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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.11.2001 52.2001.292

27. November 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·656 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2001.00292  

Lugano 27 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  20 agosto 2001 del

__________  

contro  

la decisione 4 luglio 2001 del Consiglio di Stato (n. 3203) che annulla i dispositivi 2 e 3 della risoluzione 25 settembre 2000 del consiglio comunale;

vista la risposta 28 agosto 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

che su proposta del municipio di __________ (MM. n. 15/2000) , il 25 settembre 2000 il consiglio comunale ha adottato a larga maggioranza una risoluzione con cui:

1.   ha approvato la convenzione di cooperazione fra la __________, la __________ e il Comune di __________, avente per scopo l'apertura e la gestione a __________ di un casinò fondato su una concessione federale di tipo "A";

2.   ha autorizzato la commutazione d'uso dei mappali no. __________, __________  e  __________ RFD __________ da beni amministrativi in beni patrimoniali;

3.   ha approvato la costituzione di un diritto di compera in favore della __________ sui mappali __________, __________ e __________ RFD __________ di proprietà del Comune di __________;

4.   ha autorizzato l'acquisto di 30 azioni nominative della __________ al valore nominale di fr. 1'000.-- cadauna, per cui il finanziamento è stato concesso un credito di fr. 30'000.-;

5.   ha designato un rappresentante delle azioni del Comune di __________ in seno all'Assemblea generale degli azionisti della società __________ nelle persone del Segretario comunale e del direttore dei Servizi finanziari pro tempore, la cui partecipazione verrà decisa a dipendenza delle trattande.

che con giudizio 4 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato i dispositivi 2 e 3 della predetta risoluzione, accogliendo i ricorsi contro di essa inoltrati da __________, per motivi che non occorre qui evocare;

che contro il predetto giudizio governativo il municipio di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando il ripristino delle deliberazioni annullate;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e __________;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 208 LOC;

                                         che al municipio, qui ricorrente, va negata la legittimazione attiva; il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC); non si identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria; legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune (art. 209 lett. b LOC); il municipio non ha invece capacità di parte; a differenza di altri ordinamenti, quello della LOC non conosce l'istituto del ricorso dell'autorità (cd. Behördenbeschwerde; DTF 5 marzo 1999 in re municipio di Iragna; STA 15 giugno 2001 in re municipio di Tenero Contra; ZBl 1995, 474);

che vero è che, in passato, il Tribunale cantonale amministrativo ha omesso di rilevare questo difetto, considerando i ricorsi inoltrati dal municipio in proprio nome e conto come se fossero introdotti dal comune; questa prassi tollerante, ma contraria alla legge, aveva tuttavia per oggetto impugnative presentate da municipi privi dell'assistenza di un legale; se possa essere ulteriormente applicata o meno in questi casi è questione che per il momento può rimanere indecisa, poiché, ai fini del presente giudizio, basta rilevare che, dopo la sentenza del Tribunale federale sopra indicata, non può comunque essere confermata nel caso di gravami interposti da municipi patrocinati da un avvocato o dotati di un proprio servizio giuridico; da un legale si può in effetti pretendere che conosca la distinzione tra parte processuale e rappresentante;

che già per questo motivo, il ricorso va quindi respinto siccome irricevibile per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente;

che dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;

visti gli art. 9, 80, 106, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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