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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.08.2002 52.2002.138

20. August 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,707 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00138  

Lugano 20 agosto 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  9 aprile 2002 di

__________  

contro  

la risoluzione 20 marzo 2002 (n. 1333) del Consiglio di Stato, che ha respinto ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le decisioni 25 gennaio e 7 febbraio 2002 del Dipartimento delle opere sociali, Ufficio del veterinario cantonale, in materia di protezione di animali da reddito;

viste le risposte:

-    23 aprile 2002 del Consiglio di Stato,

-      3 maggio 2002 dell'Ufficio del veterinario cantonale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ è proprietaria a __________ di un'azienda agricola dove deteneva, tra l'altro, un toro.

Nel corso degli ultimi anni, sono giunte all'Ufficio del veterinario cantonale diverse lamentele da parte di alcuni cittadini sul modo in cui la ricorrente custodiva i suoi animali.

                                  B.   a) Il 17 gennaio 2002 un ispettore dell'Ufficio del veterinario cantonale è intervenuto presso l'azienda agricola di __________, riscontrando alcune carenze nelle cure prestate al toro custodito nel recinto adiacente alla vecchia stalla. Il bovino era incrostato di letame, che lo copriva lateralmente e posteriormente fino all'altezza del bacino, mentre gli unghioni non erano uniformi e presentavano una crescita eccessiva.

b) Fondandosi sulle premesse emergenze, con decisione 25 gennaio 2002 l'Ufficio del veterinario cantonale ha ordinato a __________ di garantire al toro condizioni di cura adeguate, come la pulizia del mantello e il regolare pareggio degli unghioni, e di mantenere pulita e asciutta la zona di riposo.

c) Il 6 febbraio 2002, dopo una nevicata, il medesimo ispettore ha accertato che le condizioni di cura e di tenuta del toro non erano migliorate. Il giorno successivo, l'Ufficio del veterinario cantonale ha quindi ordinato a __________ di macellare o trasferire l'animale presso una nuova stalla entro il 9 febbraio 2002, rendendola attenta che se l'ordine non fosse stato rispettato, l'autorità avrebbe evacuato d'ufficio l'animale e le avrebbe addebitato le relative spese. La decisione, intimata brevi manu all'insorgente, è stata resa sulla base degli art. 3, 5, 7 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli animali (LALPDA; RL 8.3.1.1.).

Ad un eventuale ricorso è stato tolto l'effetto sospensivo.

                                  C.   Con un unico giudizio 20 marzo 2002, il Consiglio di Stato ha respinto come ai considerandi i ricorsi interposti da __________ contro le decisioni 25 gennaio e 7 febbraio precedenti dell'Ufficio del veterinario cantonale.

Il Governo, preso atto che il toro era stato nel frattempo macellato, ha dichiarato privi di oggetto i gravami e ha posto a carico dell'insorgente la tassa e le spese di giudizio. Esso ha ritenuto che i ricorsi fossero in ogni caso da respingere nel merito, confermando gli argomenti addotti dall'autorità inferiore.

                                  D.   Contro il predetto giudicato governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di annullarlo insieme alle controverse decisioni dell'Ufficio del veterinario cantonale.

Ritiene di non essere parte soccombente e di non dover pagare la tassa di giudizio in quanto le sue impugnative sono divenute prive di oggetto a seguito della soppressione del toro. Critica in seguito il modo di agire dell'ispettore, che l'aveva avvertita del sopralluogo del 6 febbraio 2002 soltanto qualche ora prima del suo intervento, lasciandole un messaggio sulla segreteria telefonica rimasto inascoltato fino a tarda serata. Sostiene che le fotografie agli atti scattate nel corso dei diversi sopralluoghi sono frutto di una percezione soggettiva del funzionario e non ritraggono le reali condizioni in cui versava l'animale. Chiede che venga sentito il dr. __________, suo medico veterinario di fiducia.

                                  E.   All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato sia l'Ufficio del veterinario cantonale, quest'ultimo con osservazioni di cui si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale è data (art. 8 cpv. 2 LALPDA), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Non è necessario procedere all'audizione del dr. __________ in quanto tale mezzo di prova non appare idoneo a procurare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio. Tanto più che il veterinario è stato citato per testimoniare sullo stato di salute di un altro animale (v. doc. A).

                                   2.   L'insorgente sostiene che i suoi ricorsi 7 e 26 febbraio 2002 dinanzi al Consiglio di Stato dovevano essere, da quest'ultimo, semplicemente stralciati dai ruoli in quanto il toro era stato nel frattempo da essa soppresso. A partire da quel momento gli ordini di garantire delle cure adeguate all'animale, successivamente di evacuarlo, erano difatti diventati privi di oggetto.

L'argomento merita, in linea di principio, di essere esaminato, in quanto, se fondato, potrebbe avere un'influenza sull'aggravio della tassa di giustizia da parte dell'istanza inferiore (art. 28 PAmm). Nel caso in cui un ricorso diventa privo di oggetto, l'autorità deve infatti procedere, a questo scopo, all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 n. 27 pag. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, pag. 40 in alto).

                                   3.   3.1. L'art. 3 cpv. 1 della legge federale sulla protezione degli animali (LPDA; RS 455), prevede che chiunque tiene un animale o lo custodisce deve nutrirlo, prenderne cura e, ove occorra, dargli ricovero.

L'art. 1 cpv. 1 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) dispone che gli animali devono essere tenuti in modo che non turbi le loro funzioni corporee e il loro comportamento e che non superi le loro possibilità d'adattamento. Il cpv. 2 della medesima disposizione sancisce che la nutrizione, la cura e il ricovero sono adeguati se corrispondono, secondo il livello dell'esperienza e le conoscenze fisiologiche, etologiche e igieniche, ai bisogni dell'animale (v. anche art. 2 a 4 OPAn).

3.2. Gli organi incaricati dell'applicazione delle norme sulla protezione degli animali, tra cui l'Ufficio del veterinario cantonale, hanno il diritto all'ispezione di locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria (art. 3 e 7 cpv. 1 primo periodo LALPDA).

Essi intervengono se è accertato che gli animali sono trascurati in modo grave, denutriti, maltrattati o sottoposti a interventi illeciti. Se necessario possono sequestrarli cautelativamente, ricoverarli in luogo idoneo e, sentito il detentore, venderli, farli macellare o uccidere. Dedotte le spese e l'importo della pena pecuniaria, l'eventuale ricavo sarà consegnato al proprietario (art. 7 cpv. 2 LALPDA).

                                   4.   4.1. In concreto, dopo diverse segnalazioni da parte di terzi sul modo in cui la ricorrente teneva alcuni animali, l'ispettore __________ dell'Ufficio del veterinario cantonale ha ispezionato una prima volta il toro il 17 gennaio 2002 presso l'azienda agricola della ricorrente, constatando quanto segue:

"Il toro viene tenuto in un recinto di circa 36 mq (6mx6m), delimitato da un filo elettrico doppio, staccionata e muri di stalle. Su quasi metà del terreno è ammucchiata una grossa quantità di letame, che probabilmente funge da lettiera, mentre la restante parte del terreno è solo terra ormai dissestata dal peso dell'animale. Considerato che è già diversi mesi che non piove, si può immaginare come possa diventare il terreno in caso di pioggia. Nella zona dove è presente il letame è situato un riparo (tettoia), chiuso su due lati (ad angolo), di circa 4 mq di superficie e di 2.5 m di altezza. Il mucchio di letame è delimitato in alcuni punti da dei pezzi di ferro sporgenti, potenzialmente in grado di provocare delle ferite all'animale. Il toro non ha a disposizione del foraggio adeguato e nemmeno dell'acqua. L'animale è apparso in uno stato di evidente sofferenza: sono entrato nel recinto senza alcuna sua reazione. Si muove molto lentamente, sembra che abbia dolori. E' completamente imbrattato di letame a livello del ventre, dei fianchi, degli arti anteriori, quelli posteriori fino a livello della groppa"

(v. rapporto di controllo di medesima data e le fotografie, agli atti).

In sostanza, l'ispettore ha accertato che il toro era gravemente mal curato e mal custodito. Egli ha descritto in modo chiaro le condizioni dell'animale. Il funzionario non aveva alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non corrispondenti alla realtà. Se intenzionalmente avesse dichiarato il falso, egli sarebbe passibile di sanzioni penali e amministrative. Come se non bastasse, egli ha documentato fotograficamente, da angolazioni diverse, quanto constatato nel rapporto di ispezione.

A ragione l'autorità di prime cure ha quindi ordinato all'insorgente di garantire al toro delle condizioni di cura adeguate segnatamente per quanto riguardava la zona di riposo, che doveva essere pulita e asciutta, nonché la pulizia del mantello e il regolare pareggio degli unghioni.

4.2. Il 6 febbraio successivo, dopo una nevicata, il medesimo funzionario si è recato nuovamente sul posto, constatando, ancora una volta fotograficamente, che la ricorrente non aveva rispettato la decisione del 25 gennaio precedente. Certo, l'ispettore aveva avvertito __________ del suo nuovo intervento soltanto poco tempo prima e, essendo la stessa irreperibile, le aveva lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica. D'altra parte, però, date le condizioni in cui versava il toro, era indispensabile che l'autorità intervenisse immediatamente. Del resto, data l'urgenza, la presenza della detentrice dell'animale non era necessaria (v. art. 7 cpv. 2 LALPDA).

Di conseguenza, anche il successivo ordine consegnato brevi manu il 7 febbraio 2002 dall'Ufficio del veterinario cantonale a __________ di macellare o trasferire l'animale presso una nuova stalla entro il 9 dello stesso mese resiste perfettamente alle critiche dell'insorgente.

                                   5.   Sulla scorta di quanto precede, la decisione del Consiglio di Stato di caricare le spese alla ricorrente appare corretta, sicché il ricorso dev'essere respinto.

                                   6.   La tassa di giudizio per questa sede è posta a carico della ricorrente in quanto soccombente (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 3 LPDA; 1, 2, 3 e 4 OPAn; 3, 7 e 8 LALPDA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono poste a carico dell'insorgente.

                                   3.   Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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