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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.01.2003 52.2002.186

21. Januar 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,733 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.186  

Lugano 21 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 2 maggio 2002 di

__________  

contro  

la decisione 17 aprile 2002, no. 1750, del Consiglio di Stato, statuente, quale autorità di vigilanza sui comuni, sull'istanza d'intervento 29 agosto 2001 del comune di __________, in materia di determinazione di domicilio;

viste le risposte:

-    16 maggio 2002 del Dipartimento delle istituzioni;

-    22 maggio 2002 del municipio di __________;

-    31 maggio 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   A far tempo dal mese di settembre del 2000, il qui ricorrente __________ ha trasferito il proprio domicilio da __________ a __________, entrambi comuni in cui possiede da parecchi anni un'abitazione.

                                         Fondandosi sulle indicazioni fornite dall'insorgente nell'ambito di un ricorso interposto contro la tassa di raccolta dei rifiuti, con decisione formale 16 maggio 2001 il municipio di __________ ha ritenuto adempiti i presupposti per considerare l'insorgente stesso domiciliato nel proprio comune, preavvisando l'inoltro al comune di __________ di una richiesta in tal senso. La risoluzione non è stata impugnata. Opposto al diniego del municipio di __________ di trasferire gli atti, il comune di __________, con istanza 29 agosto 2001, ha chiesto l'intervento del Consiglio di Stato per determinare in via definitiva il domicilio del ricorrente.

                                   B.   Con giudizio 17 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha evaso la suddetta istanza, stabilendo che __________ è domiciliato a __________ e invitando il comune di __________ a trasmettere gli atti di domicilio all'ufficio controllo abitanti di __________.

                                          In sostanza, sulla base degli accertamenti istruttori esperiti, il Governo ha ritenuto che l'insorgente abbia mantenuto a __________ i rapporti personali, affettivi e professionali più intensi mentre che a __________ si rechi per trascorrere il tempo libero.

C.  Contro la predetta pronuncia governativa, __________ si aggrava ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.

      Sostiene di pernottare a __________ con una delle figlie, pure domiciliata in questo comune, mentre la moglie e l'altra figlia avrebbero intenzione di trasferirsi non appena quest'ultima avrà terminato la scuola che frequenta a __________. Dal profilo professionale, adduce di curare la parte commerciale della propria attività di negoziante di vini a __________, mentre a __________ avrebbe solo le cantine. Il centro dei suoi interessi sarebbe pertanto a __________, dove vanta peraltro le migliori amicizie ed è anche membro della locale commissione della gestione.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il municipio di __________, senza formulare osservazioni. Il municipio di __________ postula invece, in sostanza, l'annullamento della risoluzione governativa impugnata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a giudicare le decisioni emanate dal Consiglio di Stato agente quale autorità di vigilanza sui comuni e la legittimazione attiva dell'insorgente discendono dall'art. 207 cpv. 2 LOC. Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

2.   In via preliminare, ci si potrebbe invero chiedere se l'atto 29 agosto 2001 del comune di __________, trattato come istanza di intervento, non configurasse piuttosto gli estremi di un ricorso contro la decisione 24 agosto 2001 con cui il municipio di __________ non ha aderito alla richiesta di trasferimento del domicilio del ricorrente avanzata dal suddetto comune. L'istanza di intervento è infatti un rimedio di diritto sussidiario, riservato ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale (art. 196a cpv. 1 LOC). D'altra parte, alla procedura prevista dall'art. 16 cpv. 2 del Regolamento sul controllo degli abitanti e delle imprese avrebbe semmai potuto appellarsi il comune di __________, non già quello di __________.

Ci si potrebbe pure interrogare sul valore pregiudiziale della risoluzione 16 maggio 2001 del municipio di __________, che ha stabilito il domicilio del ricorrente nel medesimo comune. Siccome tale decisione è cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato avrebbe anche potuto, se non addirittura dovuto, prescindere da un esame di merito della fattispecie, in assenza di fatti nuovi. Appare inoltre dubbio il fatto che, in questa sede, il ricorrente possa, seppur indirettamente, rimettere in discussione la suddetta risoluzione, che allora non aveva impugnato. D'altro canto, va tuttavia rilevato che, in sostanza, è comunque stato lo stesso comune di __________ a chiedere al Governo un riesame di merito della propria decisione 16 maggio 2001. 

Ad ogni modo, le questioni a cui si è accennato possono rimanere aperte, perché, per i motivi esposti in seguito, risultano comunque ininfluenti per l'esito dell'impugnativa. 

                                   3.   L'art. 24 cpv. 1 Cost. garantisce la libertà di domicilio, disponendo che ogni persona di cittadinanza svizzera può stabilirsi in qualsiasi luogo del Paese. Tale norma non conferisce tuttavia il diritto di designare come domicilio (residenza) un luogo qualsiasi, con il quale non si intrattengono particolari rapporti.

                                         Sul piano cantonale, l'art. 6 LOC stabilisce che è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio della LOC, ripreso dall'art. 2 LT, si riallaccia al concetto di domicilio civile retto dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato di stabilirvisi durevolmente (cfr. DTF 97 I 3, consid. 3; RDAT 1982, p. 71 ss; Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, N. 3 ss ad art. 23; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen, in: Schweizerisches Privatrecht, vol. II, p. 286 ss).

Vi è residenza, secondo le norme succitate, quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali.

L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6 LOC l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto.

L'accertamento operato dal municipio giusta l'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di una determinata persona rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'esecutivo comunale dall'art. 106 lett. e LOC, norma che obbliga quest'ultimo a tenere ed aggiornare i cataloghi civici, i ruoli della popolazione e gli altri registri che la legge gli impone di allestire (ad es. l'elenco dei contribuenti prescritto dall'art. 195 LT). Tale accertamento non si limita a determinare il luogo in cui l'interessato risiede e che ha concretamente posto al centro delle sue relazioni personali, ma si pronuncia anche sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi durevolmente, che può essere dedotta dalle circostanze oggettive.

4.   4.1. In concreto, l'insorgente ha sempre avuto il proprio domicilio a __________, dove è cresciuto, si è formato una famiglia, possiede un'abitazione ed esercita la propria attività professionale. Nel corso del mese di settembre del 2000 egli ha trasferito il domicilio a __________, dove è pure proprietario di una casa. Nell'ambito dell'impugnativa 2 aprile 2001 interposta contro la tassa di raccolta dei rifiuti intimatagli dal comune di __________, l'insorgente ha contestato l'applicazione dei parametri previsti per i non domiciliati, asserendo di abitare regolarmente a __________ con la famiglia, di gestire nel medesimo comune un negozio di generi alimentari e vini e di possedere a __________ solo una casa di vacanza.

      Sulla scorta di tali inequivocabili indicazioni, non presta certamente il fianco a critiche la decisione del municipio di __________ di considerare l'insorgente domiciliato nel proprio comune, centro delle sue relazioni personali ed anche professionali. È del resto significativo che egli non abbia impugnato questa risoluzione, ritenendo l'esito scontato.

      4.2. La pretesa di rimettere in discussione dopo pochi mesi la deduzione tratta dall'esecutivo di __________, senza per giunta invocare qualsivoglia cambiamento delle circostanze, appare infondata. L'audizione esperita dalla Sezione degli enti locali, per quanto attendibile, conferma del resto che le relazioni più intense rimangono a __________. Qui continuano infatti ad essere domiciliate e a vivere effettivamente la moglie e una figlia, studentessa a __________, mentre l'altra figlia, che pure ha trasferito il domicilio a __________, si trovava in Germania, al momento dell'audizione, per un soggiorno linguistico. Dal punto di vista professionale, l'attività di commerciante dell'insorgente ruota incontestabilmente attorno al negozio e alle cantine situate a __________. Il suo ruolo nella gestione del commercio di famiglia non può del resto venir minimizzato, considerati l'età dell'anziana madre ed il decesso delle due zie, che, a suo dire, si occupavano del negozio, nonché la menomazione fisica della moglie.

Le affermazioni dell'insorgente circa il suo costante pernottamento a __________, dove trascorrerebbe anche di giorno la maggior parte del tempo, avendo ridotto l'attività professionale, non trovano invero riscontro oggettivo nei dati relativi al consumo di elettricità, assunti dal Consiglio di Stato. Al contrario, dal momento del trasferimento di domicilio si è registrato un calo, tutto sommato anche sensibile, dei consumi nell'abitazione di __________, rispetto agli anni precedenti. Le autorità di __________ hanno peraltro ribadito a più riprese di aver constatato la presenza regolare del ricorrente in paese, notandolo anche durante i fine settimana, confutando così le allegazioni dell'usciere comunale di __________, almeno parzialmente di indirizzo opposto. Ad ogni buon conto, in genere, il criterio qualitativo dell'intensità delle relazioni famigliari è prevalente sull'aspetto quantitativo del tempo trascorso in un determinato luogo.

L'assidua frequentazione di __________ da parte di tutta la famiglia durante i week-end non permette di configurare tale comune diversamente che quale luogo di residenza secondaria. Nemmeno i rapporti d'amicizia intrattenuti in questo comune portano a diversa conclusione. Infine, l'asserita intenzione di andare ad abitare nel villaggio dell'alta valle in pianta stabile con l'intera famiglia è irrilevante, fintanto che non sarà seguita da fatti concreti. 

5.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è dunque nel comune di __________ che deve essere individuato il centro degli interessi del ricorrente e pertanto il suo domicilio, ai sensi degli art. 6 LOC e 23 CC.

      Il ricorso va di conseguenza respinto e la risoluzione governativa impugnata confermata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 24 Cost.; 23 CC; 6, 106, 207 LOC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 900.--, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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