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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 05.07.2001 52.2001.163

5. Juli 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,224 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2001.00163  

Lugano 5 luglio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Paolo Bianchi, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  11 maggio 2001 di

__________  

contro  

la decisione 24 aprile 2001, no. 1898, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la risoluzione 23 novembre 2000 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di tre mesi a scopo di ammonimento;

vista la risposta 22 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   a) Il 5 agosto 2000 __________ (1978), qui ricorrente, titolare di un permesso di condurre per i veicoli della categoria B dal 13 agosto 1996, ha circolato in autostrada, in territorio di __________ (prov. di __________) ad una velocità, accertata mediante apparecchio "telelaser", di 197 km/h (già dedotto il limite di tolleranza del 5%), laddove vige il limite di 130 km/h.

                                         b) La predetta infrazione è stata protocollata dalla polizia stradale di __________ mediante verbale di contestazione, munito dell'indicazione delle vie e dei termini di ricorso secondo la procedura italiana, sottoscritto dal conducente stesso e rimasto incontestato. Con il medesimo rapporto è stata inflitta una multa di Lit. 606'000, regolarmente pagata.

c) A seguito dei fatti sopra descritti, il Prefetto della Provincia di __________ ha disposto, con risoluzione 17 agosto 2000, l'interdizione dell'insorgente dalla guida di veicoli a motore in Italia per la durata di un mese.

B.  Fondandosi sulle premesse emergenze, la Sezione della circolazione, il 23 novembre 2000, ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a scopo di ammonimento per la durata di tre mesi, dal 2 gennaio 2001 al 1° aprile 2001, autorizzandolo in tale periodo a guidare ciclomotori. 

C.  a) Contro la predetta decisione dipartimentale, il ricorrente si è aggravato dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Egli ha, in sostanza, censurato gli accertamenti compiuti dalla polizia italiana e sollevato violazioni procedurali in relazione alla notificazione degli atti esteri, oltre che ravvisare una violazione del principio ne bis in idem.

      b) Con  giudizio 24 aprile 2001, il Governo ha respinto il gravame, rilevando che l'insorgente non ha impugnato presso le competenti istanze i provvedimenti di multa e di revoca della facoltà di condurre adottati in Italia. Ritenendosi vincolato dagli accertamenti di fatto compiuti in quelle sedi, ha giudicato adeguata e proporzionata la risoluzione dipartimentale.

D.  Avverso il predetto giudicato governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste e le argomentazioni già sollevate davanti all'autorità inferiore.

E.  All'accoglimento dei ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire contro le decisioni amministrative del Consiglio di Stato in materia di circolazione stradale discende dall'art. 10 LALCStr.

Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Il provvedimento che dispone della revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26, consid. 3b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale che nell'ambito dei procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve potere giudicare con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace a libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug; pag. 111 in: R. Schaffhauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce pertanto sul ricorso in esame con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C., STA 21.10.1996 in re T.).           

3.   3.1. Giusta gli art. 2 e 3 della Convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore (RS 0.741.16), sottoscritta sia dalla Svizzera che dall'Italia, lo Stato che ha pronunciato la decadenza avvisa senza indugio la parte contraente che ha rilasciato la licenza di condurre. Lo Stato avvertito del provvedimento può, a sua volta, pronunciare, nel quadro della propria legislazione, la decadenza della licenza, come se i fatti e le circostanze motivanti l'intervento dell'altro Stato contraente si fossero prodotti sul proprio territorio. 

      Indipendentemente dall'esistenza di una convenzione internazionale, l'art. 30 cpv. 4 OAC prevede che, in caso di interdizione di far uso della licenza di condurre svizzera da parte di autorità straniere, il Cantone competente per la revoca della licenza deve esaminare se un provvedimento debba essere preso nei confronti del colpevole.

                                         3.2. La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr). La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 LCStr).

                                         Scopo della revoca della licenza a titolo d'ammonimento è quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, valutando le circostanze del caso. In particolare essa deve tener conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a far uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr, 33 cpv. 2 OAC).

4.   4.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, laddove è in corso un procedimento penale a carico dell'interessato, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 cons. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato, in DTF 121 II 217 cons. 3a, che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito da un agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, laddove l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

      In una recente sentenza il Tribunale federale ha specificato che il valore pregiudiziale, nel quadro della procedura amministrativa, degli accertamenti effettuati in sede penale, alle condizioni e nei limiti sopra enunciati, sussiste anche se il procedimento penale si è svolto all'estero (DTF 123 II 97, cons. 3c/aa). 

      4.2. Nel caso di specie, come menzionato in narrativa, gli agenti accertatori hanno redatto un verbale di contestazione dell'infrazione in esame, controfirmato dal trasgressore, mediante il quale è pure stata inflitta una multa di Lit. 606'000, che costituisce, evidentemente, una sanzione di tipo penale. Ciò attesta inequivocabilmente che il ricorrente ha avuto modo di prendere conoscenza degli addebiti mossigli e delle vie ricorsuali che avrebbe potuto adire per opporsi alle risultanze degli accertamenti e alla contestuale decisione di multa. Ne consegue, preliminarmente, che va disattesa la censura relativa alla mancata notifica del predetto verbale di contestazione.

4.3. Come certificato dalle competenti autorità italiane, l'insorgente non ha interposto ricorso avverso il verbale in questione ed anzi ha saldato la multa inflittagli. Pur non essendo mai stato oggetto di provvedimenti amministrativi, egli non poteva tuttavia ignorare che l'infrazione avrebbe comportato l'adozione di tali misure anche in patria, considerata, in particolare, la gravità dell'eccesso di velocità riscontrato. È infatti di comune notorietà che gravi violazioni di norme della circolazione commesse all'estero, soprattutto in Stati confinanti con i quali si è instaurata una solida collaborazione in materia, possono dar adito a provvedimenti anche in Svizzera.

Pertanto, alla luce della citata giurisprudenza, in questa sede all'insorgente è preclusa la possibilità di contestare i fatti in esame. Egli avrebbe dovuto impugnare presso le competenti istanze italiane il rapporto di polizia e la relativa decisione di multa, a maggior ragione se si considera che il procedimento si sarebbe svolto non eccessivamente lontano dal confine di Stato e dal suo domicilio nonché nella sua lingua madre (cfr. DTF 123 II 97, cons. 3c/aa). Per evidenti ragioni di unità di giudizio questo tribunale si attiene dunque agli accertamenti esperiti dalla polizia stradale di __________.

Abbondanzialmente si rileva comunque che i dubbi avanzati dal ricorrente in punto all'attendibilità della misurazione della velocità non potrebbero in ogni caso mutare la sostanza dei fatti, data la rilevanza della trasgressione accertata. Parimenti ininfluente, siccome notoriamente infondata, è la tesi secondo cui un'autovettura del tipo "Golf  GTI" non potrebbe raggiungere la velocità di 208 km/h.

5.   5.1. Il Tribunale federale ha di recente statuito che, contrariamente a quanto si potrebbe dedurre dal tenore dell'art. 30 cpv. 4 OAC, le autorità del luogo di domicilio sono tenute ad esaminare la sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura amministrativa, a seguito di infrazioni commesse all'estero, anche se lo Stato estero ha rinunciato a vietare l'uso della licenza di condurre (cfr. DTF 123 II 464, cons. 3b, c). In altri termini, l'adozione di provvedimenti amministrativi all'estero non costituisce un requisito imprescindibile per la pronuncia di una revoca della licenza in Svizzera. 

      Nelle concrete evenienze, ne consegue che eventuali irregolarità formali relative alla decisione di interdizione d'uso della licenza, adottata dalla Prefettura di __________, non permetterebbero comunque di inficiare la validità della revoca pronunciata dall'autorità dipartimentale ticinese. Vanno pertanto disattese le censure sollevate dal ricorrente circa la mancata crescita in giudicato, l'irregolarità della notifica e la non conformità all'originale della decisione amministrativa prolata in Italia. 

5.2. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, in autostrada, un superamento della velocità di 35 o più km/h configura un caso grave, comportante obbligatoriamente la revoca della licenza di condurre ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (cfr. DTF 124 II 475, cons. 2a; 124 II 97, cons. 2b; 123 II 106, cons. 2c). 

                                         Nel caso di specie, gli accertamenti di polizia attestano un superamento della velocità massima consentita di ben 67 km/h. Quand'anche si valutassero prudentemente tali risultanze, aderendo alle critiche del ricorrente, come esposto al superiore considerando 4.3., non si potrebbe comunque negare che egli abbia gravemente compromesso la sicurezza della circolazione e che la colpa a lui imputabile sia grave. Ne consegue che la revoca della licenza di condurre si rivela inevitabile.

5.3. Tale provvedimento, aggiuntivo alla decisione prefettizia italiana, non viola peraltro il principio ne bis in idem, che impedisce un nuovo procedimento per fatti già dedotti in giudizio presso autorità del medesimo Stato. In effetti, tale principio non ha alcuna valenza nella fattispecie, in quanto le misure adottate ricadono nella sfera di competenza di due differenti Paesi (cfr. DTF 123 II 464, cons. 3b, c e riferimenti ivi citati). Del resto, la possibilità di revocare l'autorizzazione a condurre in due Stati differenti è espressamente codificata nella già citata convenzione europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore.

5.4. Tenuto conto dell'entità dell'infrazione commessa, della gravità della colpa effettiva ed anche del fatto che non vi siano precedenti a carico di __________, la durata di tre mesi del provvedimento di revoca appare del tutto conforme al diritto e alla prassi normalmente adottata dai tribunali svizzeri (cfr. JdT 1989 I 663; in tale fattispecie è stata inflitta una sanzione analoga per un superamento di velocità, in autostrada, maggiore a 42 km/h). 

6.   In esito a quanto precede, il ricorso deve essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 2 e 3 Conv. europea sugli effetti internazionali della decadenza del diritto di condurre un veicolo a motore; 16 cpv. 3 lett. a, 17 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 2 e 4, 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 1 ss. PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.-- sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.          

                                      4.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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