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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.10.2001 52.2001.316

26. Oktober 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·805 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2001.00316  

Lugano 26 ottobre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  10 settembre 2001 di

__________ __________  

contro  

la decisione 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato (n. 3723) statuente quale autorità di vigilanza sui comuni, che evade ai sensi dei considerandi le segnalazioni inoltrate dal municipio di __________ in merito alle assenze ingiustificate degli insorgenti dalle sue sedute;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che i ricorrenti __________ e __________ sono municipali di __________;

che a partire dal mese di settembre del 2000 i due ricorrenti hanno iniziato a disertare le sedute del municipio in seguito a profondi dissensi sorti con i colleghi in merito ad alcune pratiche specifiche, ma anche, in sostanza, alla gestione del comune nel suo complesso;

che su segnalazione dell'autorità comunale, la Sezione degli enti locali (SEL) è intervenuta ripetutamente per indurre i due municipali a far fronte ai loro obblighi di presenza;

che, dopo aver partecipato ad alcune sedute tra la fine dello scorso e l'inizio del corrente anno, gli insorgenti hanno ripreso a disertarle senza addurre altra giustificazione all'infuori di quella riferita ai contrasti sorti con i loro colleghi;

che, invitati formalmente dal Dipartimento delle istituzioni ad esprimersi sulle loro assenze e sulla possibile adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti, il 5 maggio 2001 entrambi gli interessati hanno prodotto dei certificati medici;

che il certificato inerente il municipale __________ ha attestato l'impedimento a partecipare alle sedute a partire da metà marzo per motivi di salute, mentre quello relativo al ricorrente __________ ha attestato che, pure per ragioni di salute, quest'ultimo "deve purtroppo abbandonare gli impegni come municipale";

che con decisione 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato, intervenendo quale autorità di vigilanza sui comuni, ha evaso ai sensi dei considerandi le segnalazioni inoltrategli dal municipio in merito alle assenze;

che, dopo aver ricordato ai ricorrenti l'obbligo di partecipare alle sedute del municipio, il Governo li ha invitati "a risolvere la loro situazione";

che contro la predetta decisione __________ e __________ si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di "giudicare come ai considerandi";

che, rivendicata la legittimazione a ricorrere, gli insorgenti rimproverano al Consiglio di Stato di non aver esperito i necessari accertamenti per appurare le cause del grave disagio verificatosi in seno al municipio;

che a tal proposito i ricorrenti illustrano con dovizia di dettagli i motivi che li hanno indotti a disertare le sedute del municipio;

che i ricorrenti chiedono pertanto:

-   che tutto l'incarto venga rimandato al Dipartimento delle istituzioni,

-   che la SEL inizi le istruttorie per tutte le istanze di intervento  tuttora invase,

-   che la SEL indichi la riunione del Municipio in corpore affinché  il Municipio di __________ possa iniziare a lavorare così come al  mandato ricevuto dai cittadini,

-   che i principi di rappresentanza democratici siano presi in  considerazione;

considerato,                   in diritto

                                         che, giusta l'art. 48 PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo può respingere in limine con succinta motivazione i ricorsi irricevibili o manifestamente infondati;

che le decisioni rese dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono per principio inappellabili (art. 207 cpv. 1 LOC);

che chi è leso nei suoi legittimi interessi, escluso il comune, ha tuttavia diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 207 cpv. 2 LOC);

che, per costante giurisprudenza, i provvedimenti resi dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza sui comuni sono deducibili al Tribunale cantonale amministrativo soltanto nella misura in cui modificano, a scapito dell'insorgente, la situazione giuridica preesistente (cfr. DTF 111 Ia 282 consid. 2a con riferimenti; RDAT 1981 N. 19 e, da ultimo, STA inedita 15.2.2001 in re C.);

che, nell'evenienza concreta, la decisione governativa impugnata non pregiudica minimamente la situazione giuridica dei ricorrenti:  essa si limita infatti a ricordare loro l'obbligo di presenziare alle sedute del municipio, anche in caso di eventuale cattiva gestione del comune, invitandoli implicitamente a rinunciare alla carica, qualora non fossero più in grado di espletare il loro mandato;

che neppure sotto altri profili la decisione impugnata appare lesiva degli interessi dei ricorrenti, i quali non vengono nemmeno ammoniti per le loro assenze;

che l'avversata pronuncia governativa non ha peraltro nemmeno la pretesa di comporre la situazione di disagio venutasi a creare in seno all'esecutivo comunale; essa si limita infatti prendere atto del comportamento assunto dai ricorrenti, esortandoli a partecipare alle sedute o a rinunciare al mandato;

che stando così le cose, il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;

che per non acuire le tensioni esistenti si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dalla notifica della decisione al municipio;

visti gli art. 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva né tassa di giustizia né spese.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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