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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.09.2002 52.2002.237

9. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,897 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00237  

Lugano 9 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  5 giugno 2002 di

__________,  

contro  

la risoluzione 14 maggio 2002 (n. 2321) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 1° marzo 2002 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di ammonimento;

viste le risposte:

-    17 giugno 2002 del Dipartimento delle istituzioni,

-    18 giugno 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   La cittadina italiana __________ (1954) è entrata in Svizzera il 12 luglio 1970 ed è attualmente al beneficio di un permesso di domicilio con prossimo termine di controllo fissato per il 6 marzo 2005. La ricorrente, divorziata, è madre di __________, nato nel 1971__________

Trasferitasi in Ticino nel 1984, dove ha lavorato dapprima come operaia, successivamente in qualità di cameriera, aiuto famigliare e aiuto infermiera, dopo un infortunio alla schiena nel 1991 e un periodo di inattività, la ricorrente si è messa in proprio, fornendo un servizio come "consulente terapeuta".

Avviata la procedura per l'ottenimento di una rendita AI, il 28 gennaio 2002 il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha annullato la decisione dell'Ufficio AI che le negava tale prestazione e ha rinviato gli atti all'autorità di prime cure affinché determinasse nuovamente il grado di capacità lavorativa della stessa.

                                  B.   L'11 febbraio 2002 l'Ufficio dell'assistenza sociale e dell'inserimento (USSI) ha comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni che dal 1998 Anna __________ aveva ottenuto prestazioni per una somma complessiva di fr. 80'767.20 e beneficiava mensilmente di un sussidio assistenziale di fr. 2'100.–.

Il 1° marzo 2002 il dipartimento, rilevato che la ricorrente è a carico dello Stato, l'ha ammonita con l’avvertenza che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative, segnatamente l'espulsione o il rimpatrio.

La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3 ODDS e 3 RLALPS.

                                  C.   Con giudizio 18 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________, ritenuto che l'ammonimento nei confronti della ricorrente sarebbe conforme al principio della proporzionalità.

Esperita l'istruttoria, l'Esecutivo cantonale ha rilevato che l'insorgente adempiva i requisiti per essere rimpatriata perché non aveva fatto tutto il possibile per evitare di dover ricorrere in maniera continua e rilevante all'aiuto finanziario dello Stato, ma che tale misura non era a quel momento opportuna a causa di diversi problemi di salute, famigliari e personali che affliggevano l'interessata, limitandosi perciò all'ammonimento.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

Critica l'autorità inferiore per non essersi sufficientemente chinata sui motivi che l'hanno portata all'indigenza e per non aver tenuto conto che in Ticino risiedono suo figlio e i suoi nipoti. Sostiene che in Italia si troverebbe senza risorse.

Precisa di aver dovuto ricorrere all'assistenza sociale perché impedita a lavorare come consulente telefonica dalla Swisscom, che le forniva la linea. Per di più essa sarebbe attualmente totalmente incapace di lavorare per motivi di salute; per questo motivo chiede di attendere l'esito di una perizia volta ad accertare il suo grado di invalidità e il suo eventuale reinserimento professionale.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni. Ad identica conclusione perviene il dipartimento, con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza di un diritto al rilascio di un permesso, per costante giurisprudenza dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro una decisione d'espulsione, rispettivamente, di minaccia dell'espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS (STF inedita 25 gennaio 1999 in re P. consid. 2b; DTF 96 I 266 consid. 1). E' dunque data anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________.

1.3. Il gravame, tempestivo (art. 10 LALPS; 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

Ai fini del giudizio non occorre infatti sentire l'insorgente. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146).

                                   2.   Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). Tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). L'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS). Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS). Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: cfr. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile; pagg. 108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS).

                                   3.   In concreto il presente giudizio è volto a verificare se, al momento della decisione dipartimentale, erano dati i presupposti per ammonire __________ e minacciarla di espulsione. Va qui precisato che, contrariamente a quanto teme la ricorrente, la misura adottata dall'autorità inferiore non è volta a rimpatriarla, bensì ad ammonirla.

                                   4.   __________ era - e lo è tuttora - a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante. Dal 1998 fino alla decisione di ammonimento, la ricorrente ha ottenuto prestazioni per una somma complessiva di fr. 80'767.20 e beneficiava mensilmente di un sussidio assistenziale di fr. 2'100.– (v. formulario di segnalazione 11 febbraio 2002 dell'ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione).

Di conseguenza, le condizioni per l'espulsione previste dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS sarebbero in concreto adempiute.

                                   5.   Le autorità inferiori hanno tuttavia ritenuto proporzionato emanare nei confronti di __________ solo un ammonimento anziché una decisione di espulsione o di rimpatrio, perché questi ultimi provvedimenti non apparivano opportuni in considerazione delle circostanze.

Malgrado la sua difficile situazione lavorativa, non risulta in effetti che __________ abbia profuso tutti gli sforzi necessari per trovare un nuovo lavoro ed evitare di ricorrere all'assistenza pubblica. Il fatto che l'insorgente abbia avuto diversi problemi con la __________, la quale non le avrebbe permesso di lavorare non fornendole la linea telefonica, non le impediva di sottoscrivere un contratto di abbonamento con un altro operatore di telefonia, oppure di tentare di reperire un'attività nei settori in cui essa aveva un'esperienza lavorativa (consulente terapeutica, aiuto famigliare, operaia, cameriera o aiuto infermiera). In questo senso, non porta a diversa conclusione il fatto che la ricorrente soffra in particolare di mal di schiena e che sia in attesa dell'esito di una perizia multidisciplinare volta a determinare il suo grado d'invalidità. Nulla le imponeva di aspettare l'esito del referto peritale per tentare di procacciarsi un lavoro. Difatti, se è vero che il 28 gennaio 2002 il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha annullato la precedente decisione dell'Ufficio AI del 29 agosto 2001 che negava a __________ una rendita di invalidità e ha rinviato gli atti all'autorità di prime cure affinché determinasse nuovamente il grado di capacità lavorativa dell'interessata, è però altrettanto vero che il medico curante della ricorrente ha attestato che la stessa, nonostante alcune affezioni psicofisiche, era in grado di esercitare un'attività lavorativa, ancorché leggera (v. in particolare rapporto 9 febbraio 2001 del dr. __________, agli atti, menzionato nella sentenza del Vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, consid. 2.5. pag. 6). Del resto, __________ ha affermato di voler lavorare fino al pensionamento, avendone le potenzialità (v. ricorso 8 novembre 2001 al Tribunale cantonale delle assicurazioni, pagg. 3, nel mezzo, e 4).

Al momento della decisione dipartimentale, esistevano quindi le premesse affinché l'insorgente evitasse in futuro di ricorrere ancora all'assistenza. Va ricordato al proposito che l'obiettivo perseguito con l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS è di impedire che il debito nei confronti dell'ente pubblico aumenti.

Non va comunque sottovalutato che __________ è entrata in Svizzera all'età di 15 anni, vive nel nostro Paese da ben 32 anni e non ha mai dato adito a lagnanze di sorta durante il suo soggiorno. Orbene, le autorità inferiori hanno tenuto conto di tali aspetti. Il Consiglio di Stato ha finanche posto in evidenza i problemi di salute e personali della ricorrente.

                                   6.   La decisione impugnata risulta dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Limitandosi ad ammonire la ricorrente, le autorità inferiori non hanno disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.

All'insorgente rimane sempre riservato il diritto di ricorrere contro eventuali provvedimenti che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione dovesse eventualmente adottare, in futuro, nei suoi confronti.

                                   7.   Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza della ricorrente (art. 28 PAmm). Date le circostanze, vista anche l'attuale situazione finanziaria di __________, in via d'eccezione si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio, di certo di difficile incasso.

Per questi motivi,

visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 6, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                    4.   Intimazione a:

__________;  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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