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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 07.06.2002 52.2002.201

7. Juni 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,077 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00201  

Lugano 7 giugno 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Raffaello Balerna, quest'ultimo in sostituzione del giudice Werner Walser, impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 8 maggio 2002 della

__________  

contro  

la decisione 18 aprile 2002 del municipio di ______, che delibera alla ditta __________ la fornitura dell'arredamento mobile della __________;

viste le risposte:

-    27 maggio 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti

(ULSA);

-    27 maggio 2002 della __________;

-    29 maggio 2002 del municipio di ______;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il __________ il municipio di ______ ha indetto un pubblico concorso, retto dal CIAP, per la fornitura dell'arredamento mobile della __________ (FU n. __________ pag. __________);

che alla posizione 321.300 (pag 7) il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare

"le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei seguenti con tributi di legge:

·         AVS/AI/IPG

·         Assicurazione infortuni SUVA o istituto analogo

·         Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

·         Cassa pensione (LPP)

·         Contributi professionali (Associazione, Commissione paritetica o sindacato)

·         Imposte alla fonte

·         Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato",

 avvertendo, in particolare, che

"la mancata presentazione, con l'offerta, anche di un solo documento richiesto comporta l'immediata esclusione della stessa dal  concorso";

che al concorso hanno partecipato 15 ditte, fra cui la __________ con un'offerta di fr. 177'944.30;

che il verbale di apertura delle offerte non ha rilevato alcuna lacuna in punto alla sufficienza formale delle offerte pervenute;

che l'11 aprile 2002 l'Ufficio lavori sussidiati ed appalti (ULSA) ha espresso preavviso favorevole ad una delibera alla __________ (offerta 154'389.85) od alla __________ (offerta fr. 160'110.95);

che lo stesso ufficio ha invece proposto l'esclusione di 8 offerte, fra cui quella della ricorrente, siccome priva delle dichiarazioni comprovanti il pagamento degli oneri sociali;

che con decisione 18 aprile 2002 il municipio ha deliberato la fornitura alla ditta __________, escludendo l'offerta della __________ siccome sprovvista delle dichiarazioni summenzionate;

che contro questa decisione la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che l'insorgente sostiene di aver allegato all'offerta la documentazione richiesta dal capitolato; a sostegno della sua tesi produce i seguenti documenti:

- dichiarazione 7 dicembre 2001 della Cassa compensazione AVS   del Canton __________ comprovante il puntuale pagamento dei    contributi AVS / AI;

- dichiarazione 10 dicembre 2001 della __________, attestante il puntuale pagamento dei premi dell'assicurazione infortuni   e perdita di guadagno in caso di malattia;

- dichiarazione 7 dicembre 2001 della __________, attestante il puntuale pagamento dei premi Cassa pensioni LPP;

- dichiarazione 10 dicembre 2001 dell'Ufficio imposte del comune di   __________ attestante che la ditta __________   ha pagato tutte le imposte dell'anno 2001;

che, a mente dell'insorgente, eventuali difetti avrebbero dovuto essere rilevati al momento dell'apertura delle offerte; non rilevando il verbale d'apertura alcun difetto formale, l'esclusione dalla gara sarebbe quindi ingiustificata;

che all'accoglimento del ricorso si è opposto l'ULSA, asserendo che la ricorrente avrebbe omesso di produrre la dichiarazione comprovante il pagamento delle imposte comunali;

che ad identica conclusione sono pervenuti il municipio e la __________ con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e l'impugnabilità del provvedimento sono incontestabilmente date (art. 15 cpv. 1 CIAP; 4 DLACIAP; § 33 a e d DirCIAP);

che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che la decisione impugnata esclude la ricorrente e delibera alla resistente __________;

che la ricorrente contesta anzitutto l'esclusione della sua offerta dall'aggiudicazione; subordinatamente censura la delibera;

che ai fini del presente giudizio occorre anzitutto verificare se sia giustificata la decisione del municipio di escludere la ricorrente dall'aggiudicazione per inosservanza della prescrizione del capitolato relativa alla documentazione che i concorrenti erano tenuti ad allegare all'offerta sotto comminatoria d'estromissione;

che, avendo il committente estromesso l'offerta della ricorrente senza valutarla, l'eventuale accoglimento del ricorso comporta inevitabilmente l'annullamento della delibera impugnata, con conseguente rinvio degli atti al municipio affinché - valutata l'offerta della ricorrente - renda una nuova decisione sulle offerte rimaste in lizza;

che, per principio, al momento dell'apertura delle offerte il committente è tenuto a verificare la completezza della documentazione d'offerta inoltrata dai concorrenti; eventuali insufficienze devono essere menzionate nel verbale di apertura;

che, in concreto, il verbale di apertura non ha rilevato alcuna insufficienza dell'offerta presentata dalla ricorrente; in particolare, non ha constatato che la ricorrente avrebbe omesso di allegare la documentazione richiesta dalla posizione 321.300 del capitolato a comprova del pagamento dei contributi sociali;

che, già stando al verbale d'apertura, l'offerta in esame dovrebbe pertanto essere considerata completa;

che, ad ogni buon conto, l'offerta della ricorrente trasmessa dal municipio a questo tribunale risulta corredata dagli stessi documenti che la __________ ha allegato al ricorso in esame, ossia:

- dichiarazione 7 dicembre 2001 della Cassa compensazione AVS   del Canton __________ comprovante il puntuale pagamento dei contributi AVS / AI;

- dichiarazione 10 dicembre 2001 della __________, attestante il puntuale pagamento dei premi dell'assicurazione infortuni   e perdita di guadagno in caso di malattia;

- dichiarazione 7 dicembre 2001 della __________, attestante il puntuale pagamento dei premi Cassa pensioni LPP;

- dichiarazione 10 dicembre 2001 dello Steueramt del comune di   __________ attestante che la ditta __________   ha pagato tutte le imposte dell'anno 2001;

che nel canton __________ le imposte cantonali e comunali vengono pagate al comune, per cui la dichiarazione dello Steueramt di __________ attesta il pagamento tanto delle imposte cantonali, quanto di quelle comunali;

che del tutto infondata appare di conseguenza la decisione dell'ULSA, ripresa dal municipio, di escludere la ricorrente dalla gara per non aver prodotto la dichiarazione attestante il pagamento delle imposte comunali;

che, stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata siccome lesiva del diritto,

che gli atti vanno rinviati al municipio affinché, valutata l'offerta della __________ in base ai criteri d'aggiudicazione, renda una nuova decisione sulla base delle due offerte rimaste in gara;

che la tassa di giustizia è a carico del comune resistente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; § 23 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§   Di conseguenza:

1.1.   la decisione 18 aprile 2002 del municipio di ______ che delibera alla __________ la fornitura dell'arredamento mobile per la __________ è annullata;

1.2.   gli atti sono rinviati al municipio di ______ per nuova decisione.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico del comune resistente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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