriminatoria;

che il Consiglio di Stato ed il municipio non hanno formulato particolari osservazioni;

considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 148 LOC;

che, secondo l'art. 46 cpv. 1 LE, le contravvenzioni alla legge edilizia, ai piani regolatori ed ai regolamenti comunali sono punite dal municipio con la multa sino a fr. 5'000.- se è stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria; sino a fr. 500.- se invece è stata omessa una notifica;

che la multa dev'essere commisurata alla gravità dell'infrazione e se del caso alla colpa (cpv. 3); sono punibili tutte le persone che hanno concorso all'infrazione anche solo per negligenza;

che, nell'evenienza concreta, l'impresa di __________, di cui il ricorrente è contitolare, ha iniziato a ricostruire un muro situato fuori della zona edificabile senza essere in possesso del permesso;

che trattandosi di un'opera situata fuori della zona edificabile, la domanda di costruzione era soggetta alla procedura ordinaria di rilascio del permesso (art. 4 lett. ce6e contrario RLE);

che, omettendo di verificare se il proprietario del fondo avesse ottenuto il permesso di costruzione, l'insorgente ha manifestamente concorso al perfezionamento dell'infrazione ascrittagli; non può quindi essere prosciolto dall'addebito rivoltogli;

che nella commisurazione della multa il municipio ha considerato che il ricorrente, di formazione architetto STS e già municipale, dovesse essere considerato persona cognita delle regole dell'arte; l'ha quindi punito più severamente del proprietario;

che questo tribunale condivide solo parzialmente le deduzioni dell'autorità comunale; il rigore usato nei confronti del ricorrente appare invero eccessivo per rapporto alla clemenza della sanzione, peraltro nemmeno prevista dalla legge, irrogata al proprietario;

che lo stesso municipio nelle osservazioni presentate al Consiglio di Stato ha ammesso che il ricorrente ha agito per negligenza, nell'erronea convinzione che simili manufatti fossero esenti da permesso;

che, ponendo mente all'insieme delle circostanze, una multa di fr. 200.- appare meglio ragguagliata alla gravità oggettiva dell'infrazione ed alla colpa del trasgressore;

che, stando così le cose, il ricorso va parzialmente accolto, annullando il giudizio impugnato e riducendo la multa all'importo summenzionato;

che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 45, 46 LE; 4, 6 RLE; 148 LOC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.   la decisione 18 giugno 2002 del Consiglio di Stato (n. 2994) è annullata;

1.2.   la multa inflitta al ricorrente dal municipio di __________ con decisione 15 aprile 2002 è ridotta a fr. 200.-.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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