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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.07.2002 52.2002.163

30. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,314 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00163  

Lugano 30 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 18 aprile 2002 del

Comune di __________  

contro  

la decisione 20 marzo 2002 del Consiglio di Stato (n. 1313) che annulla la decisione 5 giugno 2001 con cui il municipio di __________ ha rilasciato al comune la licenza edilizia per la posa di un contenitore per rifiuti domestici su via __________ (part. n. __________ RF);

viste le risposte:

-    30 aprile 2002 del Consiglio di Stato;

-      6 maggio 2002 della comunione ereditaria fu __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

A.      Il 27 giugno 2001 il comune di __________ ha chiesto al municipio il rilascio del permesso in sanatoria per un contenitore collettivo di rifiuti domestici del tipo Molok, che aveva posato senza particolari formalità sul campo stradale di via __________, in prossimità dell’intersezione con via __________, davanti all'ingresso dello stabile d’appartamenti di proprietà della comunione ereditaria fu __________ (part. n. __________ RF).

L’impianto è costituito da un cilindro del diametro di m 1.60, alto m 2.70 e chiuso da un coperchio ribaltabile, che è stato interrato nel sedime della strada, a 25 cm dal ciglio, rispettivamente dal confine del fondo suddetto, in modo da sporgere dal suolo per un’altezza di m 1.10. Perpendicolarmente al ciglio della strada, di qua e di là del contenitore, sono inoltre state posate due transenne metalliche.

Alla domanda si è opposta la comunione ereditaria qui resistente, ravvisando una violazione delle norme di PR sulle distanze nel fatto che il contenitore è stato posato ad appena 25 cm dal confine del suo fondo verso la strada, rispettivamente a m 2.05 dallo stabile d’appartamenti.

B.      Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio (SPAA), il 15 gennaio 2002 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l’opposizione dei vicini.

L’autorità comunale ha in sostanza ritenuto che l’impianto non soggiacesse alle distanze applicabili alle costruzioni.

C.     Con giudizio 20 marzo 2002 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l’impugnativa contro di esso inoltrata dall’opponente.

Aderendo alla tesi della ricorrente, il Governo ha invece ritenuto che l’impianto fosse una costruzione principale e che fosse tenuta al rispetto della distanza minima di 4.00 m dal confine, prescritta dall’art. 7 NAPR. Ha inoltre negato che potesse essere configurato alla stregua di una costruzione sotterranea rientrante nei limiti ammessi dall’art. 17 RE.

D.     Contro il predetto giudizio governativo, il comune si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il ripristino della licenza accordatagli dal suo municipio.

Posti in evidenza i vantaggi dell’impianto, l’insorgente nega che quest'ultimo sia da configurare alla stregua di una costruzione principale soggetta alle norme sulle distanze. Si tratterebbe di una costruzione particolare che, non esplicando gli stessi effetti di un edificio, non sarebbe soggetta a questi vincoli. Non si giustificherebbe inoltre negarle la qualifica di costruzione accessoria soltanto perché risulta posata su suolo pubblico. L’art. 17 RE richiamato dal Consiglio di Stato non sarebbe infine applicabile.

E.      All’accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e la comunione ereditaria __________, che contesta le tesi dell’insorgente con argomenti di cui si dirà semmai nei seguenti considerandi.

Considerato,                  in diritto

1.Nella misura in cui la controversa licenza è stata rilasciata in base alla LE, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE. Certa è la legittimazione attiva del comune, direttamente e personalmente toccato dal giudizio impugnato.

Da questo profilo, il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

L’impugnativa può essere evasa sulla base degli atti senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 3 RLE cpv. 1 lett. a), non soggiacciono a licenza edilizia secondo la LE gli edifici o impianti la cui approvazione è disciplinata dalla LStr.

Il permesso per la costruzione di strade pubbliche o aperte al pubblico (art. 1 cpv. 1 LStr), ossia di opere destinate alla circolazione dei veicoli e dei pedoni (art. 2 cpv. 1 LStr), è rilasciato dal Tribunale d'espropriazione, che decide definitivamente (art. 33 LStr). Questa particolare e per molti aspetti anomala competenza del Tribunale d'espropriazione non è circoscritta alla costruzione di strade, ma si estende a tutte le opere edilizie, di natura stabile e permanente, che insistono sul campo stradale (cfr. RDAT 1993 II n. 39). Soggiacciono quindi all'approvazione da parte del Tribunale d'espropriazione, tanto le costruzioni che servono direttamente alla circolazione stradale, agevolandola od ostacolandola, quanto le opere edilizie che sono destinate ad altri scopi, ma che interferiscono con la circolazione dei veicoli a motore e dei pedoni, in quanto previste sull'area della strada definita dal PR.

                                   2.   2.1. Le strade sono aree utilizzate per la circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore o dei pedoni (art. 2 cpv. 1 LStr). Quelle di servizio hanno lo scopo di servire i fondi (art. 6 cpv. 5 LStr).

2.2. Giusta l’art. 22 cpv. 1 NAPR dei settori 2 e 3 di __________ (NAPR 2/3), "il piano del traffico e degli spazi pubblici, componente costitutiva del PR (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT; art. 5 lett. c NAPR 2/3) " indica la destinazione e la sistemazione generale delle strade di collegamento principali, delle strade di raccolta primarie e secondarie, delle strade di servizio ad orientamento veicolare e pedonale, delle strade forestali e per veicoli di servizio, delle piazze, dei percorsi pedonali e ciclabili e dei sentieri escursionistici".

"L'organizzazione del traffico, le alberature, la sistemazione degli spazi pubblici e di quelli privati aperti all'uso pubblico", soggiunge la norma in esame, "hanno carattere indicativo e saranno precisate dai progetti realizzativi" (cpv. 2).

2.3. Il piano del traffico di __________ definisce via __________ come una strada di servizio (SS 2) ad orientamento pedonale. Per definizione, questa strada è quindi un’area destinata alla circolazione dei veicoli a motore, dei veicoli senza motore e (soprattutto) dei pedoni (art. 2 cpv. 1 LStr), che serve a permettere l’accesso ai fondi circostanti (art. 6 cpv. 5 LStr).

Per via __________, il piano del traffico prevede soltanto un calibro di m 4.20. Non prevede né un arredo particolare, né di riservare spazi da destinare alla posa sul campo stradale di contenitori pubblici per la raccolta dei rifiuti urbani. Il campo stradale è riservato per tutta la sua estensione alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. L’ubicazione di tali impianti non è nemmeno prevista da un piano dei servizi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. o LALPT) o da altri piani settoriali sovrapposti a quello del traffico.

                                   3.   3.1. Nell’evenienza concreta, il controverso contenitore, posato dal municipio senza autorizzazione sul lato S di via __________, in prossimità dell’intersezione con via __________, va configurato alla stregua di una costruzione, ovvero di un’opera edilizia, rilevante dal profilo del diritto pianificatorio, edilizio ed ambientale, destinata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Considerate le sue finalità, l'impianto non è una costruzione destinata alla circolazione stradale. Insistendo sul campo stradale, che invade per buona parte del suo calibro, riducendolo sensibilmente, esso interferisce tuttavia sulla circolazione dei veicoli e dei pedoni. Si tratta quindi di una costruzione che deve essere autorizzata dal Tribunale d'espropriazione secondo la procedura retta dall'art. 33 LStr.

3.2. Con il giudizio qui impugnato, il Consiglio di Stato ha annullato la licenza edilizia rilasciata in sanatoria, secondo la procedura retta dalla LE, dal municipio di __________ al comune per la posa del controverso contenitore.

Seppur per motivi completamente diversi da quelli addotti dal Governo, la conclusione è esatta. Il ricorso va quindi respinto.

                                   4.   Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Le ripetibili sono invece a carico del comune, secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE, 3 RLE; 1, 2, 6, 33 LStr; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il comune di __________ rifonderà fr. 1'000.-- alla comunione ereditaria resistente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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