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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 19.07.2001 52.2001.205

19. Juli 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,761 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2001.00205-214  

Lugano 19 luglio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi

a) 31 maggio 2001 del __________ b) 5 giugno 2001 di ______________________________, (rappr. dall'avv. __________)  

contro  

la decisione 15 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2262) che annulla la licenza edilizia 22 gennaio 2001 rilasciata dal municipio di __________ agli insorgenti __________ /__________ per la costruzione di quattro case monofamigliari in località __________ (part. n. __________, __________, __________, __________ RF);

viste le risposte:

-      6 giugno 2001 di __________ -        12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;

-    20 giugno 2001 di __________;

al ricorso sub. a)

-    12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;

-    22 giugno 2001 di __________;

-    22 giugno 2001 del municipio di __________;

al ricorso sub. b)

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 20 novembre 2000 __________, __________, __________, __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire quattro case d'abitazione in località __________, a monte di via __________ (part. n. __________, __________, __________ e __________ RF; zona R2).

Alla domanda si sono opposti i vicini qui resistenti, contestando l'intervento dal profilo della distanza della casa più a N dall'autorimessa situata sulla vicina part. __________ RF, del numero dei piani abitabili, dell'altezza degli edifici e della loro estetica.

                                  B.   Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 22 gennaio 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini.

                                  C.   Con giudizio 15 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dagli opponenti.

Il Governo si è in sostanza limitato a rilevare che le costruzioni, strutturate su quattro livelli, disattendevano il numero massimo di piani abitabili prescritto dall'art. 53 NAPR per la zona R2. Non essendo mansardato, il piano superiore non potrebbe beneficiare della facilitazione prevista dall'art. 21 cpv. 4 NAPR, che esclude dal computo del numero dei piani i piani mansardati o seminterrati la cui SUL non supera la metà di quella del piano tipo.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo il comune di __________ ed i beneficiari della licenza, chiedendone l'annullamento.

a) Con succinta motivazione il comune ricorrente rileva di aver escluso il piano superiore dal computo del numero dei piani abitabili in considerazione del fatto che la sua SUL è inferiore alla metà di quella dei piani sottostanti. Il concetto di piano mansardato di cui all'art. 21 cpv. 4 NAPR sarebbe relativo, stante che nella zona R2 sono ammessi i tetti piani.

b) Analoghe considerazioni sono sviluppate dai beneficiari della licenza annullata, che con dovizia di argomenti contestano le tesi addotte dal Consiglio di Stato a sostegno del giudizio censurato.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che sollecita la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.

Ad identica conclusione pervengono gli opponenti, contestando in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che verranno discussi nei considerandi seguenti.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE.

La legittimazione attiva dei ricorrenti è certa.

I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                   2.   Numero di piani abitabili

2.1. Nella zona R2, "residenziale a due piani", l'art. 53 NAPR limita l'altezza massima degli edifici a m 7.50 alla gronda, rispettivamente m 9.50. "In questa zona", dispone inoltre la norma in questione, "i fabbricati non potranno avere più di due piani abitabili". Sono ammessi tetti a falde, con una pendenza compresa tra il 30 ed il 40 %, e tetti piani.

Il numero dei piani abitabili è definito dall'art. 21 NAPR, giusta il quale:

"1. E' considerato piano abitabile ogni piano che comprende una         SUL con le eccezioni definite al punto 4.

2.  Il numero dei piani stabilito dalle singole zone indica il nume-         ro dei piani fuori terra.

3.   Per il calcolo del numero dei piani viene presa in considerazione un'altezza di m 3.00 per piano, misurata da pavimento a pavimento; una maggior altezza viene computata come piano supplementare. Eccezioni possono essere accordate per locali commerciali o artigianali e per le ristrutturazioni nei nuclei.

4.  Piani seminterrati o mansardati adibiti all'abitazione o al lavo-         ro non sono computati quali piani completi, qualora la loro su-           perficie, conteggiabile per l'i.s., non superi il 50 % di quelle      del piano tipo.

      Al numero dei piani abitabili può essere aggiunto solo un pia-         no mansardato nel rispetto delle norme di zona".

Le norme che disciplinano gli ingombri fuori terra delle opere edilizie servono essenzialmente ad assicurare un'adeguata illuminazione ed una sufficiente aerazione dei fabbricati. Indirettamente, queste norme definiscono inoltre l'assetto urbanistico degli insediamenti. Mentre lo sviluppo orizzontale delle costruzioni è regolato da disposizioni sulle distanze, quello verticale è retto da prescrizioni sull'altezza massima stabilite in termini metrici o da limitazioni del numero di piani abitabili. Limitazioni, quest'ultime, che per conseguire lo scopo divisato devono comunque essere integrate da ulteriori vincoli, volti a definire l'altezza massima del singolo piano abitabile.

Quando l'altezza massima delle costruzioni è limitata sia da vincoli espressi in termini metrici, sia da prescrizioni sul numero massimo dei piani abitabili, quest'ultime assumono le connotazioni di norme complementari, volte soprattutto a definire la struttura architettonica degli edifici. Le restrizioni sull'altezza massima fissate in termini metrici bastano infatti a limitare efficacemente lo sviluppo verticale delle costruzioni.

2.2. Gli edifici in contestazione sono strutturati su quattro livelli, tre dei quali fuori terra. Il piano terreno, posto ad una quota di 20 cm inferiore al terreno circostante, comprende un atrio, un ampio soggiorno, un vano pranzo/cucina ed un WC. Il primo piano, al quale si accede attraverso un'unica rampa di scale, è composto da una camera, da uno studio e da un disimpegno, tutti a quota + 5.20. Un'ulteriore rampa di scale, interrotta circa a metà da un pianerottolo, dal quale si accede ad una camera posta su un piano sfalsato (quota + 6.75), porta al piano superiore, a quota + 7.80. Quest'ultimo è costituito da un'ulteriore camera, da un bagno, da un disimpegno e da uno spazio aperto, definito "studio". Prescindendo dal piano sfalsato della camera situata sopra il soggiorno, che può essere considerata parte integrante del primo piano, ogni edificio presenta tre piani abitabili: un pianterreno, che è utilizzato interamente per l'abitazione, un primo piano, che è utilizzato in misura superiore alla metà della superficie del pianterreno ed un secondo piano, che è invece utilizzato in misura inferiore alla metà della SUL del pianterreno.

Richiamandosi all'eccezione prevista dall'art. 21 cpv. 4 NAPR a favore dei piani mansardati, i ricorrenti chiedono che il secondo piano (piano superiore) rimanga escluso dal computo del numero dei piani.

La tesi, come giustamente ha ritenuto il Consiglio di Stato, non può essere condivisa.

Per piano mansardato occorre in effetti intendere un piano abitabile ricavato nel sottotetto di un edificio ricoperto da un tetto a falde, nel quale vengono praticate aperture al fine di permetterne l'illuminazione naturale. La mansarda, per definizione, è formata da locali abitabili caratterizzati da soffitti e pareti inclinate, costituite dalle falde del tetto. Già dal profilo concettuale, non è pertanto ipotizzabile la formazione di piani mansardati in edifici muniti di tetti piani.

Invano pretendono i ricorrenti di negare qualsiasi valenza normativa al concetto architettonico di piano mansardato di cui all'art. 21 cpv. 4 NAPR, estendendone la portata in modo da comprendervi anche il piano superiore degli edifici muniti di tetto piano. Il semplice fatto che simili edifici, dal profilo degli ingombri, ingenerino ripercussioni uguali o addirittura inferiori sul terreno circostante, non permette di avallare questa tesi. Lo escludono le finalità della norma, sopra illustrate, che portano a ravvisarvi una prescrizione volta a definire la struttura architettonica degli edifici, permettendo la formazione di un terzo piano abitabile, di dimensioni non superiori alla metà del piano tipo soltanto nel caso di costruzioni coperte da tetti a falde.

E' ben vero che le istanze di ricorso devono rispettare la latitudine di giudizio che compete al municipio nell'ambito dell'interpretazione di una norma del diritto autonomo comunale, limitandosi a censurarne le applicazioni fondate su considerazioni insostenibili. Assimilare ad un piano mansardato l'ultimo piano di un edificio munito di un tetto piano costituisce tuttavia una conclusione insostenibile, siccome manifestamente inconciliabile con il concetto architettonico di "mansarda" e con le finalità perseguite dalle prescrizioni sul numero dei piani, previste dagli ordinamenti edilizi che limitano l'altezza massima delle costruzioni anche mediante vincoli espressi in termini metrici.

2.3. Indipendentemente dalla questione a sapere in che misura l'altezza di alcuni locali, di gran lunga superiore al limite di 3 m fissato dall'art. 21 cpv. 3 NAPR, incida eventualmente sul computo del numero dei piani, già da questo profilo i ricorsi vanno quindi respinti.

                                   3.   Altezza

Secondo i piani annessi alla domanda di costruzione le case sarebbero alte m 7.50 dal terreno sistemato (cfr. sezione). In realtà, stando agli stessi piani, gli edifici sarebbero alti almeno m 7.70; misura che si ottiene sottraendo la quota del terreno sistemato (+ m 2.80) da quella della soletta del tetto (+ m 10.50), peraltro posta ad una quota di 20 cm inferiore a quella del filo superiore delle facciate.

Considerato che l'altezza dei locali (m 2.30) e lo spessore delle due solette dei tetti e di quella del tetto (m 0.50) si collocano su valori minimi, che non possono essere ulteriormente ridotti e che il livello del piano terreno si situa ad un livello di 20 cm più basso del terreno circostante, il sorpasso (+ m 0.20) dell'altezza massima prescritta dall'art. 53 NAPR non può essere facilmente corretto subordinando la licenza a clausole accessorie.

Anche da questo profilo i ricorsi non possono quindi essere accolti.

                                   4.   In esito alle considerazioni che precedono, la decisione governativa deve quindi essere confermata.

La tassa di giustizia va interamente posta a carico dei ricorrenti __________ e __________, ritenuto che il comune ne va esente, siccome non è insorto a difesa di suoi interessi particolari.

Le ripetibili sono invece suddivise fra i ricorrenti in parti uguali secondo soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 21, 53 NAPR di CSP; 3, 18, 8, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono respinti.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico dei ricorrenti __________, __________, __________, __________ ed __________

                                   3.   Il comune di __________ rifonderà fr. 800.- ai resistenti a titolo di ripetibili.

                                         I ricorrenti __________, ____________________, __________, __________ ed __________ rifonderanno in solido fr. 800.- ai resistenti a titolo di ripetibili.

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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