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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 21.08.2000 52.2000.54

21. August 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·2,060 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00054-55  

Lugano 21 agosto 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 febbraio 2000 di

__________  

contro  

1) la decisione 4 febbraio 2000 (n. 2) con cui il dipartimento delle istituzioni ha dichiarato irricevibile il reclamo 15 febbraio 1999 dell'insorgente contro l'imposizione della tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile per l'anno 1998 concernente l'immobile al mapp. __________ di quel comune;

2) la decisione 9 febbraio 2000 (n. 557) con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso 15 febbraio 1999 dell'insorgente contro l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e di quella d'uso delle canalizzazioni relative al 1998 concernenti l'immobile al mapp. __________ di quel comune;

viste le risposte:

-    23 febbraio 2000 del Dipartimento delle istituzioni;

-    23 e 28 febbraio 2000 del municipio di __________;

-    22 marzo 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, domiciliata a __________, è proprietaria di un immobile al mapp. __________ di __________, composto di due appartamenti. Il 5 giugno 1998 essa ha informato il municipio di quel comune che dal 1. gennaio precedente non locava più l'appartamento ubicato al pianterreno dello stabile, riservandolo, insieme a quello al piano superiore, per il suo uso personale. __________ ha pertanto sollecitato il municipio di __________ ad imporle, per quell'anno e relativamente a quell'edificio, una sola volta la tassa base per l'utilizzazione dell'acqua potabile, una sola tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti ed una sola tassa d'uso delle canalizzazioni. Con lettera 23 giugno 1998 il municipio di __________ ha risposto che la pertinente regolamentazione comunale non permetteva di dar seguito alle sue richieste. Il municipio di __________ ha successivamente emesso i menzionati tributi nei confronti dell'interessata, provocandone la contestazione, di cui si dirà più dettagliatamente - per quanto necessario - in diritto, culminata con una richiesta di intervento di __________ al Consiglio di Stato del 15 febbraio 1999. Quest'ultimo ha trattato l'atto come ricorso contro la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e quella d'uso delle canalizzazioni; con risoluzione 9 febbraio 2000 ha dichiarato irricevibile il gravame, in quanto tardivo: sebbene le bollette comunali non indicassero il rimedio giuridico esperibile contro l'imposizione dei tributi in rassegna, la proprietaria aveva atteso troppo tempo per contestarle, precludendosi il diritto di impugnarle. Il Governo ha inoltre trasmesso per competenza al dipartimento delle istituzioni la contestazione nella misura in cui riguardava la tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile. Con decisione del 4 febbraio 2000 anche quest'ultima autorità ha dichiarato irricevibile la memoria adducendo gli stessi motivi. A titolo abbondanziale il dipartimento ha inoltre rilevato che il comune di __________ non disponeva di una sufficiente base legale per imporre le tasse di utilizzazione dell'acqua potabile.

                                  B.   Con un unico ricorso 17 febbraio 2000 __________ è insorta davanti a questo Tribunale contro le menzionate decisioni. La ricorrente, che afferma la tempestività del suo ricorso dinanzi alle istanze inferiori, chiede che le tasse in rassegna concernenti il mapp. __________ le vengano imposte una sola volta, per tenere conto che, dall'inizio del 1998, i due appartamenti vengono contemporaneamente utilizzati da essa medesima.

Il Consiglio di Stato, il dipartimento delle istituzioni e il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale é data (art. 208 cpv. 1 LOC per quanto concerne la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e quella d'uso delle canalizzazioni; art. 40 LMSP per la tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile). Il ricorso é inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame dinanzi a questo Tribunale è dunque ricevibile in ordine; può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).

                                   2.   Attraverso le decisioni impugnate Governo e dipartimento hanno ritenuto che il ricorso loro inoltrato da __________ il 15 febbraio 1999 fosse tardivo, dichiarandolo irricevibile. Trattasi pertanto, per il Tribunale, di verificare preliminarmente questa conclusione.

2.1. Le controverse tassazioni sono state emesse il 25 agosto 1998 (tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e tassa d'uso delle canalizzazioni) rispettivamente il 4 novembre 1998 (tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile). La ricorrente ne è venuta in possesso nei giorni successivi: lo attestano, oltre alla corrispondenza di cui si dirà in seguito, i pagamenti parziali dei menzionati tributi, ovvero per gli importi entro cui erano riconosciuti, effettuati da __________ nel termine di 30 giorni fissato nelle rispettive bollette.

L'utente ha indi impugnato le rispettive tassazioni il 15 febbraio 1999, ovvero dopo svariati mesi che tali atti le erano stati intimati. Il suo ricorso è pertanto stato ritenuto tardivo dalle istanze inferiori in applicazione dell'art. 46 cpv. 1 PAmm, giusta il quale il ricorso deve essere insinuato all'autorità competente - per iscritto - entro 15 giorni dall'intimazione. In considerazione del comportamento della ricorrente, queste ultime hanno inoltre ritenuto che il fatto che le decisioni municipali non indicassero il rimedio giuridico, com'è invece previsto dall'art. 26 cpv. 2 PAmm, non permettesse di soprassedere allo stretto soddisfacimento di tale requisito d'ordine. La ricorrente contesta tuttavia tale assunto, asserendo di aver agito diligentemente, impugnando le note tassazioni subito dopo aver ricevuto le necessarie spiegazioni sull'iter procedurale dalla sezione degli enti locali.

2.2. L'art. 26 cpv. 2 PAmm stabilisce che una decisione deve essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso. Di principio la mancanza di queste indicazioni non deve comportare per il destinatario pregiudizio alcuno in conformità alla prassi di questo Tribunale (RDAT II-1991 N. 14 lett. b) ed in analogia con quanto prescrivono sul piano federale gli art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA. Una tale mancanza non legittima tuttavia l'interessato a procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono che egli assuma le informazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine per interporre l'impugnativa si considera decorso. Di regola un gravame può essere considerato tempestivo, ancorché esperito tardivamente, quando è proposto - dal momento in cui al destinatario è stato possibile prenderne conoscenza - entro il termine ordinario di ricorso (RDAT cit., lett. b e c ).

2.3. La tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e quella d'uso delle canalizzazioni sono state notificate a __________ mediante un'unica decisione, stilata sottoforma di fattura, del 25 agosto 1998, la quale non indicava il rimedio giuridico esperibile contro di essa. L'interessata non ha tuttavia reagito nei confronti di tale aggravio, pari a fr. 265.-- (di cui fr. 250.-- interessanti il mapp. __________). Essa si è invece limitata a versare, il 22 settembre successivo, fr. 140.-- (di cui 125.-- concernenti il mapp. __________), ovvero l'importo che essa riconosceva nei confronti del comune. Il 25 settembre 1998 il municipio di __________ ha comunicato a __________ che considerava quel pagamento quale acconto e le ha pertanto trasmesso una polizza per versare gli ulteriori fr. 125.--. E' solo a quel momento che l'interessata ha scritto al municipio, il 1. ottobre successivo, di aver atteso ai suoi obblighi mediante il menzionato versamento e che avrebbe pagato il residuo solo se il municipio avesse debitamente giustificato la pretesa, trasmettendole le disposizioni pertinenti. Ora, il comportamento assunto dalla ricorrente dimostra che essa non si è attivata per conoscere il termine e l'autorità cui avrebbe dovuto indirizzare le sue contestazioni contro i menzionati tributi. Essa ha invece atteso l'invito del municipio a procedere al pagamento del loro saldo, ovvero in sede di incasso, per reagire nei confronti dell'imposizione: reazione tuttavia incompatibile con l'obbligo di diligenza che le incombeva in quel frangente e che non merita, pertanto, tutela. La decisione 9 febbraio 2000 con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame formalmente inoltratogli il 15 febbraio 1999 da __________ deve pertanto essere tutelata, dal momento che l'interessata non aveva contestato tempestivamente, per quanto si potesse pretendere dalla stessa, l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti e quella d'uso delle canalizzazioni notificategli il 25 agosto 1998.

2.4. La tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile per l'anno 1998 concernente il mapp. __________ è invece stata intimata all'insorgente il 4 novembre 1998 mediante due fatture: l'una relativa al pianterreno, per fr. 167,50, l'altra riguardante il primo piano, per fr. 182,50. Anche quei documenti non specificavano la via di ricorso esperibili contro la tassazione. Già il 26 novembre successivo, approfittando della corrispondenza instauratasi con il municipio in merito all'incasso della tassa dei rifiuti e di quella delle canalizzazioni, __________ ha tuttavia avuto modo di contestare quell'imposizione, informando il municipio che non avrebbe pagato quanto richiestole (ovvero due tasse base per l'immobile) sintanto che il municipio non le avesse messo a disposizione la regolamentazione da cui derivava le sue pretese pecuniarie. Posizione ulteriormente ribadita in una successiva lettera del 22 dicembre 1998 e concretizzata mediante il versamento, il 27 novembre 1998, di soli fr. 210.-- sul conto dell'azienda dell'acqua potabile. Ora, quella contestazione, effettuata solo una manciata di giorni dopo la scadenza effettiva del termine di ricorso, attesta una pronta reazione da parte della proprietaria su questo oggetto: il fatto di non aver agito nei termini prescritti dalla legge non può dunque nuocerle. Si deve pertanto ritenere che __________ ha contestato tempestivamente l'imposizione in rassegna. Nemmeno il fatto che il municipio, cui essa si è rivolta, non fosse competente ad evadere la contestazione, la quale doveva invece essere indirizzata al dipartimento delle istituzioni (art. 40 LMSP), può esserle di pregiudizio: difatti giusta l'art. 4 cpv. 2 PAmm i termini sono rispettati anche quando l'atto è rivolto ad un'autorità incompetente; spetta inoltre a quest'ultima di trasmetterlo a quella competente (art. 4 cpv. 1 PAmm). Il giudizio 4 febbraio 2000, attraverso il quale il dipartimento delle istituzioni ha dichiarato irricevibile il reclamo 15 febbraio 1999 di __________ non può dunque essere protetto, per il motivo che - in realtà - questa aveva contestato tempestivamente la tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile già il 26 novembre 1998.

                                   3.   Il Tribunale procede pertanto all'esame di merito della controversia relativamente alla tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile per l'anno 1998 concernente il mapp. __________. Al riguardo, il Tribunale non può che condividere quanto affermato dal dipartimento delle istituzioni considerando 3 della decisione 4 febbraio 2000, ossia che l'imposizione della tassa in rassegna difetta di una sufficiente base legale, non essendo prevista - com'è invece necessario - a livello di regolamento, ma solo di tariffario adottato dal municipio. L'art. 24 del regolamento dell'azienda acqua potabile e del servizio di distribuzione 23 luglio 1979, che si limita in tutto e per tutto a delegare semplicemente al municipio la competenza di stabilire le tasse, non soddisfa i requisiti minimi posti dalla giurisprudenza, giusta cui l'imposizione di un pubblico tributo, ad eccezione degli emolumenti di cancelleria, presuppone l'ancoramento in una legge formale di soggetto, oggetto e basi di calcolo dello stesso (cfr. i riferimenti di cui al menzionato giudizio dipartimentale, con la precisazione che la sentenza 9 ottobre 1992 del Tribunale federale concernente il comune di Lugano è pubblicata in DTF 118 Ia 320 segg.).

                                         Dal momento tuttavia che la ricorrente non contesta l'intera tassa ma solo la doppia imposizione della tassa base e che il Tribunale è vincolato alle domande delle parti, esso deve limitarsi a ridurre, come chiesto dalla ricorrente, la tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile relativa al mapp. __________ per l'anno 1998 a complessivi fr. 210 .--.

                                   4.   Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico della parti in proporzione del rispettivo grado di soccombenza, ovvero in ragione di metà ciascuno (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 208, 209 LOC, 40, 42 LMSP, 23, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

§.  Il dispositivo n. 1 della decisione 4 febbraio 2000 (n. 2) del dipartimento delle istituzioni è modificato come segue:

"1. Il reclamo è accolto. La tassa d'utilizzazione dell'acqua potabile concernente il mapp. __________ di __________ per l'anno 1998 è ridotta a complessivi fr. 210.-- ."

                                   2.   La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico della ricorrente per una metà e del comune di __________ per l'altra metà.

                                    3.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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