Incarto n. 52.2002.00199
Lugano 16 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 maggio 2002 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 aprile 2002 del Consiglio di Stato, no. 1964, che ha respinto l'impugnativa presentata dal ricorrente avverso la risoluzione 7 marzo 2002, con cui la Sezione della circolazione gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore, stabilendo che nessun riesame potrà essergli concesso prima del febbraio 2004;
vista la risposta 21 maggio 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Nel settembre 1977 __________, classe __________, ha ottenuto la licenza di condurre veicoli della categoria B. In seguito egli è stato oggetto di diversi provvedimenti amministrativi, ossia:
26.07.1976: revoca di 6 mesi per aver circolato quale allievo conducente non accompagnato e per aver urtato un veicolo parcheggiato, perdendo la padronanza di guida, sbandando e finendo contro un muro;
28.12.1977: revoca di 10 mesi per circolazione in stato di ebrietà ed invasione della corsia di contromano causando una collisione;
09.05.1979: revoca di 2 anni per circolazione in stato di ebrietà, perdita di padronanza ed urto contro un muro e per aver circolato successivamente malgrado il sequestro della revoca;
18.09.1981: revoca di 3 anni, 6 mesi e 15 giorni per circolazione in stato di ebrietà, perdita di padronanza finendo in una scarpata;
06.10.1983: istanza di riesame della precedente decisione di revoca parzialmente accolta; riammissione cat. F;
01.07.1985: riammissione alla LAC;
18.12.1987: revoca a tempo indeterminato;
31.03.1988: riammissione;
19.07.1989: revoca di 4 anni ed obbligo di superare nuovi esami teorici e pratici per aver circolato in stato di ebrietà ed aver causato un tamponamento;
07.02.1990: ricorso contro la decisione di revoca parzialmente accolto: riduzione del periodo di revoca a 3 anni e proscioglimento dall'obbligo di superare nuovi esami;
04.06.1991: riammissione alla guida (certificato medico);
b) Il 9 settembre 2001, alle ore 01.45, __________ ha circolato a __________ in stato di ebrietà, rendendosi protagonista di un tamponamento risoltosi con soli danni materiali. È stato accertato un tasso di concentrazione alcolica del 2.81-3.15‰. La licenza di condurre gli è subito stata ritirata.
B. Sulla base della perizia 24 dicembre 2001 allestita da Ingrado Centro di cura dell'alcolismo, il 7 marzo 2002 la Sezione della circolazione gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre, disponendo di non concedergli alcun riesame prima del mese di febbraio 2004. La sua riammissione alla guida è stata subordinata al superamento di un esame psicotecnico ed alla presentazione di un certificato medico e di un rapporto Ingrado attestanti, dopo un periodo di controllo di 24 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche.
C. Con decisione 23 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato da __________ ed ha confermato la decisione dipartimentale. L'Esecutivo cantonale ha in sostanza motivato la propria decisione facendo riferimento alle risultanze del referto peritale ed ha ritenuto il ricorrente inidoneo a condurre veicoli a motore.
D. Contro tale decisione __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento del provvedimento pronunciato nei suoi confronti e postulando l'inflizione di una misura di revoca a scopo di ammonimento della durata di sei mesi o al massimo di un anno. Lamenta una violazione del principio della proporzionalità. Egli ha cagionato solamente un leggero tamponamento con modesti danni materiali ed inoltre dal 1991 fino al 9 settembre 2001 non ha commesso infrazioni. Contesta che il perito __________, con cui avrebbe avuto solo un breve colloquio, abbia adeguatamente considerato il parere del suo medico curante dott. __________ e si duole che non siano state assunte nuove prove.
E. All'accoglimento dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, che si riconferma nelle conclusioni contenute nel giudizio in esame.
Considerato, in diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 LALCStr. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine. La generica richiesta di assunzione di nuove prove, senza alcuna indicazione precisa sulle stesse, va in ogni caso respinta. Le prove presenti nell'incarto appaiono infatti sufficienti a questo tribunale per l'evasione del gravame (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2. A norma dei combinati art. 16 cpv. 1 e 14 cpv. 2 lett. c LCStr, la licenza di condurre dev'essere revocata se il conducente è dedito al bere o ad altre forme di tossicomania che possono diminuirne l'idoneità alla guida. La licenza di condurre è revocata per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa d’alcolismo o altra forma di tossicomania oppure per motivi caratteriali o altri motivi; la revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno; nel caso di revoca per motivi medici non vi è periodo di prova (art. 17 cpv. 1 bis LCStr). La durata minima legale della revoca (l'art. 17 cpv. 1 lett. d) e il periodo di prova connesso con la revoca di sicurezza (art. 17 cpv. 1 bis) non possono essere ridotti.
3. 3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la revoca della licenza sulle risultanze del referto del lic. phil. __________. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente ne mette in dubbio le conclusioni, ritenendole emanate senza sufficienti approfondimenti.
3.2. Il perito ha avuto un colloquio personale con l'interessato, l'ha sottoposto a diversi test ed ha tenuto conto delle risultanze del certificato medico del dr. __________ (perizia pag. 2 in fondo). Richiamati anzitutto i numerosi precedenti amministrativi di __________, l'esperto ha sottolineato come in occasione della sua ultima riammissione alla guida nel 1991 era stato indicato che “il signor __________ sa che si gioca l’ultimissima carta con la circolazione e che la revoca la prossima volta sarebbe definitiva”. Il perito si è poi chinato sul certificato medico del dr. __________, il quale ha posto in evidenza le capacità astinenziali dell’interessato tra un episodio acuto e l’altro di abuso alcolico dipsomanico occasionale, reattivi alla grave situazione di salute del figlio. Il lic. phil. __________ ha tuttavia pure osservato che la nascita di questo figlio risale al 1988, per cui non può essere posta in relazione con gli abusi alcolici precedenti. Il perito ha pure preso atto che il dr. __________, da un punto di vista medico, ha giudicato __________ idoneo alla guida solo a determinate condizioni (due controlli al mese e l’assunzione continuata di un antidepressivo). A torto quindi l'insorgente sostiene che non si sarebbe tenuto in debito conto il parere del suo medico curante.
Nei risultati dei test esperiti il perito ha ravvisato una seria problematica alcolcorrelata o addirittura etilistica ed un profilo etilistico della personalità, nonché la presenza di difese consapevoli nell’affrontare tali test. Egli ha infine osservato che l’attribuzione degli eccessi etilici era prevalentemente eterodiretta ed ha sottolineato l’ottima sopportazione alcolemica del peritato che non sentendosi ubriaco non era consapevole (né al momento dei fatti, né a quello della perizia) del pericolo che provocava circolando in tale stato.
Sulla scorta di quanto sopra, il perito ha ravvisato un consumo alcolico smodato occasionale, che in passato può essere stato abituale o molto frequente con una marcata elevazione della tolleranza alcolemica e lo ha qualificato come altamente problematico. Vista la sottovalutazione della pericolosità degli eccessi alcolici per la guida da parte dell'esaminato e la sua assoluta incapacità a tenerne conto in determinate circostanze, nonché il limitato effetto preventivo delle precedenti misure di ammonimento, il perito ha concluso per una prognosi favorevole poco realistica e priva di elementi oggettivi di sostegno, mentre ha considerato probabile una ricaduta.
3.3. La perizia del lic. phil. __________ appare fondata ed attendibile ed il suo procedere puntuale e scrupoloso. Inoltre l'analisi effettuata non appare in contrasto con quanto espresso dal medico curante dell'insorgente, ritenuto che il perito si è chinato su aspetti psicologici non considerati dall'esame del dr. __________.
Il referto, che verte unicamente sull'idoneità dell'interessato alla guida, è chiaro ed approfondito. Non si può pertanto rimproverare alle autorità inferiori d'aver aderito alla prognosi chiaramente negativa formulata dall'esperto.
3.4. Da quanto esposto discende che le condizioni giustificative di una revoca a scopo di sicurezza per problemi alcolcorrelati sono adempiute, per cui il provvedimento adottato dalla Sezione della circolazione si rivela giustificato.
4. Rimane da esaminare se la misura concernente il periodo di prova della durata di 2 anni è proporzionata alla fattispecie.
4.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per motivi che non siano medici, deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfristwirkung; cfr. R. Schaffhauser, op. cit., n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199).
4.2. Come si è visto, il ricorrente è già stato oggetto di ben quattro misure di revoca della licenza di condurre per guida in stato di ebrietà per complessivi 8 anni e 10 mesi. È ben vero che dall'ultimo provvedimento amministrativo adottato nei suoi confronti è trascorso un decennio, ma è altrettanto vero che il tasso alcolico accertato il 9 settembre 2001 era elevato (2.81-3.15‰) e che l'insorgente ha causato un incidente della circolazione. Malgrado i lunghi periodi di revoca scontati in passato, l'insorgente non ha pertanto tratto alcun insegnamento ed è ricaduto nei suoi vecchi errori. Le precedenti revoche non hanno quindi raggiunto lo scopo voluto. D’altro canto, dal rapporto 11 dicembre 2001 redatto da __________ attivo presso Ingrado, risulta che anche nel 1994 __________ ha avuto una ricaduta etilica. Pure il dott. __________, che segue il paziente da anni, è al corrente dell’esistenza di abusi etilici occasionali. I fatti del settembre 2001 non rappresentano pertanto un evento isolato.
4.3. In simili circostanze, la durata fissata dall'autorità dipartimentale e confermata dal Consiglio di Stato appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. Ancorché severa, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all’autorità competente in ordine alla commisurazione della durata della misura adottata.
5. Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. c, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1 bis e cpv. 3, 23 cpv. 3 LCStr, 33 cpv. 1 OAC, 10 LALCStr, 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria