Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.10.2004 52.2000.27

25. Oktober 2004·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,322 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

azione disciplinare nei confronti di un dipendente comunale per molestie sessuali

Volltext

Incarto n. 52.2000.27  

Lugano 25 ottobre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 17 gennaio 2000 di

RI 1 patrocinato da: PA 1  

contro  

la decisione del Consiglio di Stato (n. 5605), che accoglie parzialmente l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la decisione 9 febbraio 1999 con cui il CO 1 l’ha sospeso per una settimana dall’impiego e dallo stipendio a titolo di sanzione disciplinare e l’ha condannato al pagamento delle spese d’inchiesta;

viste le risposte:

-    25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;

-      2 febbraio 2000 del;

richiamata la sentenza 9 giugno 1999 della Corte di cassazione di revisione penale;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 1. gennaio 1987 il ricorrente RI 1 è entrato al servizio del CO 1 quale contabile; dal 1. giugno 1997 è capo dei servizi finanziari del comune;

che a partire dal 1995 RI 1 ha iniziato a corteggiare in modo assiduo la signora __________, impiegata presso la cancelleria comunale, della quale, per sua stessa ammissione, si era un po’ innamorato;

che, dopo aver vinto il relativo concorso, a partire dal 1. agosto 1997 __________ ha iniziato a lavorare quale aiuto contabile nell’ufficio del ricorrente;

che la sera del 3 settembre 1997 un collega d’ufficio ha segnalato a __________ che suo marito era giunto sulla piazza del municipio; l'interessata si è avvicinata alla finestra per invitarlo a salire;

che in quel mentre, __________ ha avvertito un tocco sulla natica; voltatasi ha notato il capoufficio RI 1, che sopraggiunto alle sue spalle - ritirava repentinamente la mano destra;

che la donna non ha reagito, ma ha lasciato l’ufficio appena giunto il marito;

che il 2 dicembre 1997 __________ ha sporto querela penale nei confronti di RI 1 per molestie sessuali; quest'ultimo l’ha a sua volta querelata per diffamazione e calunnia;

che il 16 gennaio 1998 il municipio ha incaricato la giudice d’appello supplente, dott. __________, di condurre un’inchiesta disciplinare a carico di RI 1 per accertare eventuali violazioni dei doveri d’ufficio;

che, esperite le necessarie indagini, con decreto d’accusa 20 luglio 1998 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 ad una multa di fr. 1'000.- per molestie sessuali;

che con sentenza 26 novembre 1998, emanata dopo un dibattimento durato 9 ore, il Pretore di __________ ha condannato RI 1 ad una multa di fr. 500.- per molestie sessuali ed a versare alla vittima la somma di fr. 11'526.50 a titolo di risarcimento danni (spese di patrocinio) e torto morale (fr. 500.-);

che, preso atto del rapporto d’inchiesta dell'inquirente incaricata, con risoluzione 9 febbraio 1999 il municipio ha sospeso RI 1 dalla funzione e dallo stipendio per una settimana a titolo di sanzione disciplinare, condannandolo nel contempo al pagamento delle spese nella misura di fr. 5'000.-;

che con sentenza 9 giugno 1999 la Corte di cassazione di revisione penale (CCRP) ha respinto il ricorso per cassazione inoltrato da RI 1 contro la sentenza del Pretore di __________;

che, in parziale accoglimento del ricorso inoltrato da RI 1 contro la sanzione disciplinare inflittagli dal municipio, il 22 dicembre 1999 il Consiglio di Stato ha annullato il dispositivo di condanna al pagamento delle spese d’inchiesta sostenute dal comune;

che contro il predetto giudizio governativo RI 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone che la sanzione disciplinare inflittagli fosse annullata, in subordine che fosse pronunciato un semplice ammonimento;

che con lunghe disquisizioni l’insorgente ha in sostanza messo in dubbio la credibilità della presunta vittima, contro la quale ha sporto denuncia per falsa testimonianza; ha inoltre affermato che questa avrebbe promosso e fomentato una campagna denigratoria nei suoi confronti, con tanto di articoli di giornale;

che il Consiglio di Stato ed il municipio hanno sollecitato il rigetto dell’impugnativa;

che con decreto 23 febbraio 2000 il Procuratore pubblico ha deciso di non procedere nei confronti di __________ per falsa testimonianza;

che con sentenza 31 luglio 2001 la Camera dei ricorsi penali ha respinto l’istanza di promozione dell’accusa inoltrata da RI 1 contro il decreto di non luogo a procedere del Procuratore pubblico;

che il procedimento di ricorso, pendente davanti a questo tribunale, è rimasto sospeso, senza che nessuno ne sollecitasse la riattivazione;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 134 cpv. 6 LOC; la legittimazione attiva dell’insorgente è certa (art. 43 PAmm); il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

che in materia disciplinare il Tribunale cantonale amministrativo esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata (art. 70 cpv. 1 PAmm); non esamina l’apprezzamento nei limiti della violazione del diritto (art. 61 PAmm), ma statuisce sul ricorso con pieno potere di cognizione (M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 70 PAmm, n. 1 seg.);

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm); i fatti addebitati all’insorgente sono stati acclarati in modo convincente dalle precedenti istanze; questo tribunale non intravede alcun ragionevole motivo per assumere ulteriori prove o per scostarsi dagli accertamenti delle precedenti istanze e delle autorità penali che con enorme dispendio di mezzi e di tempo si sono sinora occupate del caso; le prove di cui l’insorgente chiede l’assunzione non appaiono palesemente atte a procurare la conoscenza di ulteriori circostanze rilevanti ai fini del giudizio; tanto meno a distanza di sette anni dai fatti;

che giusta l’art. 134 cpv. 1 LOC la violazione dei doveri d’ufficio da parte dei dipendenti comunali, la trascuranza e la negligenza nell’adempimento delle mansioni loro assegnate, sono punite dal municipio con sanzioni disciplinari, che spaziano dall’ammoni-mento (lett. a) al licenziamento (lett. f), passando dalla multa (lett. b) e dalla sospensione dall’impiego per un periodo massimo di 3 mesi (lett. e);

che le sanzioni disciplinari servono a ripristinare l’ordinato funzionamento dell’amministrazione ed a ristabilire la fiducia in essa riposta dai cittadini; vanno commisurate alla gravità dell’infrazio-ne; devono inoltre tenere debitamente conto del grado di colpa del trasgressore e delle finalità che perseguono;

che a differenza dell’ordinamento dei dipendenti cantonali (art. 39 LOrd), la LOC non prevede alcun termine di prescrizione dell’azione disciplinare;

che la questione a sapere se si tratti di una lacuna di legge che deve essere colmata facendo capo alle disposizione sulla prescrizione previste da analoghi ordinamenti disciplinari (BVR 1996, 320; DR 91/0001) o se invece l’azione disciplinare non soggiaccia a prescrizione, come la giurisprudenza e la dottrina ritengono (STF 19.3.1998 2P/359/1997 in re P.; DTF 73 I 289 consid. 4; AGVE 1971, 303; Werner Dubach, Das Disziplinarrecht der freien Berufe, ZSR 1951, pag. 44 e riferimenti) può rimanere indecisa, poiché anche in quest’ultima ipotesi, va comunque verificato se, tenuto conto di tutte le circostanze ed in particolare del lungo tempo trascorso, la sanzione disciplinare appaia ancora giustificata;

che nell’evenienza concreta, considerati il principio di opportunità che regge l’azione disciplinare ed il lungo tempo trascorso dai fatti addebitati al ricorrente, il cui comportamento non ha più dato luogo a critiche, qualsiasi sanzione disciplinare apparirebbe ingiustificata e finirebbe per nuocere anziché giovare all'amministrazione comunale;

che, stando così le cose, pur dando atto che la sanzione disciplinare inflitta dal municipio al ricorrente e la decisione governativa che l’ha confermata erano in linea di massima conformi al diritto, le decisioni impugnate vanno annullate, perché nel frattempo il provvedimento ha manifestamente perso la sua ragion d’essere;

che, dato l’esito, non si preleva tassa di giustizia;

che, essendo il proscioglimento intervenuto soltanto per sopraggiunta decadenza ope temporis dei presupposti dell’azione disciplinare, non si accordano ripetibili;

Per questi motivi,

visti gli art. 134 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 70 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza, sono annullate:

1.1.   la decisione del Consiglio di Stato (n. 5605);

1.2.   la decisione 9 febbraio 1999 con cui il CO 1 l’ha sospeso per una settimana dall’impiego e dallo stipendio a titolo di sanzione disciplinare.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

52.2000.27 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 25.10.2004 52.2000.27 — Swissrulings