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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.03.2000 52.2000.25

27. März 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·1,046 Wörter·~5 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2000.00025  

Lugano 27 marzo 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Monica Campana Liebi, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 13 gennaio 2000 del

Comune di __________  

contro  

la decisione 22 dicembre 1999 (no. 5613) del Consiglio di Stato, che ha annullato la risoluzione 29 ottobre 1999, con cui il municipio di __________ ha negato a __________ la licenza edilizia per la costruzione di un manufatto a tettoia sulla part. no. __________ RF di __________ limitatamente al dispositivo no. 3 (ripetibili);

viste le risposte:

-    20 gennaio 2000 di __________;

-    25 gennaio 2000 del Consiglio di Stato;

-    1° febbraio 2000 di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                  A.   Con notifica 18 agosto 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un manufatto coperto attrezzato con un forno, due grill, due piani di lavoro, un fornello di rame e un lavello sulla part. no __________ RF del comune.

Alla domanda si è opposta __________, proprietaria del fondo confinante, contestando che l'opera fosse una costruzione accessoria.

Il 29 ottobre 1999 il municipio di __________ ha negato la licenza edilizia adducendo che, l'istante avrebbe dovuto presentare una domanda di costruzione secondo la procedura ordinaria, poiché il manufatto non poteva essere considerato una costruzione accessoria.

                                  B.   Con ricorso 12 novembre 1999 __________ ha impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio di Stato.

In sede di osservazioni il municipio di __________, esposte le ragioni che lo avevano indotto a negare il rilascio della licenza edilizia litigiosa, si è rimesso al giudizio dell'autorità di ricorso.

Dal canto suo __________, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione municipale.

                                  C.   Con risoluzione 22 dicembre 1999 il Governo ha accolto il ricorso giudicando l'opera in esame una costruzione accessoria. L'esecutivo cantonale ha quindi condannato __________ e il comune di __________ a versare a __________, in ragione di un mezzo ciascuno, fr. 500.-- a titolo di indennità per ripetibili.

                                  D.   Con ricorso 13 gennaio 2000 il comune di __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo contestando la decisione governativa limitatamente al dispositivo di condanna al pagamento delle ripetibili. Afferma di non dover rifondere alcunchè a titolo di ripetibili, visto come il municipio sia intervenuto nella procedura edilizia in oggetto unicamente quale autorità decidente. In simili circostanze, il comune non può essere considerato come parte soccombente nel giudizio pronunciato dal Consiglio di Stato. Rileva inoltre che in sede di osservazioni il municipio si è espressamente rimesso alla decisione dell'autorità di prime cure.

                                  E.   All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni e __________ che auspica di non essere coinvolta nel pagamento di spese giudiziarie e ripetibili qualora l'impugnativa venga accolta.

__________ dal canto suo si limita ad osservare che in caso di accoglimento del gravame le ripetibili decise dal Consiglio di Stato dovranno interamente essere accollate a __________.

Considerato,                  in diritto

                                   1.   La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE.

La legittimazione attiva del comune ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).

Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

                                   2.   Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte.

Di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente. Anche nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico.

In quest'ordine d'idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto successo. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto opposto.

Diversa è per contro la situazione nei casi in cui l'ente pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad altre parti, rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in questi casi si giustifica che le ripetibili siano esclusivamente addossate alle parti che si sono battute al fianco dell'ente pubblico senza successo (STA 30 ottobre 1992 in re Comune di __________ pubblicata in RDAT I - 1993 N. 19; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 38 no. 3, pag. 330).

                                   3.   A ragione dunque il comune di __________ chiede di essere liberato dall'obbligo di partecipare alla rifusione delle ripetibili. Non vi sono infatti motivi che possano giustificare la soluzione adottata dal Consiglio di Stato: interessato all'esito della procedura di ricorso di prima istanza non era il comune, bensì __________ quale rilasciatario della licenza impugnata e __________ quale opponente della stessa. Soltanto queste parti potevano e dovevano quindi essere chiamate a pagare le ripetibili.

La decisione qui dedotta in giudizio è ancora più insostenibile, se si considera che nella procedura davanti al Consiglio di Stato il comune di __________ non si era neppure opposto all'accoglimento dell'impugnativa presentata da __________, rimettendosi al giudizio dell'autorità di ricorso, e pertanto l'ente pubblico non poteva neppure essere considerato come soccombente rispetto alle domande di giudizio formulate in quella sede.

In concreto, soccombente è risultata __________ alla quale tuttavia l'Esecutivo cantonale, senza peraltro alcun valido motivo, ha imposto l'obbligo di versare le ripetibili soltanto in misura di un mezzo.

                                   4.   Visto quanto precede, il ricorso deve essere accolto.

Di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata statuente sulle ripetibili va riformato nel senso che queste ultime sono poste esclusivamente a carico di __________.

                                   5.   Posto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza il dispositivo no. 3 della decisione 22 dicembre 1999 (no 5613) del Consiglio di Stato è parzialmente modificato nel senso che le ripetibili di fr. 500.-- sono interamente poste a carico di __________.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia.

                                   3.   Non si assegnano ripetibili.

                                      4    Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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