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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.11.2002 52.2002.207

26. November 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,243 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00207  

Lugano 26 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  14 maggio 2002 di

__________,  rappr. da: __________,   

contro  

la decisione 23 aprile 2002 del Consiglio di Stato, no. 1961, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 28 febbraio 2002, con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato;

visti:

-    la risposta 21 maggio 2002 del Consiglio di Stato;

-    la lettera 12 giugno 2002 del ricorrente;

-    lo scritto 13 agosto 2002 del perito lic. phil. __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, classe 1961, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B il 22 marzo 1983. Da allora non ha mai interessato le autorità amministrative preposte alla sorveglianza della sicurezza della circolazione.

                                  B.   a) Il 7 settembre 2001, verso le 13.40, in territorio di Sigirino il ricorrente è stato sorpreso alla guida di un'autovettura in stato di ebrietà (tasso di alcolemia del 2.14-2.57‰). Mentre circolava ad una velocità dichiarata di 80/90 km/h, malgrado il limite vigente di 60 km/h, nell'affrontare una curva piegante a destra ha perso la padronanza del veicolo, ha invaso la corsia di contromano ed è uscito dal campo stradale urtando un muro. La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata immediatamente sequestrata dalla polizia.

b) Con decreto d'accusa 19 novembre 2001 l'insorgente è stato ritenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà giusta l'art. 91 cpv. 1 LCStr nonché di violazione degli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC. __________ è stato condannato a 45 giorni di detenzione sospesi condizionalmente ed al pagamento di una multa di fr. 1'200.--. La decisione non è stata impugnata.

                                  C.   Il 12 novembre 2001 la Sezione della circolazione ha diffidato __________ a sottoporsi ad una valutazione medico-internistica.

Preso atto del certificato medico 26 novembre 2001 del dr. __________, ritenendo dati importanti indizi di dedizione al bere, il 13 dicembre 2001 l'autorità cantonale, a titolo preventivo, ha revocato al ricorrente la licenza di condurre giusta l'art. 35 cpv. 3 OAC. Parimenti gli è stato ordinato di sottoporsi ad una perizia.

                                  D.   Preso conoscenza delle conclusioni della perizia 20 gennaio 2002 del lic. phil. __________, il 28 febbraio 2002 la Sezione della circolazione ha revocato all'insorgente la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del gennaio 2003 e subordinando la riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto peritale e di un certificato medico attestanti dopo un periodo di controllo di 12 mesi l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsiasi dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3 LCStr.

                                  E.   Il 23 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame inoltrato da __________, ritenendo che alla luce degli atti e della perizia Ingrado fossero dati gli estremi per una revoca della licenza di durata indeterminata ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 bis LCStr senza che fosse necessario procedere ad un complemento istruttorio.

                                  F.   Contro questa decisione l'interessato è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento e chiedendo che al ricorso venga concesso effetto sospensivo. Secondo il ricorrente non sarebbero dati gli estremi per una revoca di sicurezza, non essendo presente alcuna dipendenza dal bere. Pure il perito avrebbe espresso dubbi sulle cause del suo quadro ematico, potenzialmente riconducibile ad un'infezione virale in corso. Ciò sarebbe dimostrato dal rapido miglioramento intervenuto nei mesi successivi con rientro dei valori ematici nei parametri di norma. In ogni caso, il miglioramento attesterebbe la capacità del ricorrente nell'astenersi dal consumo di bevande alcoliche. Malgrado ciò, il Governo non ha approfondito la questione, accertando in modo lacunoso ed incompleto un fatto rilevante. Il perito medesimo avrebbe del resto indicato espressamente che prima di pronunciarsi definitivamente si sarebbe potuto procedere ad un periodo di monitoraggio frequente durante tre mesi, per poi allestire un referto definitivo.

                                  G.   Il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.

                                  H.   a) Il 12 giugno 2002 l'insorgente ha prodotto le risultanze di ulteriori analisi cliniche attestanti una nuova diminuzione delle CDT e sollecitando una decisione sulla domanda di concessione dell'effetto sospensivo.

b) Il 13 agosto 2002 il perito lic. phil. __________ ha preso posizione in merito a tale documentazione ed ha evaso alcune domande poste dal giudice delegato. Del contenuto di tali risposte si dirà all'occorrenza.

c) Il ricorrente non ha formulato osservazioni al riguardo.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalla documentazione presentata dall'insorgente il 12 giugno 2002 e dalle osservazioni formulate in merito dal perito (art. 18 cpv. 1 PAmm).

1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm), ciò che il ricorrente precisamente contesta.

                                   2.   A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). L'art. 17 cpv. 3 prima e seconda frase LCStr stabilisce che la licenza che è stata revocata per un tempo maggiore può essere nuovamente rilasciata dopo almeno sei mesi condizionatamente, se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo; la durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti.

                                   3.   3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze della perizia 20 gennaio 2002 del lic. phil. __________. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente ne mette in dubbio le conclusioni, pronunciate, a suo dire, senza sufficienti approfondimenti.

3.2. Il perito ha avuto un colloquio personale con l'interessato, l'ha sottoposto a diversi test ed ha tenuto conto delle risultanze del certificato medico del dr. __________ (cfr. perizia, pag. 1). Ripercorsi i fatti del 7 settembre 2001, l'esperto ha sottolineato come in occasione del suo interrogatorio da parte della polizia cantonale __________ ha giustificato l'incidente occorsogli con il sopraggiungere di un malore, senza fare alcun riferimento all'elevata alcolemia che presentava quel giorno. Le analisi di laboratorio a cui si è poi sottoposto (cfr. certificato medico dr. __________) hanno evidenziato un valore delle CDT (69.4) ampiamente superiore alla norma (fino a 20). Un valore che il perito ha definito come "chiaramente patologico". Le analisi del 10 gennaio 2002 hanno messo in rilievo valori ancora sopra la normalità: sebbene le CDT fossero diminuite, esse erano sempre ancora sopra il valore massimo (46.1 su 20 U/i) e le gGT assieme alle transaminasi erano ulteriormente salite risultando patologiche, mentre non lo erano in precedenza. Il perito ha concluso che la spiegazione di tale stato non era facile e che poteva trovarsi sia nella recente abitualità nell'abuso di alcol, sia in un'infezione virale in corso.

Da un punto di vista psicologico, sulla base dei risultati degli esami esperiti, il perito ha ravvisato una totale assenza nell'insorgente della problematizzazione del proprio potus e la presenza di un profilo etilistico della personalità nonché di difese consapevoli nell'affrontare tali test. L'esperto ha sottolineato che la quantità di alcol che il ricorrente ha indicato di aver assunto il 7 settembre 2001 è del tutto "ridicola e niente affatto in grado di spiegare le concentrazioni alcolemiche oggettivamente misurate." La reticenza nel ricordare o, molto più probabilmente, la mancanza di qualsiasi controllo nel consumo, rappresentano un sintomo della problematica del potus etilico dell'insorgente. Il perito ha pertanto ravvisato un possibile e molto probabile consumo abituale o periodico, su cui si inserisce occasionalmente un abuso maggiore. A detta dell'esperto si tratta in ogni caso di un consumo alcolico reso ancor più problematico dalla sua banalizzazione e dalla mancanza di una presa di coscienza. Il lic. phil. __________ ha quindi concluso per una prognosi molto sfavorevole.

3.3. La perizia del lic. phil. __________ appare fondata ed attendibile ed il suo procedere puntuale e scrupoloso. Il referto, che verte sull'idoneità dell'interessato alla guida, è chiaro e approfondito. Non vi è motivo di ritenere che il giudizio della Sezione della circolazione prima e del Consiglio di Stato poi sia stato in alcun modo lacunoso o incompleto, come sostenuto dal ricorrente. A giusta ragione le autorità inferiori hanno aderito alla prognosi chiaramente negativa formulata dall'esperto, fondata in modo preponderante sulle risultanze dell'esame psicologico dell'insorgente.

3.4. Tale conclusione si rileva ancor più fondata in considerazione delle osservazioni espresse dal perito con scritto 13 agosto 2002. Preso atto dei risultati delle analisi successive, cui si è sottoposto l'interessato (doc. C), l'esperto ha scartato l'ipotesi espressa in precedenza che i valori ematici del 10 gennaio 2002 fossero da ricondurre ad un'infezione virale, apparendo chiaro che gli stessi erano legati all'abuso di alcol (cfr. scritto 13 agosto 2002, risposta al quesito no. 1).

Il perito ha poi riconfermato il parere espresso nella perizia, affermando che se "alla data del mio esame i sospetti (…) apparivano seri e fondati, alla luce dei valori degli esami ematochimici successivi, che hanno visto una rapida e chiara normalizzazione durante e a seguito dell'astinenza alcolica correlata, non si può che confermare che al momento dell'attivazione della procedura amministrativa esisteva effettivamente un consumo alcolico incompatibile con la garanzia di una guida sicura (…)."

                                   4.   Rimane da esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di 1 anno e 4 mesi è proporzionata alla fattispecie.

4.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrecht, Berna 1995, n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).

4.2. Prima dei fatti qui in discussione il ricorrente non è mai stato oggetto di misure di revoca della licenza di condurre. Va tuttavia pure considerato che il 7 settembre 2001 egli presentava un tasso alcolico elevato (2.14-2.57‰) e che l'insorgente ha causato un incidente della circolazione che solo per pura fortuna non ha coinvolto terze persone, limitandosi a causare danni materiali.

In simili circostanze, la durata fissata dall'autorità dipartimentale e confermata dal Consiglio di Stato appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla commisurazione della durata della misura adottata.

                                   5.   Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e cpv. 3, 23 cpv. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC; 33 cpv. 1 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.

                                   3.   Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2002.207 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.11.2002 52.2002.207 — Swissrulings