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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 10.03.2000 52.2000.29

10. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,784 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00029  

Lugano 10 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 21 gennaio 2000 di

__________ patr. dall'avv. __________  

contro  

la risoluzione 14 gennaio 2000 (n. 83) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 14 dicembre 1999 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinvio;

viste le risposte:

-    2 febbraio 2000 del Dipartimento delle istituzioni,

-    9 febbraio 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   __________, cittadino iugoslavo (Kosovo) è entrato in Svizzera il 1° agosto 1992 depositando una domanda d'asilo, la quale è stata respinta il 19 febbraio 1993 in prima istanza dall'Ufficio federale dei rifugiati (UFR). Il __________ il ricorrente si è sposato a __________ con la cittadina italiana __________, titolare di un permesso di domicilio, ottenendo un permesso di dimora per vivere insieme alla moglie, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza fissata al 16 giugno 1998. A seguito del matrimonio, egli ha rinunciato a richiedere l'asilo e ha ritirato il ricorso contro la decisione di allontanamento dell'UFR. Il 21 luglio 1993 la Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo ha quindi stralciato dai ruoli il gravame. I coniugi hanno vissuto a __________ in via __________, successivamente in via __________. Il 1° novembre 1997 il ricorrente ha lasciato l'appartamento coniugale trasferendosi a __________. Dal 1° novembre 1998 egli lavora quale carpentiere presso una ditta a __________.

                                  B.   a) Il 4 dicembre 1998 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 25 giugno precedente da __________ volta ad ottenere il rilascio di un permesso di domicilio, perché viveva separato dalla moglie a partire dal 1° novembre 1997. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS; 8 ODDS. L'autorità gli ha fissato un termine con scadenza al 31 gennaio 1999 per lasciare il territorio cantonale.

b) Il 16 dicembre 1998 __________ ha comunicato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione che il marito era tornato a vivere insieme a lei nell'appartamento coniugale. L'8 gennaio 1999 il dipartimento ha trasmesso al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, con copia per conoscenza a __________, "per competenza (art. 4 PAmm) il "ricorso" dello straniero indicato a margine. In caso di entrata nel merito del gravame ci pregeremo inviare i nostri atti". L'11 gennaio 1999 il Servizio dei ricorsi ha trasmesso alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, per osservazioni, lo scritto 16 dicembre 1998 di __________ considerandolo quale ricorso. Dopo aver ricevuto copia delle relative osservazioni dipartimentali il 18 gennaio 1999 __________ ha comunicato al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato che ricorrente era unicamente il marito. Il 14 settembre e 19 ottobre 1999 la moglie ha ribadito all'Ufficio regionale degli stranieri di Lugano di non aver inoltrato nessun ricorso e che quello trasmesso in data 16 dicembre 1998 "non è stato inoltrato da me bensì da mio marito, io mi sono limitata a scrivere che sarebbe tornato a vivere con me, vedi anche copia lettera allegata inviata il 18.1.99, nonché le relative spese sono da addebitare al signor __________ ". Sollecitata dal Servizio dei ricorsi, il 4 novembre 1999 la moglie ha nuovamente confermato di non aver presentato nessun ricorso in favore del marito.

c) Con giudizio 11 novembre 1999 (n. 641) il Servizio dei ricorsi ha stralciato dai ruoli la procedura relativa allo scritto 16 dicembre 1998, considerandola priva d'oggetto, in quanto il 4 novembre 1999 __________ aveva comunicato a questa autorità che tale scritto non doveva essere considerato quale ricorso contro la decisione dipartimentale del 4 dicembre 1998. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione, intimata a __________, veniva indicato che contro la stessa era dato ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla sua notifica. La decisione è in seguito cresciuta in giudicato. All'interessato è stato successivamente fissato un termine con scadenza al 18 dicembre 1999 per lasciare il territorio cantonale.

                                  C.   a) Il 7 dicembre 1999 __________, tramite il proprio patrocinatore avv. __________, ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione il rilascio di un permesso di dimora in virtù dell'art. 8 CEDU, e l'adozione di misure cautelari volte a permettergli di soggiornare in Svizzera. Egli ha in sostanza argomentato di vivere di fatto da alcuni mesi con la cittadina svizzera __________, con la quale aveva una relazione da circa due anni. Quest'ultima era pure in attesa di un suo figlio, che dovrebbe nascere nel corso del mese di marzo 2000.

b) Il 14 dicembre 1999 il dipartimento ha comunicato per telefax all'avv. __________ che il suo cliente "sapeva da tempo (dicembre 1998) che avrebbe dovuto lasciare il nostro territorio entro e non oltre il 31 gennaio 1999!. Pertanto indipendentemente dai motivi addotti lo stesso è tenuto a lasciare immediatamente il nostro Paese, caso contrario saranno adottate misure coercitive. Lo straniero potrà poi presentare dall'estero una regolare domanda di visto per la Svizzera che sarà attentamente valutata". Contro la predetta comunicazione dipartimentale il 16 dicembre successivo __________ è insorto dinnanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, che non venisse ordinata alcuna misura volta a un suo allontanamento dalla Svizzera. Egli ha in sostanza ritenuto che lo scritto 16 dicembre 1998 della moglie fosse da considerare alla stregua di un ricorso: allo stesso sarebbe quindi stato concesso l'effetto sospensivo e non si poteva pertanto rimproverargli di essersi trovato illegalmente in Svizzera dopo il 31 gennaio 1999. Ha inoltre criticato il dipartimento per non averlo messo a conoscenza dello scritto 4 novembre 1999 della moglie e della decisione di stralcio.

c) Il 14 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto tra i coniugi __________. L'11 gennaio 2000 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha trasmesso per conoscenza al patrocinatore del ricorrente, tra l'altro, gli scritti 19 ottobre e 4 novembre 1999 di __________.

d) Con giudizio 14 gennaio 2000 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso. Dopo aver considerato che il gravame verteva sull'ordine di rinvio dal territorio cantonale ai sensi dell'art. 12 LDDS imposto a seguito della decisione dipartimentale del 4 dicembre 1998, ha ritenuto che lo scritto 14 dicembre 1999 non fosse una decisione di esecuzione, bensì una semplice comunicazione. Ha indicato in seguito che l'interessato aveva la possibilità di presentare dall'estero una domanda di visto per la Svizzera se voleva ricongiungersi nel nostro Paese con il futuro nascituro. Alla cifra 3 del dispositivo della risoluzione, veniva indicato che la stessa era definitiva.

e) Il 24 gennaio 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, preso atto della risoluzione governativa, ha fissato a __________ un ultimo e definitivo termine con scadenza al 15 febbraio 2000 per lasciare il territorio cantonale.

                                  D.   __________ si aggrava contro la pronunzia governativa del 14 gennaio 2000 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora per ricongiungimento famigliare, in via del tutto subordinata il rinvio degli atti all'autorità di prime cure affinché entri nel merito del gravame. Chiede pure che venga conferito effetto sospensivo al ricorso e, in via cautelare, che venga autorizzato a soggiornare in Svizzera e ad esercitare la propria attività lavorativa. Ritiene che lo scritto 14 dicembre 1999 del dipartimento sia da considerare quale decisione, impugnabile tramite gli ordinari mezzi di diritto, e che la competenza di questo Tribunale sia data in virtù dell'art. 8 CEDU per la relazione che intrattiene con la nuova compagna di nazionalità elvetica e l'imminenza della nascita di suo figlio. Sostiene che il termine del 31 gennaio 1999 fissatogli per lasciare il territorio cantonale sarebbe stato annullato a seguito dell'effetto sospensivo al suo ricorso inoltrato il 16 dicembre 1998, dato pure che nel frattempo non gli era stato notificato nessun altro termine di rinvio. Pone in rilievo il fatto di aver preso conoscenza dello stralcio dell'11 novembre 1999 soltanto il 14 dicembre successivo, quando ha consultato l'incarto presso il dipartimento. Indica di non essere tenuto a lasciare il territorio elvetico, in quanto il Consiglio federale ha ammesso provvisoriamente i cittadini kosovari in Svizzera fino al 31 maggio 2000.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento, i quali chiedono di dichiararlo irricevibile, con argomenti di cui si dirà - per quanto necessario - in seguito.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS). Il Consiglio di Stato ha ritenuto che lo scritto dipartimentale del 14 dicembre 1999 costituisse una semplice comunicazione, inimpugnabile, e non una decisione di rinvio. Il quesito non deve essere risolto ai fini del presente giudizio. In effetti, ai sensi dell'art. 100 lett. b n. 4 OG il ricorso di diritto amministrativo non è ammissibile dinnanzi al Tribunale federale in materia di polizia degli stranieri contro decisioni di rinvio (art. 12 LDDS; STF 20 aprile 1993 inedita in re A. e LLCC, consid. 2; Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 131, cifra 5.2.3.3.). Di conseguenza la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente non sarebbe data nemmeno se lo scritto 14 dicembre 1999 costituisse una vera e propria decisione di rinvio. Né rende ammissibile il ricorso la critica sollevata dall'insorgente in ordine alla procedura relativa al rifiuto dipartimentale di rilasciargli un permesso di domicilio perché viveva separato dalla moglie. Il ricorrente ha infatti rinunciato ad impugnare la decisione 11 novembre 1999 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, la quale è pertanto regolarmente cresciuta in giudicato. Pure irricevibile risulta la domanda volta al rilascio di un permesso di dimora per ricongiungimento famigliare. Non spetta infatti a questo tribunale pronunciarsi su una domanda presentata dinnanzi all'autorità di prime cure e non ancora decisa.

1.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto l'evasione della domanda di provvedimenti cautelari.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 12 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 4 OG; 10 lett. a LALPS; 1, 3, 28 e 60 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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