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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 06.09.2002 52.2002.171

6. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,427 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00171  

Lugano 6 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 22 aprile 2002 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1336) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 28 gennaio 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio dei permessi, del Dipartimento delle istituzioni gli ha ordinato di rimuovere dal locale notturno "__________" gli apparecchi in sovrannumero;

viste le risposte:

-    30 aprile 2002 del Consiglio di Stato;

-    10 maggio 2002 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

-    13 maggio 2002 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il ricorrente __________ è titolare del locale notturno "__________", situato nella zona artigianale - commerciale di __________. L'esercizio pubblico, aperto come bar nel 1992 assieme all'attigua sala giochi, è stato trasformato nel 1998 in locale notturno. Il bar era costituito da un vasto locale (m 27 x 9.50), destinato in parte alla ristorazione vera e propria (m 8 x 9.50) ed in parte al gioco del biliardo (m 19 x 9.50).

Il 4 ottobre 2001 l'ispettore dell'Ufficio dei permessi del Dipartimento delle istituzioni ha constatato che nello spazio destinato al gioco del biliardo erano rimasti installati sette tavoli da gioco, un tavolo da carambola e due videogiochi. Con diffida 17 ottobre 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, (SPI), Ufficio dei permessi (UP) ha invitato il ricorrente a ridurre gli apparecchi da gioco a quattro in conformità di quanto dispone l'art. 112 RLEsPub.

Con decisione 28 gennaio 2002 l'autorità cantonale gli ha negato il permesso di mantenerli, ordinandogli di ridurli a quattro e di rimuovere quelli in sovrannumero.

                                  B.   Con giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.

Disattese le contestazioni sollevate dal ricorrente nei confronti degli art. 54 LEsPubb e 112 RLEsPub, il Governo ha in sostanza ritenuto che i tavoli da biliardo costituissero apparecchi da gioco assoggettati alla limitazione sancita dalle predette normative, escludendo che analoghe situazioni permettessero di invocare con successo il principio della parità di trattamento nell'illegalità.

                                  C.   Contro il predetto giudizio il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e sollecitando l'autorizzazione a mantenere nell'esercizio pubblico "le strutture attualmente a disposizione degli avventori".

L'insorgente ribadisce che i tavoli da biliardo non sono apparecchi da gioco ai sensi degli art. 54 LEsPubb e 112 RLEsPub. Si tratterebbe di costosi impianti destinati alla pratica di un'attività sportiva, che a differenza dei comuni apparecchi da gioco non dispongono di alcun congegno automatico. La loro presenza andrebbe quindi ammessa così come è ammessa in altri esercizi pubblici. Non costituendo fonte di disturbo per gli avventori dell'esercizio pubblico, conclude, non ricadrebbero sotto il limite fissato dalle norme succitate.

                                  D.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene l'UP, che contesta le tesi dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo può essere ammessa in base all'art. 71 cpv. 3 LEsPubb, interpretato in modo estensivo al fine di rispondere alle esigenze poste dall'art. 6 CEDU (STA 11.1.2002 in re __________). Pur non avendo direttamente per oggetto la patente d'esercizio pubblico, la decisione ne delimita infatti il contenuto e l'estensione.

Al ricorrente, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato, va riconosciuta la legittimazione attiva.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione del locale notturno "__________" è sufficientemente nota a questo tribunale, che ha già dovuto occuparsene a più riprese. Il sopralluogo e l'interrogatorio formale, chiesti dall'insorgente, non appaiono quindi atti a procurare la conoscenza di ulteriori fatti utili per il giudizio.

                                   2.   L'art. 54 cpv. 1 LEsPubb demanda al regolamento il compito di stabilire le condizioni per l'installazione e il numero di apparecchi da gioco e di musica. Fondandosi su questa disposizione, il legislatore delegato ha stabilito che il gerente è autorizzato ad installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco, a meno che non disponga di una sala principalmente destinata a tali apparecchi, nel qual caso il numero degli stessi non può superare le quattro unità (art. 112 RLEsPub).

Il ricorrente ha rinunciato a riproporre esplicitamente le contestazioni che ha sollevato senza successo davanti al Consiglio di Stato con riferimento a queste disposizioni. In assenza di specifiche contestazioni al riguardo, il Tribunale cantonale amministrativo non ha motivo di scostarsi dalle pertinenti ed esaurienti considerazioni con cui l'istanza inferiore ha confermato la legittimità delle limitazioni sancite dall'art. 112 RLEsPub. Ai fini del giudizio, è sufficiente qui ricordare che tali vincoli sono essenzialmente volti a disciplinare la conduzione degli esercizi pubblici, promuovendo la qualità dei servizi offerti attraverso la tutela degli avventori dai disturbi arrecati dall'uso degli apparecchi da gioco.

                                   3.   Infondate sono le eccezioni che il ricorrente solleva anche in questa sede in relazione all'assoggettamento dei biliardi alle limitazioni poste dall'art. 112 RLEsPub.

Il termine "apparecchio da gioco", di cui alla norma in esame, va inteso in senso lato. Considerate le finalità perseguite da tale norma, sono per principio da considerare apparecchi da gioco tutte le installazioni, fisse o mobili, che servono all'esercizio di attività ludiche, ovvero di attività ricreative che per le loro caratteristiche sono atte a procurare divertimento a chi le pratica ed a chi vi assiste in qualità di spettatore.

In quest'ottica, un tavolo da biliardo può senz'altro essere considerato alla stregua di un impianto destinato all'esercizio di un'attività ludica. Poco importa che questa sia esercitata a scopo sportivo o addirittura professionale. Decisivo è l'aspetto ludico. Le dimensioni, il peso ed il costo elevato dei tavoli non impongono una diversa conclusione. Pure irrilevante è il fatto che i biliardi in rassegna non dispongano di congegni automatici, che si distinguano nettamente dai giochi elettronici e che non soggiacciano alla legislazione disciplinante l'esercizio degli apparecchi automatici. Né permette di accreditare la tesi del ricorrente il fatto che questo gioco sia generalmente praticato senza il clamore e le manifestazioni di partecipazione emotiva, che caratterizzano altre attività ludiche. L'assoggettamento degli impianti destinati all'esercizio di attività ludiche ai vincoli posti dall'art. 112 RLEsPub non può dipendere dall'importanza delle immissioni di natura fonica ingenerate.

Da questo profilo, la decisione sfugge pertanto alle critiche del ricorrente.

                                   4.   Da respingere, per gli stessi motivi esposti dal Consiglio di Stato, sono pure le censure che il ricorrente ripropone con riferimento alla parità di trattamento ed al fatto che in altri esercizi pubblici l'autorità cantonale ammetterebbe la presenza di infrastrutture per il gioco.

È ben vero che alcuni stabilimenti destinati ad attività ricreative dispongono di infrastrutture volte a soddisfare le esigenze di ristorazione dei loro utenti. Dal fatto che la legislazione sugli esercizi pubblici conceda la possibilità di aprire mescite (art. 35 RLEsPub) non si può tuttavia dedurre alcun diritto di dotare un locale notturno di un numero di apparecchi da gioco superiore al limite fissato dall'art. 112 RLEsPub.

Ma anche ammettendo che, nei tre casi citati dal ricorrente, l'autorità cantonale tolleri la presenza di apparecchi da gioco in sovrannumero, il principio della parità di trattamento nell'illegalità non permetterebbe comunque di giungere a conclusioni a lui più favorevoli. Ove l'interesse pubblico non porti a considerare comunque prevalente il principio di legalità, tale principio può infatti essere invocato con successo soltanto quando viene dimostrata l'esistenza di una prassi contraria alla legge che l'autorità non intende abbandonare (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 71 B I seg.). Ipotesi, quest'ultima, che nell'evenienza concreta non si verifica sia perché gli esercizi pubblici in questione non sono locali notturni e presentano caratteristiche diverse da quelle del "__________", sia perché dal trattamento loro riservato dall'autorità cantonale non può essere dedotta l'esistenza di alcuna prassi, poco importa se conforme o contraria alla legge.

                                   5.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando l'ordine di rimozione degli apparecchi da gioco in sovrannumero. Resta ovviamente impregiudicata la facoltà del ricorrente di dar seguito all'ingiunzione, scorporando lo spazio che li ospita, in modo da ridurre le dimensioni del locale notturno.

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 54, 71 LEsPubb; 112 RLEsPub; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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