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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.04.2001 52.2000.258

27. April 2001·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,013 Wörter·~5 min·5

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00258  

Lugano 27 aprile 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso  6 ottobre 2000 di

__________ rappr. da __________  

contro  

la risoluzione 20 settembre 2000 (n. 3977) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 8 agosto 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;

viste le risposte:

-    11 ottobre 2000 del Dipartimento delle istituzioni,

-    17 ottobre 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Il cittadino dominicano __________ si è sposato l'__________ nel suo Paese d'origine con __________, di nazionalità elvetica. Dal matrimonio non sono nati figli. Il 19 gennaio 2000, il ricorrente è stato autorizzato ad entrare in Svizzera per vivere insieme alla moglie, ottenendo un permesso di dimora annuale valido fino al 18 gennaio 2001. Nel maggio 2000, l'insorgente si è trasferito a __________ presso __________, cittadina italiana titolare di un permesso di domicilio. Nel contempo, i coniugi __________ hanno sottoscritto una convenzione per regolare le conseguenze accessorie del divorzio che intendevano chiedere presso la Pretura di Locarno-Campagna.

                                  B.   L'8 agosto 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 5 maggio precedente da __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora e inizio di attività, fissandogli un termine con scadenza al 30 settembre 2000 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha in sostanza ritenuto che lo scopo per il quale il permesso di dimora annuale era stato concesso (ricongiungimento famigliare) era venuto a mancare, in quanto l'interessato stava divorziando e viveva con un'altra donna. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.

                                  C.   Con giudizio 20 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha ritenuto che non sussistesse più un legame matrimoniale tra il ricorrente e la moglie svizzera e ha considerato manifestamente abusivo, da parte dell'interessato, appellarsi a tale connubio per poter continuare a dimorare sul territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha per contro lasciato aperta la questione sulla natura fittizia del matrimonio contratto dai coniugi __________. Ha rilevato in seguito che non permetteva di mutare il giudizio il fatto che l'insorgente aveva nel frattempo allacciato una relazione con un'altra donna, in quanto egli aveva ottenuto il controverso permesso di soggiorno unicamente per vivere insieme a __________. Ha infine considerato esigibile il rientro del ricorrente nel suo Paese d'origine.

Il 3 ottobre 2000, __________ e __________ hanno presentato in comune l'istanza di divorzio presso la Pretura di Locarno-Campagna.

                                  D.   Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone - previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame - l'annullamento. Contesta di aver contratto un matrimonio fittizio e di aver invocato fino a quel momento il vincolo matrimoniale in maniera abusiva al fine di soggiornare in Svizzera. Sostiene di essere stato costretto a separarsi dalla moglie a causa dell'ennesimo litigio famigliare. Indica di vivere attualmente con __________, incinta, con la quale intendersi sposarsi non appena sarà cresciuta in giudicato la sentenza di divorzio. Secondo il ricorrente, tali circostanze vanno prese in considerazione ai fini del giudizio.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato, sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

                                  F.   Il 14 febbraio 2001, il Tribunale ha richiamato presso la Pretura di Locarno-Campagna l'incarto di divorzio dei coniugi __________ (n. DI.2000.219). Invitato ad esprimersi in merito, l'insorgente non ha formulato osservazioni.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   1.1. In materia di diritto degli stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data soltanto nella misura in cui queste ultime sono suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 10 lett. a LALPS).

1.2. In linea di principio, il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui __________ beneficiava è scaduta il 18 gennaio 2001. Inoltre egli non può più prevalersi degli art. 7 LDDS e 8 CEDU o di altro tratto internazionale per ottenere il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non essendo esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Difatti, egli è stato autorizzato ad entrare in Svizzera ottenendo il controverso permesso di dimora allo scopo di vivere insieme a __________, che egli aveva sposato nella Repubblica Dominicana. Orbene, dall'incarto richiamato da questo Tribunale presso la Pretura di Locarno-Campagna risulta che nelle more di causa il matrimonio dei coniugi __________ è stato sciolto per divorzio (v. sentenza 18 gennaio 2001, cresciuta in giudicato). Non permette dunque di mutare il giudizio l'asserita convivenza del ricorrente con __________, incinta al momento dell'inoltro dell'impugnativa. Le mutate circostanze, oggetto di una nuova domanda, non possono essere fatte valere in questa sede (art. 63 cpv. 2 PAmm) e vanno semmai presentate dinnanzi all'autorità di prime cure ai fini del rilascio di un nuovo permesso di dimora.

                                   2.   Sulla scorta di quanto precede, ne consegue che il ricorso è (diventato) irricevibile. Per questi motivi, non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 7, 9 LDDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 e 101 lett. d OG; 10 LALPS; 3, 28, 60, 61, 63 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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