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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.03.2003 52.2001.305

10. März 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,206 Wörter·~6 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2001.305  

Lugano 10 marzo 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 7 settembre 2001 di

__________ rappr. da: __________  

contro  

la risoluzione 22 agosto 2001 (n. 3759) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 23 aprile 2001 con cui il municipio di __________ le ha ordinato di sospendere i lavori di deposito di materiali inerti sulla part. n. __________ RF di quel comune;

viste le risposte:

-    18 settembre 2001 del Consiglio di Stato;

-    26 settembre 2001 del municipio di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________ è proprietaria di un fondo (part. n. __________ RF), situato nella zona edificabile di __________, ai margini del nucleo di __________.

Il 20 aprile 2001 il municipio ha constatato che sul fondo era stato depositato, senza autorizzazione, un mucchio di inerti, costituito da alcune carrettate di terriccio, sassi e detriti, provenienti dal cantiere aperto su un fondo vicino (part. n. __________ RF), di proprietà della figlia __________, ove erano in corso i lavori di ristrutturazione di un edificio.

                                  B.   Fondandosi su questa constatazione, il 23 aprile 2001 il municipio ha ordinato ad __________ di sospendere immediatamente il deposito di qualsiasi genere di materiale inerte sul suo fondo, (n. 1), assegnandole un termine di 15 giorni per giustificare il suo operato (n. 2). L'ordine, impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP (n. 3) e dichiarato immediatamente esecutivo (n. 4), riservava l'avvio di un procedimento di contravvenzione per l'esecuzione di lavori non autorizzati (n. 5).

Contro questa decisione, __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, asserendo che si trattava di un deposito provvisorio, che sarebbe stato rimosso non appena fosse stata riaperta la strada comunale, temporaneamente chiusa al traffico per lavori.

                                  C.   Con giudizio 22 agosto 2001, il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso come ai considerandi. In realtà, il Governo ha confermato la decisione impugnata, ma ha rinviato gli atti al municipio, affinché la completasse con i provvedimenti da adottare per il ripristino di una situazione conforme alla legge.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'ordine di sospendere i lavori fosse conforme al diritto, perché aveva per oggetto un intervento soggetto all'obbligo del permesso di costruzione.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

Ravvisata nell'omissione del sopralluogo una violazione del diritto di essere sentita, l'insorgente sostiene di essere stata costretta a depositare il materiale a causa della chiusura prolungata dell'unica strada che le permetteva di accedere alla sua proprietà. Nega che la posa temporanea del materiale soggiaccia a permesso di costruzione.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula particolari osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il municipio, rilevando fra l'altro che il materiale depositato giace tuttora sul fondo, benché la strada sia stata da tempo riaperta.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 21 e 45 LE. La legittimazione attiva della ricorrente, direttamente e personalmente toccata dal giudizio impugnato, è certa (art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è dunque ricevibile in ordine.

                                         Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 42 cpv. 1 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori non autorizzati o eseguiti in contrasto con la licenza di costruzione. L'ordine, precisa l'art. 45 cpv. 2 RLE, non deve eccedere quanto è necessario per conservare la situazione di fatto nella misura in cui è controversa. Se le violazioni non appaiono manifestamente gravi, esso deve essere preceduto o immediatamente seguito da un contraddittorio con gli interessati.

                                         Esso deve inoltre indicare i provvedimenti da adottare per il ripristino di uno stato conforme alla legge.

                                         La sospensione dei lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità conceda un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o in contrasto col permesso accordato, oppure ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto. Scopo del provvedimento è di evitare che l'illegittimità di un intervento edilizio venga ulteriormente aggravata dalla prosecuzione di lavori non autorizzati (Scolari, Commentario, 1996, n. 1261 e 1263).

                                   3.   Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), ossia soltanto previo conseguimento di un’autorizzazione attestante la conformità dell’intervento per rapporto al diritto pianificatorio, ambientale ed edilizio materialmente applicabile (art. 1 cpv. 1 RLE).

                                         Il deposito di materiali inerti per un periodo non superiore a tre mesi non necessita di un permesso di costruzione, a condizione che non interessi biotopi protetti o degni di protezione e sia fuori dall'area forestale (art. 3 cpv. 1 lett. l RLE).

                                   4.   Nell'evenienza concreta, il municipio ha constatato che sul fondo della ricorrente si stava costituendo un deposito di materiali di scarto provenienti dal cantiere aperto sul fondo della figlia, dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. Ignorando quali fossero le reali le intenzioni della ricorrente, l'autorità comunale ha ordinato la sospensione dei lavori, assegnandole un termine per giustificare l'operato.

                                         Il provvedimento cautelare adottato dal municipio, a quel momento, era giustificato dall'incertezza esistente circa la natura e le finalità dell'intervento. Non era in effetti dato di sapere se il deposito fosse provvisorio o se invece fosse destinato a modificare in modo stabile e permanente l'assetto del fondo, mediante un terrapiano.

                                         Disattendendo l'art. 45 cpv. 2 RLE, il municipio ha omesso di indire un sopralluogo in contraddittorio; atto procedurale, che avrebbe permesso di chiarire la situazione d'incertezza venutasi a creare. Anziché esporre le sue intenzioni direttamente al municipio, la ricorrente, dal canto suo, ha preferito giustificare il proprio operato impugnando il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, al quale ha spiegato che si trattava di un deposito di natura contingente, che sarebbe stato rimosso alla fine dei lavori.

                                         Preso atto delle giustificazioni addotte, anziché rinviare gli atti al municipio affinché completasse l'ordine indicando le misure da adottare per ripristinare una situazione conforme al diritto, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto limitarsi a constatare che l'ordine di sospensione dei lavori, giustificato al momento della sua adozione, non aveva più ragion d'essere. A maggior ragione se si considera, che i lavori di ristrutturazione dell'edificio della figlia sono da tempo terminati ed il deposito di materiale è da altrettanto tempo cessato.

                                   5.   Stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e dichiarando privo d'oggetto l'ordine in contestazione.

                                         Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 1 cpv. 1, 21, 42, 45 LE; 1, 3 cpv. 1 lett. l, 45 cpv. 4 RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

a) la decisione 22 agosto 2001 (n. 3759) del Consiglio di Stato è annullata;

b) la decisione 23 aprile 2001 del municipio di __________ è dichiarata priva d'oggetto.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                   3.   Non si assegnano ripetibili.

                                        4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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