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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 26.04.2000 52.2000.43

26. April 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,879 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00043  

Lugano 26 aprile 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 8 febbraio 2000 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

la decisione 18 gennaio 2000 (no. 160) del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 ottobre 1999 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre;

vista la risposta 16 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il 31 agosto 1999, alle ore 21.55, il ricorrente __________ circolava in territorio di __________ in direzione nord-sud alla guida dell'autovettura Porsche, targata __________. Inseguito da un veicolo di polizia munito delle apposite apparecchiature per il rilievo della velocità omologate allo scopo, è stata accertata una chiara violazione dei limiti di velocità.

                                  B.   a) In seguito a questi avvenimenti, con decisione 21 ottobre 1999 la Sezione della circolazione ha risolto di revocare al ricorrente la licenza di condurre per il periodo di un mese e mezzo, in considerazione della grave infrazione commessa. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 16 cpv. 3 lett. a) e 17 cpv. 1 lett. a) LCStr.

b) Con decisione 12 novembre 1999, no 24425/090, il Dipartimento delle istituzioni ha inoltre inflitto a __________ una multa di fr. 690.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 40.--, per aver circolato in territorio di __________ ad una velocità di 95 km/h, già dedotta la tolleranza, laddove vige una limitazione della stessa a 60 km/h. Tale decisione è cresciuta in giudicato.

                                  C.   Il 18 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento di revoca, respingendo il ricorso contro di esso interposto da __________.

Il Governo ha rilevato che nell'adozione della misura di revoca l'autorità amministrativa è di principio vincolata ai fatti così come sono stati accertati nel giudizio penale cresciuto in giudicato e che quindi le argomentazioni del ricorrente intese a mettere in dubbio tali accertamenti non possono in pratica essere prese in considerazione. Pertanto, l'esecutivo cantonale, considerando che l'insorgente si è reso protagonista del superamento di ben 35 km/h del limite di velocità e che egli, quale medico dentista, non necessita della licenza di condurre per motivi professionali, ha ritenuto corretta, adeguata e proporzionata alle circostanze la durata del periodo di revoca stabilita dalla Sezione della circolazione.

                                  D.   Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in ordine che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo e nel merito che la risoluzione impugnata venga annullata.

Il ricorrente nega di aver circolato ad una velocità tale da giustificare la revoca della licenza di condurre: in buona sostanza contesta pertanto il modo in cui è stata accertata la velocità rimproveratagli.

                                  E.   Il Consiglio di Stato propone, di contro, che il ricorso sia respinto e la decisione impugnata confermata.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, siccome direttamente toccato dal provvedimento impugnato, è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).

                                   2.   Prima di entrare nel merito del ricorso occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisone sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere  penale, l'autorità giudicante deve potere statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (R. Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, pag. 371; A. Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, pag. 111 in : R. Schaffauser, Aktuelle Fragen des Strafund Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr).

Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), con facoltà quindi di rivedere anche la commisurazione della sanzione. I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).

                                   3.   In primo luogo va osservato che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.

Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita dall'art. 47 cpv. 1 PAmm. Si noti in particolare che la decisione governativa qui dedotta in giudizio non dispone la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.

Ne consegue pertanto che l'impugnativa 8 febbraio 2000 possiede già ex lege effetto sospensivo e quindi la domanda del ricorrente volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento risulta priva di oggetto.

                                   4.   La licenza di condurre può essere revocata al conducente che, violando le norme della circolazione, ha compromesso la sicurezza del traffico o disturbato terzi. Nei casi di lieve entità, può essere pronunciato un ammonimento (art. 16 cpv. 2 LCStr).

La licenza di condurre va invece obbligatoriamente revocata se il conducente ha gravemente compromesso la sicurezza della circolazione (art. 16 cpv. 3 lett. a) LCStr).

La revoca della licenza a titolo d'ammonimento ha per scopo quello di sanzionare il conducente resosi colpevole di un'infrazione alle regole della circolazione e di impedire casi di recidiva (art. 30 cpv. 2 OAC).

L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento, tenendo conto delle circostanze del caso. In particolare essa deve tenere conto della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 lett. a) LCStr; 33 cpv. 2 OAC).

                                   5.   Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, qualora nell'abitato venga accertato un superamento di 25 km/h o più della velocità massima consentita, le competenti autorità cantonali sono obbligate a revocare la licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a) LCStr senza alcun riguardo alle concrete circostanze del caso (DTF 124 II 476 consid. 2; 119 Ib 145 consid. 2a; 118 IV 188 consid. 2b).

                                   6.   6.1. In concreto, risulta dagli atti relativi al procedimento penale promosso contro __________ che quest'ultimo ha circolato ad una velocità di 95 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 60 km/h, oltrepassando quindi di ben 35 km/h la velocità consentita.

Tale accertamento è tuttavia contestato in questa sede dall'insorgente, il quale afferma in sostanza di aver commesso un'infrazione assai meno grave di quella rimproveratagli.

A questo proposito occorre rilevare che il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che ove esista a carico dell'interessato un procedimento penale, l'autorità amministrativa è tenuta, in linea di principio, a soprassedere alla propria decisione sino a che sia intervenuta una decisione penale passata in giudicato, nella misura in cui l'accertamento dei fatti o la qualifica giuridica del comportamento litigioso sia rilevante nel quadro del procedimento amministrativo (DTF 119 Ib 158 consid. 2). L'alta Corte federale ha altresì sottolineato in DTF 121 II 217 e seg., consid. 3a) che l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. In particolare l'autorità amministrativa deve attenersi ai fatti accertati nel giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove, come nella presente fattispecie, la decisione penale si basi essenzialmente su di un rapporto di contravvenzione allestito da degli agenti della Polizia cantonale. Ciò è il caso in particolare laddove l'interessato sapeva, o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento concernente la revoca della licenza di condurre e ciononostante ha omesso di far valere nell'ambito del procedimento penale i diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. In simili circostanze, quest'ultimo non può più attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali mezzi di prova, dato che era tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già in sede penale, nonché ad esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura.

6.2. Nel caso in esame, l'insorgente non solo ha omesso di impugnare la decisione di multa 12 novembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, ma ha pure provveduto al pagamento della relativa sanzione: la risoluzione in parola è pertanto cresciuta in giudicato.

Con il suo comportamento il ricorrente ha implicitamente riconosciuto come esatto il contenuto della decisione penale, motivo per il quale ora non è più legittimato a rimettere in discussione fatti già definitivamente accertati in altra sede. Al proposito, va inoltre rilevato che le argomentazioni addotte in sede ricorsuale appaiono meramente pretestuose, considerato che al momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza della decisione di multa disponeva di un patrocinatore e di conseguenza non poteva ignorare che il suo agire avrebbe provocato la crescita in giudicato della decisione penale.

A tutto questo si deve aggiungere che con il ricorso in esame l'insorgente non apporta nuovi elementi di fatto che, se considerati dall'autorità penale, avrebbero condotto quel procedimento ad avere un esito diverso da quello che ha avuto. Neppure si può ritenere che l'apprezzamento delle prove operato dall'istanza penale per ciò che concerne la velocità contrasti in modo palese con le misurazioni agli atti, in base alle quali di può dedurre che senz'altro __________, contrariamente a quanto da lui asserito, ha circolato nelle circostanze di luogo e di tempo sopra riferite alla velocità rimproveratagli. Non sono dunque date le premesse per scostarsi dagli accertamenti operati dall'autorità penale.

Tenuto conto dei principi giurisprudenziali precedentemente esposti, quella commessa dall'insorgente è, a non averne dubbio, una grave violazione delle norme della circolazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr, ragione per la quale la revoca della licenza di condurre si impone come una misura amministrativa obbligatoria.

                                   7.   Tenuto conto della gravità dell'infrazione, della colpa effettiva e della necessità non inderogabile di far uso di un veicolo per l'esercizio della professione, il provvedimento di revoca pronunciato nei confronti di __________ appare del tutto conforme al diritto. Fissando la durata della revoca in un mese e mezzo la Sezione della circolazione non ha violato il principio di proporzionalità.

                                   8.   Visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 Pamm).

Per questi motivi,

visti gli art. 6 CEDU; 10 LALCStr; 16 cpv. 3 lett. a), 17 cpv. 1 lett. a) LCStr; 30 cpv. 2, 33 cpv. 2 OAC; 3, 18, 28, 43, 46, 60 Pamm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

                                      4.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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