Incarto n. 52.1999.197 52.2000.048
Lugano 27 marzo 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 5 luglio 1999 e (b) 10 febbraio 2000 di
__________
contro
a) la decisione 16 giugno 1999 del Consiglio di Stato (n. 2603) che sospende il ricorrente dall'impiego e lo priva dello stipendio per 15 giorni a titolo di sanzione disciplinare; b) la decisione 18 gennaio 2000 del Consiglio di Stato (n. 170) che disdice il rapporto d'impiego del ricorrente per il 30 aprile 2000;
viste le risposte:
- 22 luglio 1999 della Sezione delle risorse umane al ricorso di cui sub a;
- 20 marzo 2000 della Sezione delle risorse umane al ricorso di cui sub b;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 19 settembre 1989 il Consiglio di Stato ha assunto il ricorrente __________ quale capo dell'Ufficio __________, che era appena stato costituito in seno al Dipartimento del territorio.
Dando seguito ad una richiesta del direttore della pianificazione territoriale, fatta propria dal capo del dipartimento, il 21 aprile 1998 lo stesso Consiglio di Stato ha aperto nei confronti del ricorrente un'inchiesta disciplinare volta ad accertare l'esistenza di inadempienze nell'espletamento della sua funzione.
Analogamente interrogato, il ricorrente ha ammesso di non essere stato capace di organizzare una gestione ordinata e trasparente dell'ufficio al quale era preposto. Ha inoltre riconosciuto di non aver dato seguito agli inviti rivoltigli dal suo superiore ad ordinare e strutturare convenientemente la contabilità dello stesso in modo da permettere una gestione efficiente dei sussidi versati dalla Confederazione. Ha però ricordato di essere stato a lungo assente per malattia a partire dal 1998: fatto, questo, che gli avrebbe impedito di esercitare meglio le sue funzioni. In conclusione di quell'interrogatorio, l'insorgente ha comunque esplicitamente ammesso di non essere in grado di continuare a svolgere la funzione di capo dell'__________.
La conduzione caotica dell'ufficio è stata confermata dai suoi diretti collaboratori e dal rapporto di revisione dell'ispettorato delle finanze del 16 marzo 1999.
Con osservazioni del 13 maggio 1999 il ricorrente ha attribuito la situazione venutasi a creare alla malattia che l'aveva colpito, all'insufficienza dei mezzi a disposizione dell'ufficio, alle difficoltà di quest'ultimo ad affermarsi in seno all'amministrazione e ad altri fattori a lui non imputabili.
Preso atto delle osservazioni inoltrate, il 16 giugno 1999 il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il ricorrente dalla carica e di privarlo dello stipendio per la durata di 15 giorni a titolo di sanzione disciplinare per avere:
"gestito i dossier in modo poco trasparente, superficiale, disordinato e caotico dal profilo dell'ordine, della completezza, e per la mancanza di qualsiasi criterio di archiviazione in modo tale da creare enormi difficoltà di esecuzione da parte di terzi come gestito i dossier in modo poco trasparente, superficiale, disordinato da parte del capo Ufficio stesso,
disatteso le indicazioni del caposezione tendenti ad impostare una gestione contabile e amministrativa più efficace e trasparente e ad una maggiore razionalizzazione nella gestione dei documenti,
gestito in modo non appropriato ed inefficace l'informazione agli enti interessati destinatari di misure di risparmio (deduzioni di sussidi),
sottovalutato i compiti di responsabile delle sovvenzione globali (GL) contraddistinti dall'organizzazione delle richieste alla Confederazione, dalla distribuzione dei crediti ottenuti, dal controllo dello stato di avanzamento e di finanziamento dei singoli progetti, dalla verifica della correttezza dei conti e dal costante aggiornamento del quadro contabile. Attività avvenute in modo frammentario in un contesto di generale disorganizzazione e caratterizzato dalla mancanza di supervisione e di definizione di direttive chiare e vincolanti tali da permettere una ricostruzione contabile unicamente grazie al ricupero di informazione presso enti esterni e grazie all'esperienza dei collaboratori".
B. Contro questa decisione __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento o almeno una riduzione della sanzione inflittagli.
Il ricorrente si limita a rimproverare al Consiglio di Stato di non aver sufficientemente tenuto conto delle osservazioni presentate in sede d'inchiesta.
Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che per il tramite della Sezione delle risorse umane contesta partitamente le tesi dell'insorgente, sottolineando le inadempienze di cui si è reso responsabile.
C. A partire dall'8 febbraio 1999 __________ è stato assegnato al __________ come incaricato soprannumerario nell'attesa di reperire un posto come insegnante. Caduta questa ipotesi per mancanza dell'abilitazione all'insegnamento, il 9 novembre 1999 il Consiglio di Stato gli ha prospettato la disdetta del rapporto d'impiego.
Esperito invano un tentativo di conciliazione, il 18 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha licenziato il ricorrente per il 30 aprile 2000. Gli ha comunque prorogato l'incarico presso il __________ sino al prossimo 30 giugno.
D. __________ impugna anche questa risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendogli di confermargli l'incarico: in via principale a tempo indeterminato, in via subordinata, almeno sino alla fine dell'anno.
Il Consiglio di Stato si oppone all'accoglimento del ricorso con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 60 LOrd per entrambi i ricorsi. Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato dai provvedimenti impugnati. I ricorsi, tempestivi, sono dunque ricevibili in ordine. Date le circostanze, possono essere decisi con un unico giudizio sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
2. Sanzione disciplinare
2.1. Giusta l'art. 22 LOrd, i dipendenti agiscono in conformità delle leggi e degli interessi dello Stato, svolgendo personalmente il proprio servizio e dedicandovi la loro intera attività lavorativa. Essi svolgono coscienziosamente i compiti loro affidati, contribuendo con spirito di iniziativa e di collaborazione al miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio della collettività.
I funzionari dirigenti, dispone ancora l'art. 24 LOrd, organizzano, dirigono, coordinano e verificano il lavoro dei loro collaboratori. Essi contribuiscono a promuovere ed attuare tutti i provvedimenti atti a migliorare l'efficienza e la qualità delle prestazione del loro servizio, assicurandone il corretto funzionamento.
2.2. Le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con sanzioni disciplinari che vanno dall'ammonimento alla destituzione (art. 32 LOrd). La sanzione disciplinare serve a ristabilire l'ordine all'interno dell'amministrazione, la fiducia in essa riposta dai cittadini ed a correggere il dipendente che è venuto meno ai suoi doveri. Nella scelta e nella commisurazione dei provvedimenti disciplinari si tiene conto della colpa, dei motivi, della condotta precedente e della responsabilità del dipendente come pure dell'estensione e dell'importanza degli interessi di servizio lesi o compromessi (art. 33 LOrd).
Le sanzioni disciplinari presuppongono in ogni caso una colpa del dipendente. I doveri di servizio possono infatti essere violati soltanto intenzionalmente o per negligenza. La violazione è intenzionale quando il dipendente viene consapevolmente e volontariamente meno ai propri doveri. La violazione si perfeziona invece per negligenza quando per imprevidenza colpevole il dipendente non scorge le conseguenza del suo agire o non ne tiene conto. L'imprevidenza è colpevole quando il dipendente omette di usare le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanza e le sue condizioni personali (cfr. per analogia art. 18 CPS).
2.3. Nell'evenienza concreta, il Consiglio di Stato rimprovera al ricorrente di aver violato i suoi doveri di servizio ed in particolare quelli di dirigente per aver gestito l'__________ in modo disordinato.
L'inchiesta esperita ha anzitutto messo chiaramente in evidenza l'esistenza di una grave situazione di disagio all'interno di quest'ufficio. Dall'inchiesta è inoltre emerso che la causa principale degli inconvenienti riscontrati era da ricercare nella carente conduzione dell'ufficio da parte del ricorrente, che non era all'altezza del compito che gli era stato affidato. Non per mancanza d'impegno, trascuratezza o lassismo, bensì per assoluta mancanza di attitudini dirigenziali. Il ricorrente non è mai stato in grado di organizzare l'ufficio in modo efficiente e funzionale. Non ha mai definito con precisione la suddivisione dei compiti e delle responsabilità dei collaboratori. Ha trascurato l'informazione. Ha lasciato che il disordine crescesse a dismisura sino a rendere difficilmente governabile l'ufficio.
Dal profilo oggettivo, il ricorrente non può sottrarsi alle responsabilità che gli incombono in qualità di dirigente per la situazione che si__________. Questa può essere soltanto parzialmente ricondotta ai vari fattori esterni richiamati dall'insorgente nelle osservazioni presentate al Consiglio di Stato. La causa principale del disagio verificatosi in seno all'__________ è da ricercare nel ricorrente e nelle sue mancanze.
Diversa è invece la valutazione della fattispecie dal profilo soggettivo. Dall'inchiesta esperita non emerge infatti alcun elemento che permetta di attribuire tale disagio a cattiva volontà del ricorrente. Se questi è venuto meno al dovere, sancito dall'art. 24 LOrd, di organizzare, dirigere, coordinare e verificare l'attività dell'ufficio ed il lavoro dei suoi collaboratori, ciò è dovuto all'incapacità di rendersi conto delle ripercussioni che le sue mancanze avevano sul buon funzionamento dell'ufficio e di prendere i provvedimenti che si imponevano per ripristinare l'ordine. Le circostanze, in particolare la mancanza di regolari qualificazioni, che permettessero al ricorrente di prendere coscienza dello scadente livello delle prestazioni lavorative fornite per rapporto alle esigenze poste alla sua funzione, e le sue condizioni personali, caratterizzate dall'assoluta mancanza di attitudini dirigenziali, fanno sì che il principale rimprovero che gli si può muovere è quello di non aver rinunciato alla carica, prima che i suoi superiori avviassero la procedura di rimozione, riconoscendo di non esserne all'altezza.
Ponderate tutte le circostanze, in particolare la colpa del ricorrente, le sue condizioni di salute e gli sviluppi che hanno fatto seguito alla decisione disciplinare resa dal Consiglio di Stato, questo tribunale ritiene che a questo punto una sanzione disciplinare non abbia più ragion d'essere. L'ordine in seno all'amministrazione e la fiducia in essa riposta dai cittadini sono infatti ripristinati dal licenziamento disposto nel frattempo, che sanziona anche le colpe del ricorrente e vanifica qualsiasi finalità correttiva. In accoglimento del primo ricorso, la decisione di sospensione dalla carica e di privazione dallo stipendio va quindi annullata.
3. Disdetta
3.1. L'art. 60 cpv. 1 e 2 LOrd permette all'autorità di nomina di sciogliere il rapporto d'impiego in ogni tempo, con un preavviso variante da tre a sei mesi, per giustificati motivi. Sono considerati giustificati motivi, soggiunge il cpv. 3 della norma in questione, la soppressione del posto (lett. a), l'assenza prolungata per malattia o infortunio (lett. b) e qualsiasi circostanza soggettiva od oggettiva, data la quale non si può pretendere in buona fede che l'autorità di nomina continui il rapporto d'impiego nella stessa funzione o in un'altra funzione disponibile nell'ambito dei posti vacanti (lett. c).
3.2. Nell'evenienza concreta, il ricorrente ammette che non si può esigere in buona fede che l'autorità lo mantenga al suo servizio in qualità di capo dell'__________. L'incapacità del ricorrente a svolgere questa funzione non è contestata e non deve pertanto essere ulteriormente dimostrata. L'insorgente ritiene nondimeno che lo Stato dovrebbe comunque confermargli l'incarico attuale. A tempo indeterminato o, in subordine, almeno sino alla fine dell'anno.
La pretesa è manifestamente infondata. Il posto di lavoro attualmente occupato dall'insorgente con lo statuto d'incaricato non è infatti un posto libero e disponibile, ma un posto sovrannumerario, di natura precaria, creato temporaneamente dallo Stato, non perché ve ne fosse un reale bisogno, bensì soltanto per offrire, senza esservi tenuto, un'ulteriore occupazione al ricorrente.
Non essendo il ricorrente collocabile nell'insegnamento per mancanza del certificato d'abilitazione e non essendo reperibile in seno all'amministrazione alcun posto vacante confacente alla sua formazione professionale, la disdetta risulta perfettamente conforme all'art. 60 LOrd. Il ricorso va quindi senz'altro respinto.
4. La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente proporzionalmente al grado di soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24, 32, 33, 60, 67 LOrd; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 68, 69 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso di cui sub (a) è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 16 giugno 1999, no. 2603, del Consiglio di Stato è annullata.
2. Il ricorso di cui sub (b) è respinto.
3. La tassa di giustizia è a carico dell'insorgente nella misura di
fr. 500.--.
4. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario