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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2002 52.2002.225

25. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,722 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00225  

Lugano 25 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  27 maggio 2002 di

__________,  patr. da: avv. __________,   

Contro  

la decisione 7 maggio 2002, no. 2188, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 11 ottobre 2001, con la quale la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di un mese e quindici giorni;

viste le risposte:

-    10 giugno 2002 della Sezione della circolazione;

-    11 giugno 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 21 settembre 1984 __________ ha ottenuto la licenza di condurre veicoli a motore della categoria B.

Da allora il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in due occasioni, segnatamente con due ammonimenti nel 1995 e nel 1997 per aver superato il limite di velocità.

                                  B.   Il 4 ottobre alle ore 23.48 __________ ha circolato alla guida dell'autovettura VW targata __________ in territorio di __________ ad una velocità di 132 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) laddove vige il limite di 80 km/h. L'accertamento è stato operato da un veicolo di polizia munito di un'apposita apparecchiatura omologata allo scopo ed ha portato al sequestro della licenza di condurre del trasgressore.

                                  C.   a) Raccolte le osservazioni del ricorrente, l'11 ottobre 2001 la Sezione della circolazione ha disposto la revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento per la durata di un mese e mezzo, dal 4 ottobre al 18 novembre 2001, autorizzando comunque la guida di ciclomotori. Ad un eventuale ricorso è stato negato l'effetto sospensivo. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 16 cpv. 3 lett. a e 17 cpv. 1 lett. c LCStr.

                                         b) Il 19 ottobre 2001 la polizia cantonale di Camorino ha dato avvio al procedimento contravvenzionale notificando all'insorgente l'intimazione di contravvenzione 11 ottobre 2001 ed assegnandogli un termine di quindici giorni per inoltrare eventuali osservazioni. Nessuna osservazione è stata presentata.

c) Il 23 novembre 2001 la Sezione della circolazione, alla quale erano stati trasmessi gli atti per la decisione di sua competenza, ha inflitto all'insorgente una multa di fr. 1230.-- sulla base degli art. 32 cpv. 2e3e 90 cifra 1 CP nonché 4a cpv. 1 e 5 ONC. La decisione, spedita per lettera raccomandata, non è stata ritirata.

                                  D.   Contro la decisione 11 ottobre 2001, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando la restituzione dell'effetto sospensivo all'impugnativa.

a) Con risoluzione 25 ottobre 2001 il Presidente del Consiglio di Stato ha accolto quest'ultima richiesta.

b) Con giudizio 7 maggio 2002 l'Esecutivo cantonale ha respinto il gravame e confermato il provvedimento di revoca, giudicandolo adeguato alle circostanze e conforme al principio di proporzionalità. Il Governo ha ritenuto che in applicazione del principio dell'unità e della sicurezza del diritto, non vi fosse alcun motivo per scostarsi dalle constatazioni di fatto contenute nel giudizio penale, già cresciuto in giudicato.

                                  E.   Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Asserisce di essere incorso in un errore sui fatti ai sensi dell'art. 19 CP. Mentre stava circolando ad una velocità oscillante tra 90 e 110 km/h ha notato il sopraggiungere da tergo di una pattuglia di polizia. Credendo che la vettura fosse stata chiamata per un intervento urgente, ha accelerato per terminare il più velocemente possibile il sorpasso che stava effettuando. Afferma che il principio secondo cui l'autorità amministrativa è vincolata dagli accertamenti fattuali operati in sede penale non torna applicabile nella fattispecie, in quanto la risoluzione penale 23 novembre 2001 non gli è mai stata notificata né una copia è stata spedita al suo patrocinatore. Contesta pure di aver ricevuto l'avviso di ritiro concernente l'invio raccomandato di tale decisione.

                                  F.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione, riconfermandosi nelle rispettive decisioni. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto d'interesse, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento, è pacifica giusta l'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

1.2. Il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cifra 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame con pieno potere cognitivo.

                                   2.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr). La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e d'impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

                                         L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale di fare uso del veicolo. In ogni caso la durata della revoca deve essere di almeno un mese (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

                                   3.   3.1. Nella fattispecie __________ contesta di aver ricevuto la decisione contravvenzionale 23 novembre 2001 e sostiene di non aver mai rinvenuto nella propria buca delle lettere l'avviso di ritiro concernente tale missiva. I fatti accertati in sede penale non sarebbero dunque vincolanti per l'autorità amministrativa.

                                         La questione può restare aperta. Infatti, come accennato in precedenza (v. consid. 1.2.), questo Tribunale gode di pieno potere cognitivo. Ciò significa che questa Corte può liberamente riesaminare i fatti posti alla base della decisione penale per accertare il fondamento della risoluzione amministrativa.

3.2. Gli agenti della polizia cantonale che hanno operato il fermo hanno rilevato mediante apparecchiatura radar che il ricorrente circolava a 132 km/h, già dedotto il margine di tolleranza, laddove vige il limite di 80 km/h. Il ricorrente non contesta tale rilievo, bensì invoca un errore sui fatti giusta l'art. 19 CP. La giustificazione addotta non appare credibile.

La vettura della polizia sopraggiunta da tergo non aveva attivato né gli avvisatori acustici né quelli ottici. Non vi era alcun motivo per ritenere che la pattuglia era stata chiamata per un'urgenza e che pertanto l'insorgente doveva affrettarsi a cederle il passo.

Il ricorrente ha ammesso che al momento in cui ha scorto il veicolo della polizia si trovava in fase di sorpasso e che il veicolo da sorpassare si trovava circa "mezza macchina più avanti" (ricorso cifra 2.1., pag. 2). Per il completamento del sorpasso non era pertanto necessario accelerare a 132 km/h. Il carattere pretestuoso della giustificazione addotta appare ancor più evidente, considerato che l'insorgente ha mantenuto tale velocità per ben 690 m (cfr. scheda apparecchio Multagraph in atti), distanza largamente eccessiva per superare un'autovettura. Va poi rilevato che al momento del fermo egli nulla ha addotto a giustificazione del proprio comportamento e neppure dopo ricezione dell'intimazione di contravvenzione il ricorrente si è scusato in alcun modo né tantomeno ha invocato un errore sui fatti. Infine va sottolineato che se l'interessato non si trovava d'accordo con la decisione penale, una volta scopertane l'esistenza, avrebbe dovuto chiedere la restituzione dei termini per interporre ricorso contro la stessa. Ciò che egli non ha fatto, accettandone dunque le conclusioni in fatto ed in diritto.

Pertanto questo Tribunale, apprezzando liberamente le prove in atti, giunge al convincimento che i fatti posti a fondamento della decisione di revoca della licenza di condurre siano corretti e dunque vincolanti.

                                   4.   4.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, fuori dalle località e sulle semiautostrade un superamento di 30 km/h della velocità massima consentita comporta la possibilità di revoca della licenza di condurre anche quando le condizioni della circolazione sono favorevoli e la reputazione del conducente buona.

Qualora venga accertato un superamento superiore a 30 km/h del limite di velocità, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 154 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).

4.2. Nel caso in esame, il ricorrente ha superato di 42 km/h la velocità massima consentita, pari al 34%. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e la sua licenza di condurre deve pertanto essere obbligatoriamente revocata.

La colpa dell'insorgente è indubbiamente grave, a maggior ragione se si considera che non è la prima volta che viene sanzionato per eccesso di velocità.

                                   5.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa da __________, della colpa che gli è imputabile e della reputazione di cui gode quale conducente (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata del provvedimento di revoca pronunciato nei suoi confronti, di una durata di poco superiore al minimo legale, appare del tutto conforme al diritto ed alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri, nonché rispettoso del principio della proporzionalità (R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2458).

                                   6.   Stante tutto quanto precede, il ricorso va respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 19, 32 cpv. 2e3e 90 cifra 1 CP; 16 cpv. 2e3e 17 cpv. 1 lett. c LCStr; 4 a cpv. 1 e 5 ONC; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 cpv. 2 LALCStr; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                         Di conseguenza, gli atti sono rinviati alla Sezione della circolazione affinché fissi il periodo residuo di revoca della licenza di condurre.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.-- sono poste a carico dell'insorgente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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