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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2000 52.2000.79

25. September 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,453 Wörter·~7 min·2

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00079  

Lugano 25 settembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 14 marzo 2000 di

__________ e __________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 23 febbraio 2000, no. 794, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dei ricorrenti avverso la risoluzione 30 novembre 1999, con la quale il municipio di __________ ha negato loro il rilascio della licenza edilizia per la posa di una tettoia al mappale no. __________ di loro proprietà;

viste le risposte:

-    21 marzo 2000 del municipio di __________;

-    27 marzo 2000 degli opponenti __________ e __________ e __________;

-    29 marzo 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione situata a __________ (part. n. __________ RFD), su un terreno in pendio. Tra la facciata N dell'edificio principale e la costruzione che sorge sul fondo contermine (part. n. __________), immediatamente oltre il confine, v'è un manufatto in cemento armato, parzialmente interrato, adibito al ricovero degli attrezzi, il cui tetto piano è utilizzato come posteggio. Sul lato rivolto verso valle, dal quale è accessibile, l'altezza del manufatto, è di circa m 3.50, misurata dal terreno sistemato al parapetto.

Il 25 agosto 1999 i ricorrenti hanno notificato al municipio l'intenzione di coprire il posteggio con una tettoia a volta in materiale sintetico, addossata direttamente alla casa d'abitazione e sostenuta sul lato N da tre colonne, alte m 1.50, poste ad una distanza variante tra m 0.20 e 0.75 dal confine verso il fondo contermine. A valle del locale ripostiglio verrebbe realizzato un terrapieno in pendio, alto m 1.50 dal terreno naturale e sorretto da un muro posto a m 3.00 dalla facciata, destinato a ridurne l'altezza.

Alla domanda si sono opposti i vicini __________ e __________ (part. n. __________) e __________ (part. n. __________), ritenendo che la tettoia superasse l'altezza massima di m 3.00, prescritta dall'art. 9 cpv. 6 NAPR per le costruzioni accessorie.

Con decisione 30 novembre 1999, il municipio di __________ ha negato il rilascio della licenza edilizia, ritenendo che l'altezza della tettoia, sommata a quella del locale ripostiglio, superasse il limite fissato per le costruzioni accessorie e non rispettasse le distanze da confine prescritte per le costruzioni principali.

                                  B.   Il 23 febbraio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di diniego della licenza, respingendo il gravame contro di essa interposto da __________ e __________.

In sintesi, il Governo ha ritenuto che l'altezza della tettoia fosse da sommare a quella del locale attrezzi sottostante e che superasse l'altezza massima fissata dall'art. 9 cpv. 6 NAPR. Non rispettando le distanze da confine prescritte dall'art. 32 NAPR per le costruzioni principali, non potrebbe essere autorizzata.

                                  C.   Contro questo giudizio __________ e __________ insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo postulando il rilascio della licenza edilizia. Posta in evidenza la natura accessoria della costruzione, i ricorrenti criticano il criterio di misurazione dell'altezza applicato dall'Esecutivo cantonale. Negano in particolare che l'altezza della tettoia debba essere sommata a quella del deposito attrezzi.

                                  D.   All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che si riconfermano nelle rispettive decisioni. Ad identica conclusione sono giunti gli opponenti __________ e __________, ribadendo in buona sostanza le censure sollevate in sede d'opposizione.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della presente impugnativa discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione dei ricorrenti è certa. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   2.1. Giusta l'art. 9 cifra 6 NAPR di __________ si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale, che non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano funzione industriale, artigianale o commerciale. Esse non possono superare l'altezza di m 3.00 dal terreno sistemato al filo superiore del cornicione di gronda, rispettivamente m 4 al colmo (cfr. pure art. 40 LE). L'art. 10 cifra 6 NAPR precisa poi che le costruzioni accessorie possono sorgere a confine, se non hanno aperture o a m 1.50 se munite di aperture.

Secondo l'art. 41 LE, la sistemazione del terreno può essere ottenuta con la formazione di un terrapieno di altezza non superiore a m 1,50 dal terreno naturale (cpv. 1). Verso gli edifici la lunghezza del terrapieno, misurata dal ciglio dello stesso, dovrà essere di almeno 3 metri (cpv. 2). L'art. 41 LE stabilisce soltanto il modo di misurazione dell’altezza degli edifici. Da tale norma discende unicamente che l’altezza del terrapieno va aggiunta a quella dell’edificio sovrastante, nella misura in cui supera il limite di m 1.50 o se la facciata a valle della costruzione non dista almeno 3 m dal ciglio.

L'altezza delle costruzioni accessorie si misura in modo uguale delle costruzioni principali (A. Scolari, Commentario, II. ed., ad art. 40/41 LE, n. 1226).

2.2. Dal profilo funzionale, la tettoia in contestazione è una costruzione accessoria. Essa è infatti posta al servizio della casa d'abitazione che sorge sul fondo e non è destinata all'abitazione o al lavoro, né ha funzione industriale, artigianale o commerciale.

2.3. Il Consiglio di Stato ha confermato il diniego della licenza edilizia, in quanto verso W, ossia a valle, l'altezza della tettoia, sommata a quella del sottostante locale attrezzi, supererebbe l'altezza massima di m 3.00, fissata dall'art. 9 cpv. 6 NAPR per le costruzioni accessorie.

La tesi non può essere condivisa.

Con la realizzazione, a valle del locale attrezzi, di un terrapieno alto m 1.50 dal terreno naturale, sorretto da un muro alto altrettanto, posto ad una distanza di m 3.00 dalla facciata del manufatto, l'altezza di quest'ultimo, misurata secondo i criteri fissati dagli art. 40 e 41 LE, si ridurrebbe dagli attuali m 3.50 a circa m 2. Considerato che il posteggio si situa 90 cm al di sotto del parapetto, verso valle, l'altezza della tettoia, sommata a quella del locale attrezzi, sarebbe di circa m 2.60 (angolo NW) rispettivamente di m 3.60 al colmo del tetto a volta. Una trincea, formata nel terrapieno per mantenere l'accesso al locale, non modificherebbe questa conclusione (cfr. Scolari, op. cit., n. 1229).

2.4. Il diniego della licenza va tuttavia confermato sia perché sul lato N, verso il fondo n. __________ dell'opponente __________, l'altezza della tettoia supera il limite di m 3.00, sia perché non è rispettata la distanza di m 1.50 dal confine prescritta dall'art. 10 cifra 6 NAPR per costruzioni accessorie munite di aperture.

Dal piano in sezione in atti risulta infatti che su questo versante, l'altezza del locale attrezzi, misurata dal terreno naturale, varia da m 1.70 (angolo NE) a circa m 2.80 (angolo NW). L'altezza della prima (m 1.50 dal livello del posteggio), sommata a quella del manufatto sottostante, con il quale, dal profilo degli ingombri verticali, forma un unico complesso edilizio, varia pertanto da m 3.20 a m 4.30.

Privo di rilievo è il fatto che sul fondo del resistente __________ esista una costruzione a confine che oltrepassa di circa m 1.00 il livello del posteggio. L'altezza della tettoia va comunque misurata a partire dal livello del sottostante terreno naturale, che su questo lato non è oggetto di alcuna sistemazione. Insostenibile è la pretesa di misurarla a partire dal livello del posteggio, facendo astrazione dell'altezza fuori terra del locale ripostiglio. Formando un tutt'uno con la tettoia, l'ingombro verticale di questo manufatto, posto direttamente a confine, non può essere ignorato ai fini della misurazione dell'altezza dell'opera in discussione.

Evidente è pure la violazione della distanza di m 1.50 dal confine prescritta dall'art. 10 cifra 6 NAPR per le costruzioni accessorie munite di aperture. Sorgendo ad una distanza variante tra m 0.20 e m 0.75 verso il confine con il fondo dell'opponente __________ ed essendo munita di aperture, la tettoia disattende palesemente questo parametro. Il difetto non potrebbe essere sanato nemmeno imponendone la chiusura, poiché in questo caso risulterebbe violato l'obbligo di contiguità alternativamente prescritto dalla medesima norma.

                                   3.   In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto, confermando il diniego della licenza edilizia pronunciato dal municipio di __________ prima e dal Consiglio di Stato poi.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico degli insorgenti. Non si assegnano ripetibili (art. 31 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 9 cifra 6 e 10 cifra 6 NAPR; 21, 40 e 41 LE; 1 segg. NAPR di __________; 1, 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.-- sono poste a carico degli insorgenti.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

52.2000.79 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.09.2000 52.2000.79 — Swissrulings