Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.07.2002 52.2001.338

5. Juli 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,216 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2001.00338  

Lugano 5 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi e Werner Walser

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  20 settembre 2001 di

__________  

contro  

la risoluzione 4 settembre 2001 (n. 4197) del Consiglio di Stato, che ha respinto il ricorso 5 luglio 2001 presentato dall'insorgente avverso la decisione 22 giugno 2001 con cui la __________ ha fissato in fr. 120.– (fr. 60.– per ogni letto) la tassa di soggiorno forfetaria per l'anno 2001 concernente una sua casa di vacanza situata ad __________;

viste le risposte:

-    2 ottobre 2001 della __________,

-    9 ottobre 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 17 febbraio 2000 __________ ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2000, la tassa di soggiorno forfetaria annuale a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanza situate nel suo comprensorio, fissandola in fr. 60.– per letto nelle zone accessibili con strada o con un mezzo collettivo di trasporto (comprese le teleferiche), rispettivamente in fr. 40.– per letto, in casi eccezionali, in alta montagna nelle zone non accessibili tramite la rete viaria.

                                  B.   Con decisione 22 giugno 2001, __________ ha emesso a carico di __________, domiciliato a __________, una tassa di soggiorno forfetaria per l'anno 2001 di fr. 120.– (fr. 60.– per ogni letto), concernente la casa di vacanza di sua proprietà situata ad __________ in località __________ (mapp. n. __________).

                                  C.   Con giudizio 4 settembre 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato da __________.

Il Governo, dopo aver considerato legittima la tassa di soggiorno forfetaria volta a finanziare le infrastrutture turistiche del comprensorio, ha ritenuto proporzionato l'importo di fr. 60.– per letto a carico del ricorrente, in quanto la sua residenza di vacanza è allacciata alla rete viaria.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando una riduzione al minimo legale della tassa di soggiorno (fr. 15.– per ciascun posto letto).

Il ricorrente ritiene eccessivo l'importo del tributo sostenendo che la sua casa, situata a 1800 m di quota, non è parificabile a una normale residenza di vacanza, in quanto non dispone della corrente elettrica ed è raggiungibile tramite una strada percorribile soltanto durante quattro mesi all'anno in una zona priva di strutture turistiche.

                                  E.   All’accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.

Ad identica conclusione perviene __________, con argomenti di cui si dirà semmai qui appresso.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 39 cpv. 2 LTur. La legittimazione attiva dell'insorgente è certa.

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Gli Enti turistici locali (in seguito: ETL) hanno il compito, tra l'altro, di incassare la tassa di soggiorno (art. 5 cpv. 2 lett. f LTur).

La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione (art. 15 cpv. 1 LTur). Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, tra i quali gli ospiti in appartamenti e case di vacanza privati (art. 15 cpv. 2 LTur).

I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso tra fr. 15.– e fr. 100.– per letto, a seconda dell'offerta turistica esistente nel comprensorio dell'ETL dove è ubicata la residenza (art. 17 cpv. 1 LTur).

L'art. 8 cpv. 1 RLTur delega agli ETL il compito di fissare l'importo annuale fisso della tassa di soggiorno. Questi enti devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso, tenendo conto delle condizioni sancite dall'art. 17 LTur.

2.2. La tassa di soggiorno rientra nel novero delle imposte speciali, denominate imposte di dotazione (Zwecksteuer), destinate a coprire esclusivamente determinate spese.

Tale classificazione non la priva comunque delle sue caratteristiche di incondizionalità e di unilateralità.

La specialità della destinazione non è altro che un limite posto alla libertà di prelievo e di disposizione da parte dell'Ente pubblico; i compiti di interesse generale che questo genere di imposta serve a finanziare sono strettamente delimitati (RDAT 1976 N. 94, pag. 128). L'obbligo di versare la tassa di soggiorno è indipendente dall'uso che l'ospite fa delle infrastrutture poste a sua disposizione (DTF 101 Ia 440).

                                   3.   3.1. Nell'evenienza concreta, il 17 febbraio 2000 __________ ha fissato la tassa di soggiorno a carico dei proprietari di case o appartamenti di vacanza dal 1° gennaio 2000 in fr. 60.– per letto nelle zone accessibili con strada o con un mezzo collettivo di trasporto (comprese le teleferiche), rispettivamente in fr. 40.– per letto, in casi eccezionali, in alta montagna nelle zone inaccessibili con strada o mezzo collettivo di trasporto.

L'ammontare, assai contenuto, di tale tributo rientra senz'altro nei limiti usuali per questo genere di tasse (cfr. DTF 121 I 273, cons. 5; 120 Ia 1, cons. 3f segg.; 104 Ia 13). L'imposizione fissa peraltro importi differenti a seconda dell'accessibilità della zona e dell'offerta turistica esistente.

L'ammontare della tassa di soggiorno e la distinzione operata da __________ rispetta pertanto le condizioni dell'art. 17 LTur.

3.2. Poste queste premesse, il provvedimento impugnato regge alle critiche dell'insorgente.

L'abitazione del ricorrente, domiciliato a __________, è collegata alla rete viaria. Il fatto che la sua casa sarebbe raggiungibile con un veicolo soltanto durante un certo periodo dell'anno, verosimilmente a dipendenza delle condizioni meteorologiche, non permette di considerare che egli adempie i requisiti del caso eccezionale previsto per le zone inaccessibili con strada o mezzo collettivo di trasporto. Tanto meno il fatto che la residenza secondaria dell'insorgente, situata a una quota di 1800 m, non sarebbe allacciata alla corrente elettrica. Questa situazione non gli impedisce di trascorrervi le vacanze. Del resto, l'ETL ha tenuto conto che la strada carrozzabile non è percorribile durante tutto l'anno ed è venuto incontro al ricorrente, tassandolo unicamente per due posti letto invece dei quattro dichiarati (risposta al ricorso, pag. 3 in alto).

La zona di __________ è dotata inoltre di una rete di itinerari pedestri e dispone pertanto di una certa offerta turistica. Non è contestato infatti che la __________ si occupi regolarmente della manutenzione di questi sentieri, garantendo l'attrattività del passeggio naturale della località dove è situata la residenza di vacanza dell'insorgente.

3.3. Di conseguenza, la decisione con cui la __________ ha fissato in fr. 120.– (fr. 60.– per ogni letto) la tassa di soggiorno forfetaria per l'anno 2001 a carico del ricorrente concernente la sua casa di vacanza situata ad __________ è immune da violazioni del diritto.

                                   4.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 15, 17, 39 LTur; 8 RLTur; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 400.–, sono poste a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2001.338 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.07.2002 52.2001.338 — Swissrulings