Incarto n. 52.2000.00266
Lugano 20 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
vista l'istanza 18 ottobre 2000 di
__________
chiedente
il riesame della sentenza 13 settembre 2000 con cui il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto l'impugnativa da lei presentata contro la decisione 22 marzo 2000 con cui il Consiglio di Stato ha confermato il diniego del municipio di __________ al rilascio della licenza edilizia per la posa di una tettoia volta a coprire un posteggio esistente al mappale no. __________ di sua proprietà;
richiamato l'art. 48 PAmm,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1989 __________ ha realizzato un terrapieno sorretto da un muro in cemento armato di m 1.20 a confine con il mappale no. __________, per ampliare il posteggio esistente;
che il 9 novembre 1999 essa ha notificato al municipio l'intenzione di coprire l'area di parcheggio con una tettoia, posata direttamente a confine e di altezza variante tra m 2.70 e 3.00;
che con decisione 14 gennaio 2000 il municipio di __________ le ha negato il rilascio della licenza edilizia, in quanto l'opera supererebbe l'altezza massima di m 3.00 fissata dall'art. 10 NAPR per le costruzioni accessorie: secondo l'autorità comunale nel computo dell'altezza complessiva della tettoia andrebbe inclusa anche quella del terrapieno sottostante;
che la risoluzione è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 13 settembre 2000;
che questa corte in applicazione dell'art. 41 LE ha ritenuto corretto l'agire del municipio;
che con istanza 18 ottobre 2000 __________ ha chiesto al Tribunale cantonale amministrativo di rivedere il predetto giudizio, ribadendo in sostanza le censure già sollevate in precedenza;
che a detta dell'istante l'altezza del terrapieno non andrebbe computata, poiché la sua formazione risale al 1989 e vista la morfologia del terreno circostante esso avrebbe assunto la connotazione di terreno naturale;
che essa ha inoltre sostenuto che nella fattispecie sarebbero adempiuti i requisiti di cui all'art. 41 LE, in quanto il terrapieno presenta una larghezza di m 6.00 e dunque di gran lunga superiore ai m 3.00 previsti dalla norma;
considerato, in diritto
che contro le sentenze del Tribunale cantonale amministrativo è dato il rimedio straordinario della revisione;
che istanze di revisione manifestamente infondate possono essere respinte in limine con breve motivazione ex art. 48 PAmm;
che la revisione può essere ammessa in particolare nel caso in cui l'autorità non ha apprezzato, per inavvertenza, fatti rilevanti che risultano dagli atti o se la decisione contiene disposizioni fra di loro contraddittorie (art. 35 lett. b PAmm);
che giusta l'art. 36 PAmm l'istanza di revisione dev'essere proposta entro 15 giorni dall'intimazione del giudizio impugnato nei casi dell'art. 35 lett. b PAmm;
che in concreto il giudizio contestato è stato consegnato all'istante il 19 settembre 2000; il termine per chiederne la revisione è dunque giunto a scadere il 4 ottobre 2000; ritenuto che la presente istanza è invece stata spedita solamente il 18 ottobre 2000, già per questo motivo la stessa va dichiarata irricevibile;
che abbondanzialmente si osserva che la stessa avrebbe comunque dovuto essere respinta nel merito perché non sono dati i presupposti dell'art. 35 lett. b PAmm: nemmeno la ricorrente sostiene invero che questo tribunale ha omesso per inavvertenza fatti rilevanti che risultano dagli atti;
che l'istanza va pertanto dichiarata irricevibile, addebitando alla richiedente le relative spese di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 40 e 41 LE; 28, 35 lett. b e 36 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. L'istanza di revisione è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è posta a carico dell'istante.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria