Incarto n. 52.2001.00048
Lugano 15 ottobre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2001 di
__________ e __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 23 gennaio 2001, no. 346, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 27 settembre 2000 del municipio di __________ per la posa di un cancello a passo carrabile ed uno a passo pedonale, comprensivo di recinzione;
rilevato che in occasione dell’udienza di sopralluogo 12 giugno 2002, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti di togliere la vertenza mediante transazione in questi termini:
"1. I resistenti sono autorizzati a posare una cinta con un cancello munito di un dispositivo elettrico per l'apertura a distanza, abbinato ad un pulsante posato sul montante del cancello, per l'apertura da parte di chi è sprovvisto del comando a distanza. Sul cancello verrà applicato un segnale di divieto di sosta con l'indicazione "piazza di giro".
2. In caso di accettazione la causa verrà stralciata dai ruoli senza spese e senza ripetibili né di I.a né di II.a istanza.";
ritenuto che le parti hanno comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di accettare la proposta transattiva;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito;
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§ La decisione 23 gennaio 2001, no. 346, del Consiglio di Stato, è riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario